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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

•GENERALITÀ

Il quadro è stato completamente ristrutturato, anche se alcune parti sono rimaste, sostanzialmente, invariate in quanto non sono intervenute modifiche legislative o amministrative.

Così sono rimasti praticamente uguali anche se hanno assunto una diversa struttura i riquadri relativi a:

- D.L. 357/94 - Premio di assunzione. Nell'Appendice alle istruzioni è stata inserita una precisazione per il computo dei ratei di mensilità aggiuntive spettanti ai lavoratori assunti in corso d'anno: in questi casi l'im-porto da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale;

- art. 35, D.L. 16/93 Rivendita di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

- art. 8, comma 6-bis, D.L. 16/93 - Imprese operanti nei bacini minerari.

Nel prospetto concernente la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'Efim non va più indicato l'importo complessivo delle imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

Non è inoltre presente il quadro relativo al credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti in quanto previsto solo per gli anni 1992 e 1993 e con possibilità di utilizzare l'eventuale credito residuo fino al 31 dicembre 1994.

Non è più previsto infine che il credito d'imposta non spetta ai collaboratori dell'impresa familiare e ai soci delle società di persone in capo alle quali il credito è maturato.

n CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Non sono più presenti i riquadri A e B della ex Sezione I con i quali veniva richiesta la determinazione analitica del credito d'imposta per l'anno 1994 e la determinazione per masse dello stesso, in quanto come è noto dall'anno 1995 non ne è più prevista l'erogazione.

Il quadro attuale si riferisce al credito residuo della precedente dichiarazione e utilizzato nell'anno 1995 e a quello residuo del 1995 utilizzato nel 1996 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Modello ed istruzioni confermano che l'impresa di autotrasporto c/terzi ha diritto ad usufruire del credito d'imposta maturato fino alla sua completa estinzione.

n CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 e 8 DELLA L. 317/91

La differenza rispetto allo scorso anno consiste unicamente nel fatto che i dati relativi al credito d'imposta vanno suddivisi in due riquadri: il primo relativo agli artt. 5 e 6 che riguardano gli investimenti innovativi (righi da U12 ad U17) ed il secondo relativo all'art. 8 che riguarda le spese di ricerca (righi da U18 ad U20).

Nelle istruzioni viene ricordato che questo credito d'imposta è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso.

n Credito d'imposta concesso ai sensi del D.L. n. 331 del 1993

 CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI (ART. 20)

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo. Ma la novità è, soprattutto, rappresentata dalla previsione di cui al rigo U25: credito da convertire in buono d'imposta.

Questa è stata introdotta a seguito di quanto previsto dalla modifica apportata dal D.M. 27.9.95 all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 29.3.94.

In sostanza il credito d'imposta che residua (eccedenza) dopo averlo fatto valere ai fini delle imposte dovute per il periodo per i quale il credito è concesso, oltre a poter essere utilizzato per i versamenti successivi può essere convertito in un <<buono d'imposta>>. Questo permette di prelevare presso i depositi fiscali delle società petrolifere una quantità di carburante pari al <<quantum>> del credito ancora vantato.

Va tenuto presente anche che al rigo U21 va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione.

Va anche ricordato che il Ministero delle finanze con telex del 29.3.96 ha precisato: <<... il credito d'imposta in questione deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio, anche nel caso in cui esso non venga utilizzato. Ne consegue che l'omissione di tale indicazione, prevista espressamente dall'art. 5 del decreto 29.3.94, non può essere sanata da dichiarazione integrative di cui all'art. 54 del D.P.R. 600/73 in quanto, ai sensi di detta norma, dalla dichiarazione integrativa deve risultare il versamento di una maggiore imposta, conseguente alla dichiarazione di maggiori redditi, e non la richiesta di benefici quali il credito d'imposta in questione>>.