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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

•SEZIONE I - UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

È stato abolito il rigo nel quale dovevano essere indicati gli <<utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di un terzo>>. In tale rigo dovevano essere indicati gli utili riscossi, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1deg. dicembre 1983, per i quali spettava un credito di imposta nella misura di un terzo.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui divi-dendi è stato precisato che:

b) il credito compete nella misura del 25% degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.

Quest'anno nel rigo I2 devono quindi essere indicati, oltre che gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi della L. 408/90, anche gli utili riscossi relativi alla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23.2.95, n. 41, convertito nella L. 22.3.95, n. 85. Si tratta delle riserve assoggettate ad imposta sostitutiva Irpef, Irpeg ed Ilor del 20% ivi compresi i saldi attivi di rivalutazione L. 408/90 e L. 413/91 (imposta sostitutiva del 3%). Al riguardo, nell'Appendice alle istruzioni, alla voce <<Credito d'imposta sui dividendi>>, è precisato che il sopracitato credito spetta se la distribuzione degli utili è deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

nel rigo I5 indicare gli utili da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa. Tali utili devono essere indicati anche nei righi precedenti, per tale motivo sono quindi già ricompresi nel rigo I4.

•SEZIONE II - ALTRI REDDITI DI CAPITALE

1. Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

In questa sezione nel rigo I7, colonna 1, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente.

Nel rigo I10, colonna 1, l'associato in partecipazione di solo capitale deve dichiarare oltre agli utili percepiti nell'anno anche l'eventuale differenza tra le somme percepite e o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza del contratto e la somma o il valore normale dei beni apportati al lordo delle ritenute.

Rigo I11, colonna 1

In questo rigo, inoltre, va indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari a condizione (ed è questa la novità) che si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intendono il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito e ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto e le operazioni <<pronti contro termine>> aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Si tratta (ed anche questa è una novità) di operazioni nelle quali il corrispettivo, a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.