COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 8

 

Roma, 12 marzo 2009

 

Oggetto: disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi - articolo 83-bis del DL 25.06.2008, n. 112 – ambito di applicazione nel periodo transitorio.

Sommario

 

1. Premessa

2. Applicazione delle disposizioni nel periodo transitorio.

3 Inapplicabilità della disposizione nel periodo transitorio salvo ulteriori chiarimenti

4. Inapplicabilità delle sanzioni fiscali nel periodo transitorio per obbiettiva incertezza

 


   

1. Premessa

Come è noto, con l’esclusivo fine di dare regolarità al mercato dell’autotrasporto di cose conto terzi, sono state previste una serie di disposizioni volte ad adeguare la misura dei corrispettivi dovuti ai mutevoli costi del carburante. Senza entrare nei particolari applicativi, l’articolo 83-bis del DL 25.06.2008, n. 112 prevede che:

-                           sia con riferimento ai contratti di trasporto in forma scritta sia per i contratti stipulati verbalmente, la fattura emessa dal vettore deve evidenziare il costo del carburante sostenuto per lo svolgimento della prestazione (articolo 83-bis, commi 4 e 6);

-                           qualora il contratto è stipulato verbalmente, dalla fattura deve risultare, inoltre, che il costo del carburante deve rappresentare una determinata quota parte dei costi di esercizio (articolo 83-bis, comma 8).

Quando la disposizioni entrerà in vigore a regime, le indicazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, sarà indicato dall’«Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286» sulla base delle rilevazioni mensili del costo medio di carburante effettuate Ministero dello Sviluppo Economico.

Da tale data la fattura dovrà, quindi, evidenziare il costo del carburante sostenuto per la prestazioni moltiplicando il costo medio per chilometro di percorrenza indicato in relazione a mese precedente per il numero di chilometri percorsi. E’ evidente che una volta determinato il costo del medio del carburante per eseguire la prestazione, si può determinare anche la parte di altri costi di esercizio che si pongono come complemento a cento del costo del carburante.

2. Applicazione delle disposizioni nel periodo transitorio.

Nelle more dell’«Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del D.lgs. 21 novembre  2005, n. 286» è previsto che la disposizione si renda applicabile già dalle prestazioni effettuate dal 23 dicembre 2008. In tale periodo transitorio, la disposizione (articolo 83-bis, comma 10 del D.Lgs n. 112/2008) prevede che si faccia riferimento alle «rilevazioni  mensili  effettuate  dal  Ministero dello sviluppo economico»

E’ previsto, inoltre, che la quota di costi di esercizio rappresentata dal costo del carburante cui al comma 2,  è  pari al:

-                           30  per  cento  per  i  veicoli  di  massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate;

-                           20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari  o  superiore  a  3,5 tonnellate;

-                           10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

Anche nel periodo transitorio, pertanto, l’importo da indicare in fattura dipende, essenzialmente, dal costo medio del carburante per chilometro di percorrenza sostento per effettuare la prestazione, da determinare secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

3 Inapplicabilità della disposizione nel periodo transitorio salvo ulteriori chiarimenti

L’applicazione concreto dell’articolo 83-bis del DL n. 112/2008 nel periodo transitorio trova, tuttavia, un ostacolo rappresentato dal fatto che il riferimento normativo ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, non consente di giungere alla determinazione del costo medio per chilometro di percorrenza. Nel sito del Ministero dello sviluppo economico, infatti,  sono pubblicati mensilmente solamente i dati dei costi medi del carburante; per arrivare al costo medio per chilometro di percorrenza, occorre dare una indicazione del consumo medio di carburante per tipologia di veicolo.

Nel verbale d’intensa del 13 novembre 2008, redatto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio per sopperire a tale mancanza, lo stesso Ministero si era impegnato a pubblicare nel suo sito i dati occorrenti per rendere applicabile la disposizione nel periodo transitorio.

Sebbene la pubblicazione dei dati è stata rispettata essa risulta parziale e, comunque, limitata solamente all’indicazione dei costi medi per chilometro di percorrenza. In effetti, le percentuali di complemento a cento dei costi dei carburanti non appaiono adeguate ai ridotti costi del carburante registrati già nel mese di novembre (data cui si riferisce la pubblicazione nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), le quali, infatti, sono rimaste nella misura del 30, del 20 e del 10 per cento, così come prevede la disposizione  di cui all’articolo 83-bis, comma 10 del DL n. 112/2008. L’impegno nel verbale d’intesa firmato il 13 novembre 2008 era quella di terminare e pubblicare nel sito, sia i valori richiamati nel comma 1 (costo medio per chilometro di percorrenza) sia quelli di cui al comma 2, cioè i dati di complemento a cento dei costi dei carburanti rispetto agli altri costi di esercizio della prestazione di trasporto.

Inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non essendo richiamato nella norma, non sarebbe neanche legittimato a modificare o anche semplicemente, ad adeguare il contenuto della norma. Ufficialmente, potrebbe farlo solamente il Ministero dello Sviluppo Economico» quale ministero deputato a pubblicare i dati cui fare riferimento nel periodo transitorio.

Proprio per questi motivi, a meno di ulteriori chiarimenti o eventuali modifiche normative in corso d’opera, è possibile ritenere che il regime transitorio previsto dall’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, sia sospeso specialmente dal punto di vista dell’applicazione delle sanzioni (vedi anche il paragrafo successivo).

4. Inapplicabilità delle sanzioni fiscali nel periodo transitorio per obbiettiva incertezza.

A protezione delle disposizioni innovative previste dall’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, è previsto un ferreo regime sanzionario (cfr comma 14). Tra le sanzioni applicabili, è prevista anche «l’esclusione per un periodo di un anno dai benefìci fiscali, finanziari e  previdenziali  di ogni tipo previsti dalla legge, nelle ipotesi in cui:

-                           il vettore nella fattura emessa in ragione di un contratto verbale di trasporto, non indichi separatamente il costo del carburante nell’importo minimo previsto (comma 6);

-                           il vettore non pretenda dal committente un corrispettivo per la prestazione di trasporto, almeno pari ai costi di esercizio complessivi determinati secondo le percentuali di completamento a cento dei costi del carburante (comma 7);

-                           il vettore non chieda al committente il pagamento della differenza tra il corrispettivo indicato e quello previsto per il rimborso dei costi d’esercizio diversi dal carburante (comma 8);

-                           il committente non procede al pagamento della differenza di cui sopra, entro 15 giorni dalla richiesta ufficiale del vettore (comma 9).

L’applicazione delle sanzioni sarà devoluta dall'autorità competente, individuata con «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico», ancora non emanato.

A parte la mancanza del provvedimento che stabilisce il soggetto che applica le sanzioni, è da ritenersi che l’applicazione delle sanzioni, sia sospesa proprio in ragione dell’obbiettiva incertezza circa l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, rappresentata nel paragrafo precedente. In tali casi, infatti, gli eventuali inadempimenti dalle disposizioni previste dall’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, non possono essere attribuiti agli operatori, ma all’impossibilità di applicare la norma nel periodo transitorio per la mancanza dei dati di riferimento.

In altre parole, l’obbiettiva incertezza analizzata al paragrafo precedente, si ritiene renda possibile escludere i soggetti coinvolti dall’applicazione delle sanzioni , fino a quanto non venga effettuata una migliore chiarezza nell’applicazione dell’articolo 83-bis del DL n. 112/2008 ovvero non entri in vigore il regime definitivo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 83-bis.

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

(CC/cc/autotr)