COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 76  (versione pdf.

 

Roma, 18 novembre 2009

 

 

Oggetto: Enti non commerciali di tipo associativo – Obbligo di presentazione del modello EAS - Provv. del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 - Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009.

 

 

 

 

Sommario

1. Premessa.

2. Nuovo termine di presentazione del modello.

3. Natura  dell’obbligo, effetti derivanti dalla mancata presentazione del modello.

4. Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del modello EAS.

5. Soggetti ammessi alla compilazione semplificata del modello.

 


 

  1. Premessa

Le precisazioni che l’Agenzia delle entrate ha anticipato nel comunicato stampa del 15 ottobre 2009 (cfr. Com. trib. 16.10.2009  n. 71), relativamente alla proroga del termine di presentazione del modello EAS ed alle semplificazioni per alcune tipologie di enti già conosciuti dalla Pubblica Amministrazione, trovano conferma nel provvedimento del 29 ottobre 2009 .e nella circolare 29.10.2009, n. 45/E.

In particolare, è stabilito al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello EAS; e, per quanto riguarda specificatamente le associazioni sindacali e di categoria rappresentate al CNEL, nonché le articolazioni di queste ultime, sono tra i soggetti che possono accedere ad una compilazione  “semplificata” del modello, limitata, cioè, ad alcuni righi.

E’ importante anche sottolineare che per quanto concerne le modalità di compilazione del modello con riferimento alle strutture territoriali della CNA, è stata predisposto un documento, unitamente alla Divisione organizzazione e sviluppo sistema, con in quale si comunicavano sia i risultanti raggiunti in ordine alla semplificazione di compilazione del modello EAS per le nostre realtà territoriali (cfr lettera del 5 novembre 2009, prot. 69/09) sia le modalità di compilazione semplificata del modello stesso (vedi note aggiuntive alla lettera).

Nelle righe che seguono, quindi, si esaminano nel dettaglio le novità ed i chiarimenti, evidenziando ancora una volta che sono state soddisfatte le richieste avanzate dalla Confederazione nel documento congiunto del 30 settembre 2009.

2. Nuovo termine di presentazione del modello

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009, modificando il precedente provvedimento del 2 settembre 2009, stabilisce che il modello EAS deve essere presentato nei seguenti termini:

·         per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008: entro martedì 15 dicembre 2009;

·         per gli enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, entro sessanta giorni dalla costituzione; qualora tale termine dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato, comunque, entro la data del 15 dicembre 2009.

La proroga, sollecitata dalla Confederazione, era già stata anticipata dall’Agenzia con i comunicati stampa del 23 settembre u.s. e del 15 ottobre u.s.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione.

3. Natura  dell’obbligo, effetti derivanti dalla mancata presentazione del modello.

Come già precisato nella circolare 9 aprile 2009, n. 12/E, l’Agenzia ribadisce che la compilazione del modello EAS costituisce un onere che grava, in generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle agevolazioni previste dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72. Come si dirà in seguito, gli obbligati alla presentazione del modello sono solamente gli enti qualificatisi come associativi.

In maggiori dettaglio sono tenuti alla presentazione del modello gli enti associativi non commerciali di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di «decommercializzazione» previste dagli articoli del 148 TUIR e 4, comma 4, secondo periodo, e sesto comma, del D.P.R. n. 633/72.

L’onere grava, anche, sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 TUIR, si limitano alla sola riscossione di quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.

Si ribadisce che l’omessa compilazione, nei termini, del modello EAS produce l’impossibilità di fruire dei suddetti regimi agevolativi. In altri termini, la mancata presentazione del modello determina l’illeggittimità della non imponibilità delle quote associative (cfr articolo 148 comma 1 del TUIR) e, la natura commerciale delle prestazione svolte nell’ambito della «decommercializzazione» (art. 148, comma 3 del TUIR), anche a prescindere dalla corretta previsione della clausole dello statuto o dell’atto costitutivo previste dal medesimo articolo 148, comma 8 del TUIR.

In altre parole, la presentazione del modello costituisce un onere a carico degli enti associativi, al fine di ottenere la non imponibilità  delle quote associative e la «decommercializzazione» dei corrispettivi ottenuti a fronte di servizi specifici relativi ad «attività  svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi   istituzionali» (cfr articolo 148, comma 3 del TUIR).

Tuttavia, [ bene ribadire che per ottenere la effettività della «decommercializzazione» di queste attività svolte si sarebbe dovuto adeguare lo statuto o l’atto costitutivo dell’associazione, al fine di includere determinate clausole.

Si tratta, per quanto concerne le associazioni sindacali, politiche e di categoria([1]), è utile ricordarlo, delle seguenti clausole:

1)       «divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi  di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2)       obbligo di devolvere il  patrimonio  dell'ente,  in  caso  di  suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra  associazione  con  finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo  di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

3)       obbligo di redigere  e  di  approvare  annualmente  un  rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4)       intrasmissibilità  della  quota  o  contributo   associativo   ad eccezione dei trasferimenti a causa di  morte  e  non  rivalutabilità  della stessa.»

Per maggiori approfondimenti a riguardo si rinvia a quanto detto a suo tempo([2]), in questa sede preme sottolineare che, a prescindere del fatto che nella compilazione semplificata del modello EAS per le strutture territoriali della CNA,  non vi è più l’obbligo di indicare  la presenza nello statuto o nell’atto costituivo delle suddette clausole, è comunque importante verificare se il propri statuti sono in regola rispetto a queste clausole statutarie, ovviamente sempreche si abbia, in passato, ovvero si intenda per il futuro, usufruire della «decommercializzazione» delle attività poste in essere in diretta attuazione degli scopi associativi.

4. Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del modello EAS.

La norma istitutiva individua espressamente, all’articolo 30, comma 1 e 3-bis, del decreto legge 185/08, i soggetti esclusi dall’onere  della comunicazione. In particolare secondo lo stesso articolo 30 appena citato:

1)       pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/91;

2)       associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale: sono invece tenute alla compilazione del modello tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che tali corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa; Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti per l’esonero possono compilare il modello EAS secondo le modalità semplificate;

3)       organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 L. 266/91, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con Decreto ministeriale 25 maggio 1995.

Altri soggetti, invece, sono esclusi per mancanza dei presupposti, in quanto non classificabili tra gli enti privati non commerciali di tipo associativo. Secondo quanto indicato nelle Circolari Ag,. Entr. nn. 09.04.2009, n. 12/E e 09.04.2009, n. 45/E – par. 1.4):Si tratta, in particolare, dei seguenti enti:

1)       Enti che non hanno natura associativa, quali  le fondazioni, gli istituti di patronati come l’Epasa Cna ed anche un ente di formazione come l’Ecipa Cna,ecc. Per i patronati  opera la precisazione che non svolgano, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai sensi dell’articolo 18, c. 2, L. n. 152/2001(cfr.sub par. 5.7);

2)       Enti di diritto pubblico in quanto la norma è destinata solo alle associazioni di carattere privato;

3)       Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli articoli 148 TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72;

4)       ONLUS, comprese le ONLUS di diritto di cui all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, con proprie agevolazioni fiscali ed iscritte in un’apposita Anagrafe;

5)       Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Soggetti ammessi alla compilazione semplificata del modello.

Come anticipato, l’onere della comunicazione è stato attenuato nei confronti di alcuni soggetti, in considerazione della ratio della disposizione istitutiva, nonché per ragioni di semplificazione.

L’articolo 30 del D.L. n. 185/08, infatti, ha l’obiettivo di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti, in modo tale che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati. Inoltre, in conformità dell’articolo 6, comma 4, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l’Amministrazione ha ritenuto di non richiedere dati e notizie rilevanti ai fini fiscali già in suo possesso, evitando così inutili duplicazioni di comunicazioni. Per tali motivi, la circolare n. 45/E ha precisato che determinati soggetti possono assolvere l’onere della compilazione in modo semplificato.

In particolare possono compilare il modello EAS in modo semplificato i seguenti soggetti:

1)       associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28/5/2004, convertito in L. 186/2004, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 D.L. 185/2008;

2)       associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

3)       organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello;

4)       associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;

5)       associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonchè le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

6)       movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 2/1/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

7)         associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL, come la CNA, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni[3] e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, c. 2, L. n. 152/2001, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

8)         associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica (individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 80/2005, e dell’articolo 1, comma 353, L. 266/2005 (es.: associazione italiana per la ricerca sul cancro).

La compilazione del modello in forma “ridotta”, comporta:

a)       la compilazione del primo riquadro, contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale;

b)      nel secondo riquadro, la compilazione dei righi:

                                                     i.     n. 4): che l’ente ha articolazioni  territoriali e/o funzionali;

                                                    ii.     n. 5): che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente; 

                                                    iii.     n. 6): che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;

                                                    iv.     n. 25): indicazione del settore in cui opera l’ente;

                                                    v.     n. 26): indicazione dell’attività specifica svolta dall’ente.

c)       le associazioni sportive dilettantistiche, dovranno altresì compilare il rigo 20): indicazione se l’ente non riceve o riceve (abitualmente o occasionalmente) proventi per sponsorizzazione o pubblicità;

d)       gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dovranno barrare la casella “SI”, al rigo 3.

L’Agenzia delle entrate potrà acquisire gli ulteriori dati dai registri presso cui le associazioni sono iscritte; altrimenti, in mancanza delle informazioni, potrà inoltrare specifiche richieste ai singoli enti o alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni abbiano conferito apposito mandato.

Specificatamente, per quanto concerne le articolazioni territoriali[4] (Associazioni territoriali provinciali e Federazioni regionali) di CNA, gli opportuni chiarimenti sono stati dati nell’ambito della lettera inviata il 5 novembre 2009, corredata delle relative istruzioni alla compilazione del modello EAS, alla quale si rinvia per i non rinviabili adempimenti .  

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/mod_EAS)

 

[1] Per gli altri enti non commerciali di tipo associativo diverse dalle associazioni sindacali, politiche e di categoria, l-articolo 148, comma 8, del TUIR, prevede altre due clausole statutarie. In questo caso, infatti, occorre che nello statuto o nell’atto costitutivo sia previsto

- disciplina uniforme del  rapporto  associativo  e  delle  modalità associative  volte  a  garantire  l'effettività   del   rapporto medesimo, escludendo espressamente la  temporaneità  della  partecipazione  alla  vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età  il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello  statuto  e  dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- eleggibilità libera degli  organi  amministrativi,  principio  del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di  loro ammissione ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme  di  pubblicità  delle convocazioni  assembleari,  delle  relative  deliberazioni,  dei  bilanci  o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il  cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,  preveda  tale  modalità  di voto ai  sensi  dell'articolo  2532,  ultimo  comma,  del  codice  civile  e sempreche le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano  prive  di organizzazione a livello locale

[2] Vedi le nostre Com. trib. 19/1998 e Com. trib. n. 75/1998. In proposito vedi anche  vedi C.M. 12.5.1998, n. 124/E.

[3] Per gli Enti bilaterali di cui le Cna territoriali risultano promotrici, l’Ebna provvede a dare le opportune istruzioni per la compilazione del modello semplificato.

[4] Per quanto riguarda le articolazioni funzionali, quali potrebbero essere le associazioni mestiere, le Unioni per la Cna  , si precisa che per quelle Cna nessun autonomo adempimento è dovuto non essendo dotate di autonomia giuridica (possesso  di autonomo  codice fiscale ).