COMUNICAZIONE TRIBUTARIA  1  (versione pdf. )

 

Roma, 20 gennaio 2010

 

 

 

Oggetto: Limiti alla compensazione dei crediti Iva – articolo 10 del DL n. 78/2009 – il pericolo dell’incremento degli oneri amministrativi sulle imprese

 

Dal 1° gennaio 2010, la compensazione dei crediti Iva relativi al 2009 è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione Iva, qualora il credito compensato superi 10 mila euro, nonché all’apposizione del visto di conformità sulla medesima dichiarazione Iva, qualora si intendesse superare i 15 mila euro di credito Iva compensato. Inoltre, dalla medesima data, i modelli di versamento F24 che evidenziano il superamento del limite di 10 mila euro di credito, devono essere trasmessi esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (cfr. articolo 10 del DL n. 78/2009).

Queste limitazioni potrebbero causare un incremento degli oneri a carico delle imprese ed anche dei ritardi nella possibilità di compensare crediti Iva legittimamente maturati,  e, per di più, in un momento storico nel quale per le imprese ottenere un credito può anche significare la sopravvivenza.

Infatti, se non per l’obbligo della presentazione della dichiarazione Iva preventiva all’utilizzo del credito, sicuramente per quanto riguarda l’obbligo di apporre il visto di conformità nella dichiarazione, previsto per importi di credito Iva superiore a 15 mila euro.

Tale obbligo, infatti, nonostante lo sforzo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 23.12.2009, n. 57/E) prevede dei controlli documentali ben precisi e dettagliati che, in alcuni casi, possono arrivare anche alla completa visione dei documenti che hanno dato origine alle registrazioni Iva, oltre al successivo controllo che quanto indicato nella dichiarazione corrisponde a quello che risulta dai registri contabili.

E’ evidente che, quando il visto di conformità è apposto direttamente dal soggetto che cura la contabilità, il controllo viene effettuato giorno per giorno, cioè nel momento in cui si effettuano le registrazioni contabili. Quando, invece, si è nell’ipotesi indicata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57/2009, e cioè che la contabilità è tenuta da un soggetto diverso da quello che appone il visto di conformità, il controllo è solamente postumo, obbligando, quindi, il professionista o anche il Caf ad effettuare una verifica a posteriori dell’operato di un altro soggetto. Proprio questo aspetto potrebbe far generare un aumento degli oneri burocratici delle imprese e che si pone, tra l’altro,  in contrasto con la volontà, più volte dichiarata, di andare incontro ad una semplificazione degli oneri delle imprese. Con questo non si vuole sostenere che un controllo sulla legittimità dei crediti Iva vantati in compensazione non debba essere effettuato, ma che in primo luogo il limite di 15 mila euro di credito denota una pericolosità troppo bassa per giustificare l’incremento di oneri amministrativi che ne scaturiscono, e che i tempi sono maturi per un ripensamento complessivo della disciplina che regolamenta il visto di conformità. 

Si ritiene, inoltre, che l’entrata in vigore delle disposizioni già con riferimento ai crediti IVA maturati nel 2009, cioè con riferimento ad un anno ormai già chiuso contabilmente,  impone ai certificatori il ricontrollo di documenti e di tutte le registrazioni contabili già effettuate. Controllo, quest’ultimo, che diviene ancor più gravoso nella misura in cui chi ha materialmente tenuto la contabilità non sia abilitato ad apporre il visto e debba, pertanto, richiedere l’intervento di un altro soggetto. Conseguentemente, si dilateranno i tempi per l’apposizione del visto di conformità e, cosa ancor più grave, quelli per l’esercizio del diritto alla compensazione da parte delle imprese che, in una situazione di scarsa liquidità come l’attuale, è destinata a produrre serie conseguenze.

Pertanto, considerata l’importanza e la delicatezza della materia si ritiene sia fondamentale una posticipazione dell’entrata in vigore dell’obbligo di apposizione del visto di conformità di almeno un anno. La posticipazione dell’entrata in vigore dell’obbligo potrebbe servire ai soggetti abilitati all’apposizione del visto di predisporre dall’inizio dell’anno le procedure di controllo e, comunque a ripensare sia ai limiti all’apposizione del visto per la compensazione dei crediti Iva che alla disciplina attualmente prevista per l’apposizione del visto di conformità.

In tale senso sono stai predisposti degli emendamenti alla legge di conversione del c.d. milleproroghe.

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/comp_cred_iva)