COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 54
(versione pdf. )
2. Ambito di applicazione nel periodo transitorio: le tabelle rese note dal ministero dei trasporti.
4.1. Esercizio dell’attività di trasporto tramite l’utilizzo di uno o più sub-vettori.
4.2. L’applicazione della disposizione nell’ambito dei consorzi d’impresa
4.3 Trasporti svolti per più committenti lungo una medesima tratta.
5. Le sanzioni applicabili solamente nel caso di stipula di contratti verbali di trasposto.
-
con riferimento ai contratti
di trasporto in forma scritta, la fattura emessa dal vettore deve solamente
evidenziare il costo del carburante sostenuto per lo svolgimento della
prestazione, senza peraltro prevedere alcuna conseguenza in termini di sanzioni
dirette o indirette (articolo
83-bis, comma 4);
-
qualora il contratto
fosse stipulato in forma verbale, dalla fattura deve risultare, che il costo
del carburante sia di importo non superiore ad una misura minima determinata
secondo i costi medi di carburante per chilometro di percorrenza e che il costo
minimo del carburante rappresenti una determinata quota parte degli altri costi
di esercizio (articolo 83-bis, commi 6 e 7).
Quando la
disposizione entrerà in vigore a regime, le indicazioni del costo medio del
carburante per chilometro di percorrenza, saranno rese note dall’«Osservatorio
sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del D.lgs. 21 novembre
2005, n. 286»
sulla base delle rilevazioni
mensili del costo medio di carburante effettuate dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Da tale data
la fattura dovrà, quindi, evidenziare il costo del carburante sostenuto per la
prestazione moltiplicando il costo medio per chilometro di percorrenza indicato
in relazione al mese precedente per il numero di chilometri percorsi. E’
evidente che una volta determinato il costo
medio del carburante per eseguire la prestazione, si potrà determinare
anche la parte di altri costi di
esercizio che si pongono come complemento a cento del costo del carburante, da
indicare nella fattura solamente nelle ipotesi in cui si scelga di stipulare
contratti verbali di trasporto.
A maggior
ragione a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 7-sexisies del Dl n.
5/2009 (di cui la CNA si è fatta
promotrice), la disposizione ha come primo obbiettivo quello di creare delle
spinte alla stipula dei contratti di trasporto in forma scritta, determinando
dei vincoli, nelle compilazioni o, anche delle sanzioni amministrative ed
accessorie, applicabili nei confronti sia dei committenti sia anche dei clienti
che utilizzano servizi di trasporto nelle forma dei contratti verbali (vedi
paragrafo n. 3). E’ evidente, infatti, che
tutti i vincoli e le conseguenze, anche sanzionatorie in capo alle
aziende di trasporto ed ai committenti dei servizi di trasporto decadono qualora
si stipulino i contratti in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs
n. 286/2005.
Fatta questa
breve premessa di carattere generale, nei paragrafi che seguono si illustrano le
principali linee di interpretazione della norma, trovando poi anche uno spazio
per individuare le accortezze che i committenti devono adottare in caso di
stipula di contratti in forma verbale.
Senza entrare nei dettagli di applicazione delle disposizioni riguardo alle modalità precise di fatturazione delle operazioni di trasporto di merci, di seguito si evidenziano alcuni indirizzi interpretativi da adottare con riferimento a delle ipotesi particolari di esercizio dell’attività di autotrasporto. Si tratta, in particolare delle ipotesi di sub-vezione, ovvero l’applicazione della norma nell’ambito dei consorzi di trasporto, ovvero, nelle ipotesi di tratte con trasporto plurimo.
Nelle ipotesi di sub-vezione si realizza una scissione tra coloro che effettuano la prestazione di trasporto e coloro che, invece, detengono il rapporto con il soggetto committente principale il servizio di trasporto.
E’ evidente che anche in questo caso, il problema si pone solamente con riferimento a coloro che intendono stipulare i contratti in forma verbale. Infatti, i soggetti che stipulano i contratti di trasporto in forma scritta (articolo 83-bis, comma 4) sono esclusi da qualsiasi conseguenza di tipo sanzionatorio, anche a fronte al generico obbligo di indicare in fattura o nel contratto la parte di corrispettivo che si riferisce al costo del carburante (cfr articolo 83-bis, comma 4)([3]).
Nelle more dell’amministrazione, nelle ipotesi di sub-vezione, il completo rispetto delle disposizioni comporta un duplice onere a carico delle imprese di trasporto. Infatti, ogni sub-vettore, al fine di adempiere correttamente alle disposizioni previste dall’articolo 83-bis e, per far adempiere anche il vettore principale, deve:
1) Indicare nella fattura le generalità di ogni cliente cui si riferisce il trasporto;
2) Indicare il numero di chilometri percorsi in relazione ad ogni cliente;
3) Indicare i parametri di consumo medio per chilometro di percorrenza (colonna 3 della tabella 1) riferiti alla propria tratta e alla massa complessiva del veicolo utilizzato per il trasporto (colonna n. 1 della tabella 1);
4) Indicare gli altri costi minimi di esercizio per chilometro di percorrenza (colonna 4 della tabella 1) riferiti alla propria tratta e con riferimento alla massa complessiva del veicolo utilizzato per il trasporto (colonna n. 1 della tabella 1).
L’indicazione di questi elementi, oltre ad assicurare il
rispetto delle regole stabilite dall’articolo 83-bis, commi 6 e 7 del DL n.
112/2009, nella fatturazione di ogni singolo sub-vettore al proprio committente,
rappresenta l’unica procedura che consente al vettore principale di rispettare
le regole appena citate nella fatturazione al committente principale. E’ vero,
infatti, che il vettore principale dovrà indicare nella fattura emessa al
committente, i costi minimi del carburante ed i costi minimi di gestione
complementari a quelli del carburante, indicati nella tabella resa nota dal
Ministero dei Trasporti, distinti per le diverse tipologie di massa complessiva
dei mezzi utilizzati per il trasporto dai vari sub-vettori. Al fine di
individuare la lunghezza della tratta, utile per trovare i valori minimi di
riferimento di cui sopra, si dovrà fare riferimento alle tratte dei singoli
sub-vettori. Una soluzione diversa renderebbe impossibile l’applicazione della
norma, nelle ipotesi in cui per un medesimo trasporto siano utilizzati più
sub-vettori che utilizzano veicoli con massa complessiva di misura diversa.
La natura del rapporto tra Consorzio e consorziati, alla luce dell’art. 2615, 2° comma c.c., è riconducibile al contratto di mandato. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (art. 1703 c.c.).
In sostanza, il Consorzio svolge un’attività che è l’espressione della collettività dei consorziati: esso cioè agisce nei confronti dei consorziati e nei confronti dei terzi, sostituendosi ai consorziati stessi ed esprimendo la volontà comune dei membri che rappresenta. Si dice, infatti, che il Consorzio agisce non nell’interesse proprio ma nell’interesse e per conto dei consorziati: ciò vale in linea di massima, ma nella pratica si possono verificare ipotesi che esulano dallo schema generale.
Quando il Consorzio agisce nell’interesse e per conto dei consorziati, esso si presenta come un organismo di servizio nei confronti della compagine sociale: in altre parole, non agisce nel proprio interesse, bensì nell’interesse e in nome e per conto delle imprese consorziate([4]). Il Consorzio, quando agisce in nome e per conto dei consorziati, agisce quindi secondo le regole del mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), e il regime di responsabilità che ne deriva segue le norme generali di questo istituto.
Diverso è il caso del consorzio che agisce in nome proprio per conto delle imprese consorziate: si entra nella fattispecie del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), dove il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con le imprese consorziate mandanti([5]). La diversa natura del rapporto fra Consorzio e consorziati (mandato con o senza rappresentanza) è desumibile dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’organismo; ovviamente, essendo variegato e complesso il contesto nel quale le forme associative si trovano ad operare, sembra raccomandabile avere a disposizione entrambe le possibilità. E’ importante anche sottolineare che le modalità di esercizio dell’attività consortile, cioè attraverso un mandato con o senza rappresentanza, determina delle conseguenze anche nelle modalità di fatturazione.
Assumendo pertanto che l'attività dei consorzi (art. 2602 del c.c.), ma anche delle società consortili (art. 2615-ter del c.c.) fosse effettuata in virtù di un mandato conferito dai singoli consorziati (art. 2615 del c.c.), il Ministero delle Finanze (vedi da ultimo, R.M. 30.4.98, n. 31/E) ebbe a chiarire che:
1) nei casi in cui il mandato non conferisca la rappresentanza le imprese consorziate emettano fattura nei confronti del consorzio, in relazione al correttivo pattuito per ogni prestazione eseguita al netto della provvigione spettante al consorzio([6]);
2) nel caso di mandato con rappresentanza il consorzio fosse "trasparente" ai fini Iva nei riguardi delle prestazioni effettuate dai consorziati all'impresa committente. In questo, caso, quindi, il socio consorziato dovrà fatturare la prestazione del servizio di trasporto direttamente al cliente.
Venendo ora all’applicazione dell’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, occorre precisare che nell’ipotesi sub 1) ci si pone in una situazione analoga a quella affrontata e risolta con riferimento alle ipotesi più generali di sub-vezione. E’ vero infatti, che in questo caso le imprese consorziate, nella sostanza, si presentano come sub-vettori del vettore principale rappresentato da consorzio o dall’impresa consortile l’unica che ha la titolarità del contratto con il committente principale.
Riguardo, invece, al secondo caso, cioè all’ipotesi in cui il consorzio operi con mandato con rappresentanza, dal momento che le prestazioni di trasporto vengono fatturate direttamente al committente, ogni trasportatore dovrà semplicemente avere l’accortezza di emettere le fatture seguendo gli importi minimi indicati nella tabella resa nota dal Ministero dei Trasporti (vedi tabelle n. 1 e n. 2 «supra»).
Nelle ipotesi in cui il trasporto di merci viene effettuato nei confronti di più committenti in una medesima tratta, si pone il problema di individuare i costi minimi di percorrenza ed i costi minimi di esercizio complementari a quelli del carburante, da indicare nelle fatture emesse nei confronti di tutti i committenti della tratta percorsa.
In questa ipotesi, il percorso dovrebbe essere suddiviso in tante tratte quante sono le tappe da effettuare per arrivare ad ognuno dei committenti. In altre parole, ogni volta che si parte per arrivare ad un committente, occorre prestare attenzione ai chilometri percorsi al fine di individuare l’importo minimo da indicare in fattura:
- riferito alla spese per il carburante (tabelle 1 e 2, col. 3),
- riferito ai costi di gestione complementari a quelli per il carburante (tabelle 1 e 2 , col. 5).
IL
RESPONSABILE
Il Coordinatore
Nazionale
Claudio
Carpentieri
Gianni Montali
[1] Il tutto lascia presumere che le tabella verranno aggiornate con riferimento ad ogni giorno 17 di ogni mese dell’anno. Occorrerà, quindi, prestare attenzione agli aggiornamenti della tabelle.
[2] E’ importante sottolineare che la disposizione che riduce il periodo di prescrizione a cinque anni del diritto di credito, per i soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto in forma verbale, si deve ritenere
[3] Appare utile ricordare, infatti, che le sanzioni sono stabile solamente per le violazioni degli obblighi prevista dai commi da 6 a 9 dell’articolo 83-bis, DL n. 112/2008.
[4] Va precisato che il consorzio svolge la sua attività di servizio a favore della collettività dei soci per procurare ad essi un vantaggio economico: tale vantaggio non viene però realizzato dal Consorzio per poi distribuirlo sotto forma di utili, ma viene realizzato direttamente dai consorziati sotto forma di risparmio di spesa negli acquisti di beni o di minori costi nell’acquisizione di contratti appalti ecc., secondo il concetto di mutualità che è tipico delle cooperative.
[5] L’elemento differenziale tra il mandato con rappresentanza e il mandato senza rappresentanza è dato dalla contemplatio domini, e cioè dalla spendita espressa del nome del mandante (cfr. Cass. 6 dicembre 1988, n. 6631).
[6] La R.M. 30.4.98, n. 31/E, infatti, "contrariamente" a quanto precedente affermato con la C.M. 5.1.1986, n. 399932/84, chiarisce che nei casi in cui il rapporto tra consorzio e consorziato sia qualifi-cabile quale mandato senza rappresentanza resta applicabile l'articolo 13, comma 2 lett. b) del D.P.R. 633/1972, secondo cui la provvigione corrisposta al consorzio-mandatario non deve essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. Infatti, a norma del richiamato articolo 13, per le prestazioni di servizi rese dai mandatari senza rappresentanza «la base imponibile è costituita dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, ad esso spettante».