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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO 740/K

n GENERALITÀ

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

n ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55% dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Tale acconto, per il periodo d'imposta 1996, è pertanto determinato nella misura del 55% dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K11 del presente modello.

Se l'importo di rigo K11:

non supera £ 100.000 non è dovuto acconto;

supera £ 100.000 è dovuto acconto nella misura del 55% dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo è inferiore a £ 502.000;

in due rate se l'importo è pari o superiore a £ 502.000 di cui:

- la prima, entro maggio 1996, nella misura del 40% dell'acconto come sopra determinato;

- la seconda, nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60%.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta 912.000

Acconto (55% imposta dovuta) 502.000

I Rata (40% acconto) 201.000

II Rata (60% acconto) 301.000

• SEZIONE I

Anche se non è una vera novità è stato precisato quanto segue.

Nel caso in cui manca un bilancio, come ad esempio nel caso di liquidazione, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Rigo K3

Si ricorda che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 gennaio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, siano computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di queste ultime s• cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.

Inoltre in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel rigo K4, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive.

• SEZIONE III

La sezione che prima si componeva di un solo rigo dove dovevano essere indicati gli estremi di versamento dell'imposta è stata completamente ristrutturata per effetto dell'introduzione degli acconti d'imposta per il 1995 operata dall'art. 20 del D.L. 41/95 (35% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1994).

Nella Sezione III vanno indicati l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.

Nel rigo K11 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5‰ all'importo di rigo K7 ovvero K10.

In caso di compilazione del rigo K6 l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1‰ del patrimonio netto indicato al rigo K5 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se l'impresa individuale è cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data di cessazione del periodo di imposta.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto rigo non supera l'importo di lire centomila.

Nei righi K12 e K13 vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE

I soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1deg. giugno 1995 e il 20 giugno 1995 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50% corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K11 e il totale degli importi indicati nei righi K12 e K13 va indicata, se positiva, nel rigo K14 in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel rigo K15 e/o nel rigo K16.

ATTENZIONE

Qualora l'importo indicato nel rigo K11 sia non superiore a £ 100.000 il totale degli importi indicati nei righi K12 e/o K13 va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K15 e/o K16.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, e ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle banche o all'amministrazione postale (solo se trattasi di pagamento a titolo di saldo) o mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti s• tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'Amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codice-tributo:

- codice 4218 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche - Acconto;

- codice 4217 - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.