COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 28    (versione pdf. )

 

Roma, 7 maggio 2009

 

 

Oggetto: sisma Abruzzo - ulteriori provvedimenti  analisi delle disposizioni con rilevanza fiscale – O.P.C.M 21 aprile 2009; D.P.C.M. commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3 (G.U. n. 89 del 17 aprile 2009); DL 28 aprile 2009, n. 39.

 

 

Sommario

 

1. Premessa.

2. Individuazione dei Comuni danneggiati (D.M. del 9 aprile 2009 e Decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009)

2. Esclusione dei fabbricati distrutti o inagibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009)

3. Esclusione dall’ICI dei fabbricati distrutti o inagibili (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009)

4. Interventi immediati di rilevanza fiscale (DL 28 aprile 2009, n. 39)

4.1 Soggetti interessati

4.2 Interventi ed altre misure agevolative.

 


1. Premessa

A ragione del fatto che dal primo decreto che disponeva la sospensione dei versamento e degli adempimenti fiscali (DM 9 aprile 2009, cfr Com. trib. 15.04.2009  n. 21), sono stati emanati altri importanti documenti ufficiali, da ultimo il DL 28 aprile 2009, n. 39, si ritiene sia importante fare il punto della situazione.

A tal fine, si fornisce un quadro aggiornato dei provvedimenti, emanati nell’ultimo periodo, relativi alle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Si segnala, in particolare, che in materia fiscale i provvedimenti rilevanti sono i seguenti:

 

 

PROVVEDIMENTO

 

 

SINTESI DEL CONTENUTO

Decreto ministeriale del 9 aprile 2009

ha stabilito la sospensione dei termini a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nella provincia di L’Aquila([1]);

Decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009

ha fornito un primo elenco di comuni interessati dall’evento sismico;

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009

dispone l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette ed ICI dei fabbricati distrutti o inagibili (per il periodo di inagibilità);

Decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009

dispone con più precisione le agevolazioni, anche in materia fiscale, a favore dei soggetti colpiti dal sisma, nonché benefici sotto forma di crediti d’imposta.

 

Inoltre, va ricordato che Equitalia, con comunicato stampa del 21 aprile u.s., ha reso operativa la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo nei confronti dei contribuenti che, alla data del 6 aprile u.s., risultavano residenti o aventi la sede legale od operativa nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma. La stessa Equitalia ha istituito i  seguenti numeri telefonici 0863-413235 e 0864-212772 (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 – 13,00 e dalle 14,30 – 16,00) ai quali è possibile rivolgersi per chiarimenti.

 Si analizzano nel dettaglio i singoli provvedimenti.

2. Individuazione dei Comuni danneggiati (D.M. del 9 aprile 2009 e Decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009)

Con il decreto del Ministero dell’Economia del 9 aprile 2009 è stata inizialmente individuata nella “provincia di L’Aquila” la zona in cui era necessario avere la residenza ovvero la sede legale od operativa, alla data del 6 aprile 2009, per fruire delle sospensioni dei termini per i versamenti e per gli adempimenti in materia fiscale (si veda, al riguardo Com. trib. 15.04.2009  n. 21).

 

Con il successivo decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009, n. 3, è stato individuato un primo elenco di comuni interessati dall’evento sismico.  In particolare, sono stati aggiunti, fra quelli colpiti dal sisma, alcuni comuni situati nella provincia di Teramo e Pescara, mentre sono stati individuati, nel dettaglio, quelli rientranti nella provincia di L’Aquila:

 

Provincia di L’Aquila

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri,  Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,  Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio,   Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Provincia   di   Teramo

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

 

Provincia  di  Pescara

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

E’ evidente un disallineamento nella individuazione dei comuni interessati dalla sospensione dei termini, che dovrebbe essere superato quanto prima con un apposito provvedimento (di cui si darà immediata ed apposita comunicazione tributaria non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare, da un lato vi è la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti  fiscali che al momento opera esclusivamente nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa in tutta la provincia di L’Aquila (con esclusione delle altre province); dall’altro, vi è l’individuazione più dettagliata delle zone colpite dal sisma (“decreto Bertolaso”), che riduce i comuni interessati della provincia di L’Aquila ed estende l’elenco ad alcuni comuni delle province di Pescara e Teramo. Tutto ciò comporta, nei fatti, che la sospensione è oggi operativa anche in comuni non interessati dal sisma mentre non è vigente in comuni rientranti nelle province di Teramo e Pescara (colpiti dal sisma e rientranti nel “decreto Bertolaso”).

Da informazioni assunte presso le competenti sedi, è in corso di emanazione una apposita ordinanza, che in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 39 del 2009, rideterminerà, sulla base del “decreto Bertolaso”, i comuni oggetto di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali, e, inoltre, dovrà stabilire la rimessa in termini per i soggetti, ubicati in comuni della provincia di L’Aquila non danneggiati dal sisma, che però hanno beneficiato della sospensione prevista dal D.M. 9 aprile 2009.

 

2. Esclusione dei fabbricati distrutti o inagibili dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009)

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2009), all’articolo 4, comma 5, dispone l’esclusione dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici.

L’esclusione dal reddito imponibile opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Si ritiene che:

-          per quanto riguarda il periodo d’imposta 2008, i redditi relativi ai suddetti fabbricati concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. Nessun adempimento, comunque, dovrà essere effettuato fino allo scadere della sospensione dei termini in relazione ai comuni colpiti dal sisma (vedi paragrafo precedente);

-          per quanto riguarda l’annualità 2009, l’esclusione riguarda unicamente il periodo che decorre dalla data del 6 aprile 2009 fino alla ricostruzione o agibilità del fabbricato stesso. Si ritiene che il reddito fondiario relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 5 aprile 2009, ritraibile dai fabbricati successivamente distrutti o dichiarati inagibili concorrerà a formare il reddito imponibile, del 2009, ai fini delle imposte dirette.

3. Esclusione dall’ICI dei fabbricati distrutti o inagibili (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009)

Analoga esclusione opera per la determinazione della base imponibile ai fini ICI: l’ordinanza in oggetto, all’articolo 4, comma 5, dispone l’esclusione ai fini ICI dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici. L’esclusione dall’ICI opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.

Per l’annualità 2009, nessun versamento dovrà essere effettuato nel corso del prossimo mese di giugno, in virtù della sospensione dei termini tributari disposta con i provvedimenti indicati al paragrafo n. 1 della presente Informativa.

Quando cesserà la sospensione, si renderà dovuta (con le scadenze che saranno poi individuate) l’ICI relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 marzo 2009, nonché quella relativa ai mesi decorrenti dalla ricostruzione o dichiarazione di agibilità del singolo fabbricato.

4. Interventi immediati di rilevanza fiscale (DL 28 aprile 2009, n. 39)

Con il decreto legge in esame, entrato in vigore il 28 aprile u.s., sono stati individuati alcuni  interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché la relativa copertura finanziaria. Innanzitutto, si premette che il decreto legge rinvia, ove necessario, per l’attuazione degli interventi di carattere fiscale e finanziario, all’emanazione di successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e finanze.

 

4.1 Soggetti interessati

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge stabilisce che i provvedimenti di attuazione (ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) hanno effetto esclusivamente nei confronti delle persone fisiche residenti, alla data del 6 aprile u.s., nei comuni individuati dal “decreto Bertolaso“, nonché nei confronti delle imprese operanti in detti comuni e degli enti aventi la sede nei predetti territori alla medesima data del 6 aprile u.s.

L’articolo 1, comma 3, prevede, inoltre, che alcuni benefici (di cui al successivo paragrafo 4.2, con esclusione della concessione e di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto del sisma) possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni individuati nel “decreto Bertolaso”, qualora vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata([2]).

 

4.2 Interventi ed altre misure agevolative

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge individua gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma.  Si segnalano quelli aventi rilevanza fiscale (lasciando invariata la numerazione esposta nel decreto-legge):

a)   concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

b)       e   c)         (omississ...)

d)       l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto([3]), e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) (acquisto, riparazioni o ricostruzioni di abitazioni principali) inclusi quelli concernenti  la  prestazione  delle  eventuali  garanzie  personali o reali,  nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla  lettera  c) (subentro dello Stato nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili distrutti, con contestuale cessione a Fintecna spa o altra società controllata); 
e)       concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f)         concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g)       concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h)       concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i)       (omississ..)

l)         non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonchè le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi. 

Il  riconoscimento delle agevolazioni per la ricostruzione o riparazione degli immobili spetta a condizione che il bene non venga alienato dopo la data del 6 aprile 2009. In particolare, in caso di contributo per la ricostruzione, la proprietà degli immobili non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo, pena la nullità dell’atto di compravendita.

L’articolo 5, comma 3, nello stabilire la sospensione, per il periodo dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei termini relativi ai processi esecutivi, espressamente prevede l’esclusione dalla sospensione per le procedure di esecuzione coattiva tributaria nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori interessati dal sisma (ed individuati con il “decreto Bertolaso”).

Al fine di stimolare e sostenere la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma, è stabilita, tra l’altro:

Ø       la rideterminazione della sospensione del versamento di tributi (vedi quanto si è detto al paragrafo 2), contributi previdenziali ed assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria (articolo 6, comma 1, lett. g);

Ø       la ripresa della riscossione, anche in forma rateizzata, dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria finora sospesi (articolo 6, comma 1, lett. g);

Ø       la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione (articolo 6, comma 1, lett. c);

Ø       la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovuti all’amministraziopne finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni (articolo 6, comma 1, lett. b);

Ø       l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazioni del rapporto di lavoro, scadenti tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009 nei confronti di soggetti operanti alla data del 6 aprile nei comuni colpiti dal sisma (di cui al “decreto Bertolaso”). Analogo beneficio è riconosciuto a favore delle imprese e lavoratori autonomi operanti in altri comuni che alla data del 6 aprile u.s. erano assistiti da professionisti operanti nei comuni terremotati (di cui al “decreto Bertolaso”) (articolo 8, comma 1, lett. c);

Ø       la non computabilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma (di cui al “decreto Bertolaso”); analogo beneficio è riconosciuto per le medesime erogazioni effettuate dai datori di lavoro privati operanti nelle zone colpite dal sisma a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti comuni (articolo 8, comma 1, lett. d);

Ø       a fini preventivi, è previsto un piano di verifiche della Protezione civile negli immobili situati nelle aree dell’Appennino centrale contigue a quelle interessate dal sisma dell’Abruzzo (tali zone saranno successivamente individuate con apposito provvedimento). Per la realizzazione degli interventi che dovessero essere necessari a seguito di tali verifiche, è concesso un credito d’imposta in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Per i soggetti titolari di partiva IVA, il credito può essere utilizzato in compensazione, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto per il calcolo degli interessi passivi deducibili (di cui all’articolo 61 e 109, c.5, TUIR). Puo’  eventualmente essere chiesto a rimborso. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale di credito è utilizzata in diminuzione dell’imposta netta; l’eventuale eccedenza può essere riportata a nuovo nell’esercizio successivo o chiesta a rimborso (articolo 11, commi 4-10).

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/decr_terr_abruzzo)



[1] In questo senso si deve ritenere superato quanto indicato nella precedente Com. trib. 15.04.2009  n. 21, nella quale, infatti, si faceva riferimento esclusivo al comune dell’Aquila.

[2] Un problema potrebbe porsi per il fatto che, nella stesura attuale, la norma citata fa riferimento unicamente alle zone individuate con il “decreto Bertolaso” già emanato. Qualora dovessero essere individuate dal commissario delegato altre zone colpite dal sisma (e, quindi, qualora dovesse essere integrato il decreto del 16 aprile u.s.), potrebbe porsi il dubbio se gli interventi agevolativi potranno essere riconosciuti anche a favore di questi ultimi. Tale aspetto è stato segnalato nelle sedi competenti

[3] E’ appena il caso di sottolineare che l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto avrebbe determinato solamente dei problemi alle imprese in termini di indetraibili dell’Iva connessa agli acquisti effettati per le prestazioni si servizi rientranti nell’esenzione, senza peraltro apportare alcun valore aggiunto ai soggetti colpiti da eventi calamitosi. Le imprese, infatti, legate alle logiche di mercato e di economicità, avrebbero considerato l’indetraibilità delI’Iva quale elemento di costo da considerare nella formazione del prezzo.