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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

•GENERALITÀ

Il Quadro G presenta un nuovo prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995).

•DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo G3 va indicato, barrando l'apposita casella:

- nel campo 3, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato dovrebbe verificarsi considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96 dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività succes-sivamente al 31 dicembre 1990. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda. La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno di cinque anni;

- nel campo 4, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali impiegando materiali forniti dai committenti. La percentuale deve essere calcolata in riferimento all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir con esclusione di quelli di cui alla lett. c);

- nel campo 5, va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel rigo G4, colonna 1 va indicato in riferimento al <<Valore dei beni strumentali>>, l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Non si deve tener conto, invece, del valore normale al momento di immissione nell'attività dei beni presi a nolo.

In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale, con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce <<Valore dei beni strumentali>>:

- non si tiene conto degli immobili;

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire ancorché non rilevato nel registro dei beni ammortizzabili;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%;

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20%.

La menzionata riduzione forfetaria tende a non penalizzare quei contribuenti che, fruendo dell'age-volazione prevista dal citato art. 3 della L. 357/94, hanno realizzato rilevanti investimenti in beni strumentali nei menzionati periodi d'imposta. La riduzione, comunque, è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.

Nel rigo G4, colonna 2, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche s• supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Nell'ipotesi in cui i soggetti anzi menzionati svolgano più attività d'impresa tra i ricavi occorre includere anche i ricavi derivanti dalla rivendita di generi diversi. Esempio: ricavi lordi pari a £ 1.600.000.000; ricavi di soli carburanti 1.200.000.000; prezzo corrisposto al fornitore di carburanti 1.140.000.000. In questa ipotesi i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore saranno pari a £ 460.000.000.

Il rigo G5, colonna 2, deve essere compilato dalle imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che, a norma dell'art. 33, comma 10, della stessa legge, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir. Tali imprese devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nel rigo G 13 del presente modello, l'importo della quinta (ed ultima) quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni. La predetta quota deve essere indicata anche nel campo in esame.

• DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

I righi che seguono, salvo alcune novità (G15, G22, G33, G41) non innovano nella determinazione del reddito, bensì operano unicamente ai fini di una diversa classificazione dei compensi e delle spese per l'applicazione dei parametri (v. alla voce <<Istruzioni comuni ai Quadri 740/E, 740/F e 740/G>> del Paragrafo 1 - Dati per l'applicazione dei parametri).

Nel rigo G6 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta. L'indicazione di tale ultimo dato potrà, in sede di accertamento, consentire di tenere conto di particolari situazioni che potrebbero in alcuni casi giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

Nel rigo G7 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso art. 53 dei quali si deve tenere conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata rispettivamente, nei righi G8 o G24.

Nel rigo G9 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

 <<ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI>>

(art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi indicati ai righi precedenti per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel rigo G13 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo G14 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel rigo G15 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali costituiscono una novità:

- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideter-minazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, qualora i beni oggetto di detta agevolazione sono stati ceduti nel periodo 15 settembre 1995 - 31 dicembre 1995.

Nel rigo G17 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si pone in evidenza che il costo del venduto, rilevante come variabile ai fini della determinazione dei ricavi presunti <<parametrati>>, risulta dai seguenti righi: G19+G17-G13. Al riguardo, si precisa che in linea generale, le variabili <<costo del venduto>> e <<costo per la produzione dei servizi>> interessano, rispettivamente, i contribuenti che svolgono attività commerciali e produttive e quelli che svolgono attività di servizi. In alcuni casi (ad esempio per i soggetti che effettuano contestualmente somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico e cessioni di beni acquistati per la rivendita) le due variabili menzionate possono coesistere. Al riguardo si precisa che il costo di acquisto dei beni utilizzati indistintamente per le diverse attività esercitate può essere indifferentemente considerato nel computo del costo del venduto o in quello del costo per la produzione dei servizi (ad esempio, il costo di acquisto del caffè utilizzato da un esercente attività di bar sia per la rivendita che per la somministrazione può essere collocato indifferentemente in una delle due variabili menzionate).

Nel rigo G18 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel rigo G19 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. Sono, inoltre, da includere tra i menzionati acquisti di beni le spese per acquisti di servizi sostenute per la produzione dei beni stessi. Ad esempio, un'impresa la cui attività si espleta nella produzione di calzature e la cui lavorazione viene, in tutto o in parte, svolta da terzi esterni all'impresa deve computare nel calcolo del costo del venduto la spesa sostenuta per la lavorazione effettuata dai terzi.

Nel rigo G20 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel rigo G32. Sentito il Ministero per le vie brevi, una imminente circolare concernente i parametri dovrebbe chiarire che nelle ipotesi in cui le menzionate spese, sostenute in parte per consumi di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo ed in parte per un utilizzo non direttamente connesso all'attività produttiva o di servizi, siano rilevabili separatamente, è possibile collocare all'interno del rigo in esame la spesa sostenuta per consumi di energia utilizzata direttamente nell'attività produttiva. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per <<usi industriali>> ed energia elettrica per <<usi civili>> e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale nel rigo in esame (ovvero nel costo del venduto). Si ritiene, inoltre, che i beni utilizzati per la produzione del servizio andrebbero considerati nel computo del costo del venduto, anziché nel costo in esame, qualora gli stessi siano suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 59 del Tuir. A titolo esemplificativo, il falegname che utilizza legname per la produzione del servizio, dovrebbe considerare gli acquisti, le esistenze iniziali e le rimanenze finali del menzionato bene nel computo del costo del venduto, anziché considerare gli acquisti del bene nel computo del costo per la produzione dei servizi. Se così non fosse, il Ministero delle finanze dovrebbe chiarire che anche il costo per la produzione dei servizi, nonostante un unico rigo in dichiarazione dei redditi, derivi dalla sottrazione delle rimanenze finali dalla somma di esistenze iniziali ed acquisti di beni. Cioè, si avrebbe un concetto analogo a quello del costo del venduto che, però, deriva dalla somma algebrica di tre righi in dichiarazione. Si precisa, peraltro, che il computo dei predetti costi nel costo del venduto o nel costo per la produzione dei servizi non produce, comunque, variazioni del risultato dell'applicazione dei parametri, in quanto entrambe le voci vengono moltiplicate per il medesimo indicatore.

Nel rigo G21 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non all'assi-curazione obbligatoria Inail), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Nel rigo in esame vanno incluse, altresì, le spese sostenute per i contributi e per i premi di assicurazione Inail;

- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, even-tualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si considerano spese direttamente afferenti all'atti-vità esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professio-nista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente in un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo G32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda. Si precisa, altresì, che vanno considerate nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai precedenti punti i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da attribuire al rigo in esame si rileva, inoltre, che le spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si riferiscono a prestazioni rese da lavoratori autonomi che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente. Deve trattarsi, in altre parole, di compensi relativi a prestazioni che hanno una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi del contribuente. Restano, comunque, escluse le spese sostenute per prestazioni rese da esercenti attività d'impresa.

Nel rigo G22 vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nel rigo precedente. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Ai fini della compilazione dei righi G21 e G22 si precisa che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere <<le novità della disciplina del reddito d'impresa alla voce <<Rimborsi per trasferte>> nelle istruzioni comuni al 740/F e 740/G).

- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel rigo G23 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in Appendice la voce <<Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione>>). Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel rigo G27 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in Appendice le voci <<Beni di lusso relativi all'impresa>> e <<Immobili strumentali relativi all'impresa>>). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed al valore dell'avviamento.

Nel rigo G28 vanno indicate le maggiori quote dedot-te a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel rigo G29 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel rigo G30 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, possono prendere a base per l'applicazione dei parametri, in luogo dell'ammontare dei canoni, un importo pari al costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Ai fini della compilazione del rigo in esame, in luogo degli oneri finanziari richiesti nel campo interno al rigo, va indicato un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal predetto calcolo.

Nel rigo G31 vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio, nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo G30.

Nel rigo G32 vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo G20. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori; si precisa, altresì, che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie. Ad ulteriore chiarimento si ritiene che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'ammini-strazione includono le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commer-cio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Restano, invece, escluse le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse e le spese per acquisto di beni, quali quelle di cancelleria;

- tra i consumi di energia vanno inclusi non solo quelli di energia elettrica, ma anche quelli di metano, gasolio, ecc., con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, oltre alla R.C.A., anche quelli per furto e incendio). Si pre-cisa, altresì, che non vanno considerate le spese sostenute per premi di assicurazioni Inail relativi all'imprenditore, ai soci e ai collaboratori familiari;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia, le spese di manutenzione e riparazione e le spese per viaggi e trasferte dell'imprenditore.

Non si tiene conto, altresì, dei costi già considerati per la determinazione della voce <<Costo per la produzione dei servizi>>.

Nel rigo G33 dove vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi è stato precisato che le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in de-duzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere <<Le novità della disciplina del reddito d'impresa>>, alla voce <<Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza>>, nelle istruzioni comuni ai Quadri 740/F e 740/G).

In questo rigo deve essere indicata anche:

la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8 del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Al riguardo, va sottolineato che la misura di queste deduzioni forfetarie, ai fini della determinazione dei soli redditi del 1995, è stata elevata da £ 25.000 a £ 32.000 per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e da £ 50.000 a £ 65.000 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;

la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1% dei ricavi fino a £ 2 miliardi;

- 0,6% dei ricavi oltre £ 2 miliardi e fino a £ 4 miliardi;

- 0,4% dei ricavi oltre £ 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Pertanto, in base all'inter-pretazione del ministero, i ricavi presi a riferimento per il calcolo delle deduzioni non includono quelli derivanti dalle cessioni di lubrificanti.

Nel rigo G41 va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G39 e G40.

Se in tale rigo è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo G43 senza compilare il rigo G42. Al riguardo si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo G43 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.

Se in tale rigo è indicato un reddito, nel rigo G42 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo G41. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo G41, si procede alla compensazione, (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo G41), con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo G42).

L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo G43 va indicata la differenza tra l'importo di rigo G41 e quello di rigo G42.

L'importo di rigo G43 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del Quadro N.

Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce <<Perdite d'impresa in contabilità ordinaria>> che abbiamo riportato nel punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.

•PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)

Il prospetto non è mutato rispetto alla precedente dichiarazione anche se il riferimento è agli investimenti effettuati nel 1995. Le novità sull'argomento, presenti nell'Appendice alle istruzioni ministeriali, sono già state illustrate a commento del Quadro F al quale rimandiamo.

• PROSPETTO DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.

In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 si ridetermina (ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995) diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso pe-riodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel rigo G81 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 e il 31 dicembre 1995;

- nel rigo G82 vanno indicati i costi sostenuti nel 1995 per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore;

- nel rigo G83 va indicato il 50% della differenza tra rigo G81 e rigo G82 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Tale importo va riportato nel rigo G15. Si precisa inoltre che la sopravvenienza attiva in questione non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.

Se l'importo di rigo G82 è superiore all'importo di rigo G81, nel rigo G83 va indicato zero (Vedere in Appendice la voce <<Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento>> che abbiamo riportato a commento del Quadro F).