COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 21   (versione pdf. )

 

Roma, 15 aprile 2009

 

Oggetto: Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia de L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 - DECRETO 9 aprile 2009.

 

 

Sommario

 

1. Premessa: la sospensione e l’ambito di applicazione.

2. Gli adempimenti ed i versamenti tributari sospesi in sintesi.

3. Astensione dall’applicazione delle ritenute su alcune tipologie di reddito.

 


1. Premessa: la sospensione e l’ambito di applicazione

E’ stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari per i soggetti che avevano la residenza (persone fisiche), ovvero, la sede legale o sede operativa (soggetti diversi dalla persone fisiche) nei comune de L’Aquila al 6 aprile 2009 (data nella quale si è verificato l’evento sismico)([1]). Per ora, la sospensione è prevista solamente con riferimento ai soggetti residenti nel comunque de L’Aquila, tuttavia il decreto stesso si riserva la possibilità di estendere la sospensione degli adempimenti ad altri comuni colpiti dal sisma sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 4 del DM 9 aprile 2009).

Le disposizioni di proroga interessano, quindi, sia le imprese (sia esse individuali che società di persone ovvero soggetti diversi dalla persone fisiche) che le persone fisiche non imprenditori, comprendendo sia gli adempimenti, anche dichiarativi, sia i versamenti dei tributi, dovuti tra il 6 aprile (data dell’evento sismico) e il 30 novembre 2009.

Con riferimento poi alle persone fisiche residenti nel comune de L’Aquila, è previsto, inoltre che i sostituti sia essi residenti nel comunque medesimo che fuori del comune, debbano astenersi dall’operare la ritenuta con riferimento ad alcune tipologie di reddito erogate, evidentemente, nel periodo di sospensione degli adempimenti, dietro apposita richiesta, da effettuarsi prima della data di erogazione dello stipendio. La ripresa degli adempimenti e la regolazione degli adempimenti sospesi sarà regolata con successivo decreto ministeriale, il quale ne potrà anche disporre la rateizzazione dei versamenti dei tributi dovuti (articolo 1, comma 5 del DM 9 aprile 2009).

Per quanto concerne la sospensione gli adempimenti di natura amministrativa, processuale e, in generale, ogni termine di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, facenti riferimento ai soggetti residenti al 5 aprile 2009 nei comuni colpiti dal sisma, occorre, invece, fare riferimento all’articolo 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 (Ordinanza n. 3753). (09A04182), la quale ne prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2009. Per quanto concerne poi la sospensione del termini riferiti ad adempimenti o versamenti in materia di contribuenti, oltre che all’ordinanza sopra meglio indicata, occorre fare riferimento anche alla successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, 9 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 84 del 10/04/09, la quale ne prevede in generale la sospensione sino al 30 novembre 2009.

Appresso si riportano i principali adempimenti e versamenti tributari sospesi per effetto del decreto in esame.

 

2. Gli adempimenti ed i versamenti tributari sospesi in sintesi.

In particolare, i primi due commi dell’unico articolo di cui si compone il Decreto 9 aprile 2009, prevedono che sia per le persone fisiche soggette all’IRPEF (articolo 2 del TUIR) che per i soggetti diversi dalla persone fisiche (articolo 5 del TUIR e articolo 73 del TUIR), anche in qualità di sostituti d’imposta, sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti tributari scadenti tra il 6 aprile 2009 ed il 30 novembre 2009.

In altre parole, per individuare gli adempimenti ovvero i versamenti di tributi che rientrano nella sospensione indicata dal decreto, occorre osservare il termine previsto per l’effettuazione dell’adempimento o del versamento di tributi e se il medesimo cade in una data compresa tra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 questo risulterà sospeso. La ripresa degli adempimenti e la regolazione degli adempimenti sarà disposta poi con un successivo decreto.

A titolo puramente esemplificativo, non esaustivo, si riportano i prossimi versamenti tributari per cui è prevista la sospensione:

-          versamento delle ritenute operate con riferimento ai redditi erogati nel mese di marzo 2009, in scadenza il 16 aprile 2009;

-          versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti nel mese di marzo 2009, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008), in scadenza il prossimo 16 aprile 2009;

-          versamenti comunque effettuati dai sostituti d’imposta anche in ragione dell’assistenza fiscale;

-          versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta con riferimento alla liquidazione del tributo relativa al mese di marzo 2009 in scadenza il 16 aprile 2009 (contribuenti con versamento mensile del tributo);

-          versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta con riferimento al primo trimestre 2009  (gennaio – marzo) in scadenza il 16 maggio 2009 (contribuenti Iva trimestrali);

-          versamento dei tributi dovuti con riferimento alle dichiarazioni annuali (II.DD, IRAP e Iva) in scadenza il prossimo 16 giugno 2009;

-          versamento della prima rata di acconto delle imposte dirette e dell’IRAP in scadenza il prossimo 16 giugno 2009;

-          versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (IRPEF ed IRES) e dell’IRAP in scadenza il prossimo 30 novembre 2009.

Per quanto riguarda i principali adempimenti tributari (anche in questo caso si tratta di un elenco puramente indicativo), la sospensione include :

-          la trasmissione dei dati indicati nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di marzo 2009 in scadenza il prossimo 16 aprile 2009;

-          adempimenti di registrazione nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto;

-          presentazione della dichiarazione modello 730 presso i sostituti d’imposta in scadenza il  30 aprile 2009 ovvero presso i Caf dipendenti in scadenza il 31 maggio 2009;

-          presentazione delle dichiarazioni annuali dell’Iva in scadenza il 30 settembre 2009 e delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in scadenza il 30 settembre 2009.

Più in generale si può affermare che per tutto il periodo individuato dal decreto (dal 6 aprile al 30 novembre 2009) se si è residenti ovvero si ha la sede legale od operativa (in caso di società ed enti) al 6 aprile nel comune de L’Aquila, ai fini fiscali non occorre effettuare alcun adempimento.

 

3. Astensione dall’applicazione delle ritenute su alcune tipologie di reddito

E previsto, inoltre, che i sostituti di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, dietro apposita richiesta, non applicano la ritenuta a titolo d’acconto di cui sensi degli articoli 23, 24, 25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 alle persone fisiche residenti nel comune de L’Aquila alla data del 6 aprile 2009. Ovviamente la disposizione dovrebbe rendersi applicabile con riferimento alle ritenute operate sui redditi erogati nel periodo di sospensione degli adempimenti, cioè dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009.

In questo caso, quindi, l’agevolazione ha natura sostanziale e mira ad incrementare il reddito di lavoro dipendente e assimilato ovvero il reddito da lavoro autonomo dei soggetti residenti nel comune de L’Aquila, dal momento che potranno richiedere la mancata applicazione della ritenuta prevista al proprio datore di lavoro ovvero cliente sostituto d’imposta.  E’ evidente, poi, che i tributi non versati attraverso il sostituto saranno versati direttamente dai lavoratori dipendenti ovvero dai lavoratori autonomi, secondo le modalità, anche rateali, previste dal decreto che disporrà la ripresa degli adempimenti (articolo 1, comma 5 del DM 9 aprile 2009)

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/sosp_ademp_abruzzo)



[1] Si tratta del decreto cui fa riferimento l’articolo 6, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 (Ordinanza n. 3753). (09A04182) ed emesso ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).