COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 3  (versione pdf. )

 

 Roma, 25 gennaio 2010

 

 

 

Oggetto: Proroga di termini tributari – D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 – proposte emendative.

 

   

Sommario

 

 

1.         Premessa: proroghe dei termini tributari nelle proposte emendative.

2.         I nuovi termini tributari previsti dal decreto “milleproroghe”: in sintesi.

2.1.      Proroga dello scudo fiscale e sanatoria per omessa o incompleta presentazione del modulo RW (art. 1, commi 1-3, comma 7)

2.2.      Proroga della revisione ordinaria degli Studi di settore 2009 (art. 1, co. 4)

2.3.      Proroga delle trasmissioni telematiche fiscali (art. 1, co. 5)

2.4.      Semplificazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (art. 1, co. 6)

2.5.      Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi Abruzzo (art. 1, co. 10)

2.6.      Zone franche urbane (art. 9, co. 4)

 


  1. Premessa: proroghe dei termini tributari nelle proposte emendative

Il presente decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso 30 dicembre 2009, interviene sui termini di scadenza di alcuni adempimenti fiscali previsti da disposizioni legislative, stabilendo proroghe e riaperture degli stessi termini.

Gli interventi operati in tal senso in materia tributaria riguardano, in particolare, le disposizioni relative allo scudo fiscale, agli studi di settore, nonché alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi a carico dei soggetti residenti nei Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma lo scorso aprile del 2009.

In questa sede preme sottolineare la scelta operata dalla nostra Confederazione di presentare con riferimento al presente decreto tre proposte emendative aventi ad oggetto, rispettivamente:

-          la riapertura del termine per la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associati (c.d. EAS);

-          la riapertura del termine previsto per effettuare l’estromissione dei beni immobili posseduti dall’imprenditore individuale;

-          la moratoria di un anno dell’obbligo di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA per avere diritto alla compensazione di crediti IVA di importo superiore a 15 mila euro.  

Con riferimento al primo emendamento si propone la riapertura dei termini di presentazione del predetto modello EAS, scaduti il 31 dicembre 2009, al 28 febbraio 2010, comprendendo anche gli eventuali ritardati invii già eventualmente effettuati. Ciò risponde alla necessità di tener conto, in molti casi, di piccole realtà associative che faticano a seguire i rinnovati adempimenti fiscali ma, soprattutto, per evitare le pesanti conseguenze in termini di tassazione delle somme o quote associative già utilizzate per lo svolgimento dell’ordinaria attività dell’ente stesso (per la presentazione del modello EAS vedi anche Com. trib. 18 novembre 2009, n. 76). 

La seconda proposta prevede, invece, la riapertura dei termini al 30 aprile 2010 per effettuare l’estromissione dei beni immobili posseduti dall’imprenditore individuale. Al riguardo si segnalano, a tutto oggi, malgrado le diverse formulazioni della normativa di riferimento, casi di imprenditori anziani che non riescono a cessare la propria attività in quanto non si trovano nella condizione di far fronte alle imposte relative alla plusvalenza che ne scaturirebbe.

Infine, la riapertura dei termini nella misura di un anno dalla data di entrata in vigore dell’obbligo del visto di conformità (1° gennaio 2010) permetterebbe  alle imprese di mettere a punto le dovute procedure di controllo dei documenti e delle registrazioni contabili effettuate e a non subire gli effetti dannosi, soprattutto in una fase congiunturale di scarsa liquidità, di un ritardato esercizio del diritto alla compensazione (cfr. Com. trib. 20 gennaio 2010,  n. 1).

2. I nuovi termini tributari previsti dal decreto “milleproroghe”: in sintesi.

2.1. Proroga dello scudo fiscale e sanatoria per omessa o incompleta presentazione del modulo RW (art. 1, commi 1-3, comma 7)

Come noto la disciplina definita “scudo fiscale” consente di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 (cfr. Com. Trib. 05.09.2009, n. 65). Al riguardo l’articolo 1, commi 1 e 2,  del D.L. n. 194/2009 dispone la proroga sino al 30 aprile 2010 per l’adesione allo scudo fiscale, stabilendo, però, il costo dell’operazione in relazione al momento entro il quale si perfeziona la sanatoria. Infatti, è previsto che l’imposta straordinaria sia dovuta nella misura del:

-          6% per le operazioni che si perfezionano entro il 28 febbraio 2010;

-          7% per le operazioni che si perfezionano tra il 1° marzo e il 30 aprile 2010.

Inoltre, il citato articolo 1 del D.L. n. 194/2009 contiene due ulteriori interventi normativi in materia di scudo fiscale.

Trattasi, in particolare, del raddoppio dei termini previsti per l’accertamento sia per quanto riguarda le imposte di redditi che per quanto concerne l’IVA, che passano dal quarto all’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Analogo raddoppio dei termini di accertamento è previsto in relazione alle violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/90, e al termine di irrogazione delle sanzioni che passa dal quinto al decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, nel caso di specie nell’omessa dichiarazione (cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 194/2009).

Il secondo intervento attiene alla sanatoria per i lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno omesso la compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi ovvero non hanno presentato la dichiarazione in questione. In pratica, il termine di 90 giorni previsti nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all’anno 2008, è prorogato al 30 aprile 2010 per i suddetti soggetti che intendono sanare l’omessa o incompleta presentazione del modulo RW, con riferimento alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e ivi detenute al 31/12/2008.

Inoltre, tali soggetti possono usufruire del ravvedimento operoso con le stesse riduzioni previste per gli adempimenti effettuati entro i 90 giorni.

2.2. Proroga della revisione ordinaria degli Studi di settore 2009 (art. 1, co. 4)

Per acquisire e gestire le informazioni necessarie ad assicurare la rappresentatività degli studi alla luce della crisi economica e dei mercati, il presente decreto stabilisce che per i periodi d’imposta 2009 e 2010, il termine per la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale è fissato, rispettivamente, al 31.3.2010 e 31.3.2011.

Si tratta della consacrazione di una esigenza rappresentata dalla CNA proprio nell’ambito della Commissione Esperti riunita il (16 settembre 2009), dove si è preso atto della impossibilità (dato lo scarso tempo a disposizione) di garantire una adeguata revisione ordinaria degli studi di settore (cfr. Com. trib. 17 settembre 2009, n. 68).

E’ evidente che effettuare la revisione ordinaria entro i medesimi termini per l’effettuazione della revisione congiunturale, consente di cogliere al meglio le peculiarità di ogni studio di settore, al fine di garantire per tutti una rispondenza dei ricavi stimati a quelli realmente prodotti dalle aziende([1]).

2.3. Proroga delle trasmissioni telematiche fiscali (art. 1, co. 5)

Viene prorogato al 31 dicembre 2010 il termine relativo alle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’Economia e dalle Agenzie fiscali tramite utilizzo del pin-code.

2.4. Semplificazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (art. 1, co. 6)

Per consentire ai sostituti d’imposta di adeguarsi alle disposizioni introdotte in materia di semplificazione della dichiarazione, è previsto che il sistema di trasmissione mensile delle dichiarazioni sarà operativo a partire dal mese di gennaio 2011. Per l’anno 2010, invece, è prevista una fase di sperimentazione da attuare con le modalità che saranno stabilite di concerto tra Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale disposizione accoglie positivamente la richiesta di proroga al suddetto sistema presentata nelle opportune sedi dalla nostra Confederazione.

2.5.   Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi Abruzzo (art. 1, co. 10)

Viene disposto che appositi provvedimenti di prossima emanazione prevedano la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei Comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma lo scorso aprile del 2009.

2.6. Zone franche urbane (art. 9, co. 4)

Gli aiuti per le zone franche urbane disposti dalla Finanziaria 2007, finalizzati ad alleggerire il costo del lavoro, si trasformano da esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP in un contributo che verrà erogato dai Comuni nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio dello stato.

Tale beneficio, che interessa le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 nelle aree individuate dalla delibera n. 14/2009 del CIPE, consiste in un intervento economico parametrato ai contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell’azienda calcolati sul minimale contributivo per i primi cinque anni di attività, che si riduce negli anni successivi al quinto. Possono avvalersi dell’agevolazione anche i titolari di reddito di lavoro autonomo.

I contributi saranno erogati dai Comuni, nel cui territorio ricadono le zone franche urbane, a seguito di istanza da produrre a decorrere dal 1° marzo 2010 da parte dei soggetti aventi diritto.

Si precisa, infine, che resta da verificare se l’autorizzazione concessa dalla Commissione europea, sulla base del precedente testo normativo, sia ancora valida. In caso contrario i tempi di distribuzione delle risorse potrebbero allagarsi qualora, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto “milleproroghe”, lo Stato italiano debba produrre una nuova istanza alla Commissione europea per la relativa autorizzazione.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/milleproroghe)



[1] In questo lasso temporale, infatti, si è avuta la possibilità di acquisire e valutare le informazioni recepite proprio per conferire ad ogni studio di settore una rappresentatività della realtà economica di riferimento più puntuale.