COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 28 (versione
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4. Interventi immediati di rilevanza fiscale (DL 28 aprile 2009, n. 39)
4.2 Interventi ed altre misure agevolative
A
ragione del fatto che dal primo decreto che disponeva la sospensione dei
versamento e degli adempimenti fiscali (DM 9 aprile
2009, cfr Com. trib.
15.04.2009 n. 21), sono stati
emanati altri importanti documenti ufficiali, da ultimo il DL 28 aprile 2009, n.
39, si ritiene sia importante fare il punto della situazione.
A
tal fine, si fornisce un quadro aggiornato dei provvedimenti, emanati
nell’ultimo periodo, relativi alle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
Si segnala, in particolare, che in materia fiscale i provvedimenti rilevanti
sono i seguenti:
PROVVEDIMENTO |
SINTESI
DEL CONTENUTO |
ha
stabilito la sospensione dei termini a favore dei soggetti residenti o
aventi sede legale od operativa nella provincia di L’Aquila([1]);
|
|
ha
fornito un primo elenco di comuni interessati dall’evento sismico; |
|
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009 |
dispone
l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette ed ICI
dei fabbricati distrutti o inagibili (per il periodo di inagibilità); |
dispone
con più precisione le agevolazioni, anche in materia fiscale, a favore
dei soggetti colpiti dal sisma, nonché benefici sotto forma di crediti
d’imposta. |
Inoltre,
va ricordato che Equitalia, con comunicato stampa del 21 aprile u.s., ha
reso operativa la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo
nei confronti dei contribuenti che, alla data del 6 aprile u.s., risultavano
residenti o aventi la sede legale od operativa nei comuni abruzzesi colpiti dal
sisma. La stessa Equitalia ha istituito i
seguenti numeri telefonici 0863-413235 e 0864-212772 (attivi dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 – 13,00 e dalle 14,30 – 16,00) ai quali è
possibile rivolgersi per chiarimenti.
Si analizzano nel dettaglio i singoli provvedimenti.
Con
il decreto del Ministero dell’Economia del 9 aprile 2009 è stata inizialmente
individuata nella “provincia di L’Aquila” la zona in cui era necessario
avere la residenza ovvero la sede legale od operativa, alla data del 6 aprile
2009, per fruire delle sospensioni dei termini per i versamenti e per gli
adempimenti in materia fiscale (si veda, al riguardo Com. trib. 15.04.2009
n. 21).
Con
il successivo decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009, n.
3, è
stato individuato un primo elenco di comuni interessati dall’evento sismico.
In particolare, sono stati aggiunti, fra quelli colpiti dal sisma, alcuni
comuni situati nella provincia di Teramo e Pescara, mentre sono stati
individuati, nel dettaglio, quelli rientranti nella provincia di L’Aquila:
Provincia
di L’Aquila |
Acciano,
Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio
Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa,
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena,
Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata
d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini,
San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio,
Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e
Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
|
Provincia
di Teramo |
Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.
|
Provincia
di Pescara |
Brittoli,
Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de'
Passeri. |
E’
evidente un disallineamento nella individuazione dei comuni
interessati dalla sospensione dei termini, che dovrebbe essere
superato quanto prima con un apposito provvedimento (di cui si darà immediata
ed apposita comunicazione tributaria non appena pubblicato in Gazzetta
Ufficiale).
In
particolare, da un lato vi è la sospensione dei termini dei versamenti e degli
adempimenti fiscali che al momento
opera esclusivamente nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale
od operativa in tutta la provincia di L’Aquila (con esclusione delle altre
province); dall’altro, vi è l’individuazione più dettagliata delle zone
colpite dal sisma (“decreto Bertolaso”), che riduce i comuni interessati
della provincia di L’Aquila ed estende l’elenco ad alcuni comuni delle
province di Pescara e Teramo. Tutto ciò comporta, nei fatti, che la
sospensione è oggi operativa anche in comuni non interessati dal sisma mentre
non è vigente in comuni rientranti nelle province di Teramo e Pescara (colpiti
dal sisma e rientranti nel “decreto Bertolaso”).
Da
informazioni assunte presso le competenti sedi, è in corso di emanazione una
apposita ordinanza, che in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 1, lett.
g) del D.L. n. 39 del 2009, rideterminerà, sulla base del “decreto Bertolaso”,
i comuni oggetto di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti
fiscali, e, inoltre, dovrà stabilire la rimessa in termini per i soggetti,
ubicati in comuni della provincia di L’Aquila non danneggiati dal sisma, che
però hanno beneficiato della sospensione prevista dal D.M. 9 aprile
2009.
L’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2009), all’articolo
4, comma 5, dispone l’esclusione dal reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali
di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli
eventi sismici.
L’esclusione
dal reddito imponibile opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati medesimi. Si ritiene che:
-
per quanto riguarda il periodo d’imposta 2008, i redditi relativi ai
suddetti fabbricati concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette. Nessun adempimento, comunque, dovrà essere effettuato fino
allo scadere della sospensione dei termini in relazione ai comuni colpiti dal
sisma (vedi paragrafo precedente);
-
per quanto riguarda l’annualità 2009, l’esclusione riguarda
unicamente il periodo che decorre dalla data del 6 aprile 2009 fino alla
ricostruzione o agibilità del fabbricato stesso. Si ritiene che il reddito
fondiario relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 5 aprile
2009, ritraibile dai fabbricati successivamente distrutti o dichiarati inagibili
concorrerà a formare il reddito imponibile, del 2009, ai fini delle imposte
dirette.
Analoga
esclusione opera per la determinazione della base imponibile ai fini ICI:
l’ordinanza in oggetto, all’articolo 4, comma 5, dispone l’esclusione ai
fini ICI dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici.
L’esclusione dall’ICI opera fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati medesimi.
Per
l’annualità 2009, nessun versamento dovrà essere effettuato nel corso del
prossimo mese di giugno, in virtù della sospensione dei termini tributari
disposta con i provvedimenti indicati al paragrafo n. 1 della presente
Informativa.
Quando
cesserà la sospensione, si renderà dovuta (con le scadenze che saranno poi
individuate) l’ICI relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il
31 marzo 2009, nonché quella relativa ai mesi decorrenti dalla ricostruzione o
dichiarazione di agibilità del singolo fabbricato.
Con
il decreto legge in esame, entrato in vigore il 28 aprile u.s., sono
stati individuati alcuni interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma, nonché la relativa copertura finanziaria. Innanzitutto, si premette che
il decreto legge rinvia, ove necessario, per l’attuazione degli interventi di
carattere fiscale e finanziario, all’emanazione di successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero
dell’economia e finanze.
L’articolo
1, comma 2, del decreto legge stabilisce che i provvedimenti di attuazione
(ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze) hanno effetto esclusivamente nei
confronti delle persone fisiche residenti, alla data del 6 aprile u.s., nei
comuni individuati dal “decreto Bertolaso“, nonché nei confronti delle
imprese operanti in detti comuni e degli enti aventi la sede nei predetti
territori alla medesima data del 6 aprile u.s.
L’articolo
1, comma 3, prevede, inoltre, che alcuni benefici (di cui al successivo
paragrafo 4.2, con esclusione della concessione e di indennizzi a favore delle
attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per
effetto del sisma) possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni individuati nel “decreto Bertolaso”, qualora vi sia un
nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato
da apposita perizia giurata([2]).
L’articolo
3, comma 1, del decreto legge individua gli interventi a favore delle
popolazioni colpite dal sisma. Si
segnalano quelli aventi rilevanza fiscale (lasciando invariata la numerazione
esposta nel decreto-legge):
a) concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta,
e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la
riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati
inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta;
b)
e c) (omississ...)
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto([3]), e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) (acquisto, riparazioni o ricostruzioni di abitazioni principali) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c) (subentro dello Stato nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili distrutti, con contestuale cessione a Fintecna spa o altra società controllata);
e) concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
f) concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
h) concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) (omississ..)
l) non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonchè le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Il
riconoscimento delle agevolazioni per la ricostruzione o riparazione
degli immobili spetta a condizione che il bene non venga alienato dopo la data
del 6 aprile 2009. In particolare, in caso di contributo per la ricostruzione,
la proprietà degli immobili non può essere alienata per due anni dalla
concessione del contributo, pena la nullità dell’atto di compravendita.
L’articolo
5, comma 3, nello stabilire la sospensione, per il periodo dal 6 aprile 2009 al
31 luglio 2009, dei termini relativi ai processi esecutivi, espressamente
prevede l’esclusione dalla sospensione per le procedure di esecuzione coattiva
tributaria nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori interessati dal
sisma (ed individuati con il “decreto Bertolaso”).
Al
fine di stimolare e sostenere la ripresa delle attività nelle zone colpite dal
sisma, è stabilita, tra l’altro:
Ø
la rideterminazione della sospensione del versamento di tributi (vedi
quanto si è detto al paragrafo 2), contributi previdenziali ed assistenziali,
premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 6, comma 1, lett. g);
Ø
la
ripresa della riscossione, anche in forma rateizzata, dei tributi, contributi
previdenziali ed assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria finora
sospesi (articolo 6, comma 1, lett. g);
Ø
la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da
parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e
decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli
degli enti locali e della Regione (articolo 6, comma 1, lett. c);
Ø
la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura
patrimoniale ed assimilata, dovuti all’amministraziopne finanziaria ed agli
enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al
diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni (articolo 6, comma 1, lett. b);
Ø
l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative per inadempimenti in
materia di lavoro e fiscale per ritardate comunicazioni di assunzione,
cessazione e variazioni del rapporto di lavoro, scadenti tra il 6 aprile 2009 ed
il 30 giugno 2009 nei confronti di soggetti operanti alla data del 6 aprile nei
comuni colpiti dal sisma (di cui al “decreto Bertolaso”). Analogo beneficio
è riconosciuto a favore delle imprese e lavoratori autonomi operanti in altri
comuni che alla data del 6 aprile u.s. erano assistiti da professionisti
operanti nei comuni terremotati (di cui al “decreto Bertolaso”) (articolo
8, comma 1, lett. c);
Ø
la
non computabilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro
dipendente, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi
genere concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni colpiti dal sisma (di cui al “decreto Bertolaso”); analogo
beneficio è riconosciuto per le medesime erogazioni effettuate dai datori di
lavoro privati operanti nelle zone colpite dal sisma a favore dei propri
lavoratori anche non residenti nei predetti comuni (articolo 8, comma 1,
lett. d);
Ø
a
fini preventivi, è previsto un piano di verifiche della Protezione civile negli
immobili situati nelle aree dell’Appennino centrale contigue a quelle
interessate dal sisma dell’Abruzzo (tali zone saranno successivamente
individuate con apposito provvedimento). Per la realizzazione degli interventi
che dovessero essere necessari a seguito di tali verifiche, è concesso un
credito d’imposta in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30
giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque,
fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il
credito è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere
indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Per i soggetti
titolari di partiva IVA, il credito può essere utilizzato in compensazione, non
concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, né rileva
ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi deducibili (di cui
all’articolo 61 e 109, c.5, TUIR). Puo’
eventualmente essere chiesto a rimborso. Per le persone fisiche non
titolari di partita IVA, la quota annuale di credito è utilizzata in
diminuzione dell’imposta netta; l’eventuale eccedenza può essere riportata
a nuovo nell’esercizio successivo o chiesta a rimborso (articolo 11, commi
4-10).
a cura di Claudio
Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/decr_terr_abruzzo)
[1] In questo senso si deve ritenere superato quanto indicato nella precedente Com. trib. 15.04.2009 n. 21, nella quale, infatti, si faceva riferimento esclusivo al comune dell’Aquila.
[2] Un problema potrebbe porsi per il fatto che, nella stesura attuale, la norma citata fa riferimento unicamente alle zone individuate con il “decreto Bertolaso” già emanato. Qualora dovessero essere individuate dal commissario delegato altre zone colpite dal sisma (e, quindi, qualora dovesse essere integrato il decreto del 16 aprile u.s.), potrebbe porsi il dubbio se gli interventi agevolativi potranno essere riconosciuti anche a favore di questi ultimi. Tale aspetto è stato segnalato nelle sedi competenti
[3] E’ appena il caso di sottolineare che l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto avrebbe determinato solamente dei problemi alle imprese in termini di indetraibili dell’Iva connessa agli acquisti effettati per le prestazioni si servizi rientranti nell’esenzione, senza peraltro apportare alcun valore aggiunto ai soggetti colpiti da eventi calamitosi. Le imprese, infatti, legate alle logiche di mercato e di economicità, avrebbero considerato l’indetraibilità delI’Iva quale elemento di costo da considerare nella formazione del prezzo.