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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

• DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, da indicare nel rigo L5, è stato precisato quanto segue.

Se lo Stato estero tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir, vedere l'apposita voce nell'Appendice del Mod. 740 base.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15%.

Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo L5 non deve essere compilato.

Inoltre è stato precisato, anche se forse era superfluo, che nel rigo L10 (prestazioni occasionali) non vanno, invece, indicati i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali vanno dichiarati, in ogni caso, nel Quadro E.