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QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Non devono compilare questo quadro:

i soggetti non residenti in Italia;

i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo H14 del Quadro H) di importo complessivo non superiore a £ 4.000.000. La novità è costituita dalle sole precisazioni contenute nella parentesi e quindi dal richiamo al rigo H14. Si tratta di un nuovo rigo presente nel Quadro H nel quale vanno evidenziate separatamente le quote di redditi fondiari e di capitale imputati ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del contributo al Servizio sanitario nazionale. Dal punto di vista sostanziale il riconoscimento della franchigia per questi redditi fondiari e di capitale non è comunque una novità. L'operatività di questa franchigia ai fini del C.S.S.N. era infatti già stata riconosciuta nella C.M. 30.5.95, n. 154/E/III-6-542, al punto 3.1.

i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella Sezione I del Quadro C.

ATTENZIONE

La franchigia di £ 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni riportando la seguente frase (che costituisce la sola novità): <<Titolare di reddito esente dall'Irpef>> nell'apposito spazio relativo alle Annotazioni. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.

• COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

È stata innalzata dal 5,6 al 6,6 l'aliquota applicabile s• redditi imponibili fino a £ 40.000.000.

Ai fini del calcolo è stato precisato che nella franchigia di £ 4.000.000 rientrano anche i redditi dei terreni e dei fabbricati compresi tra quelli indicati nel Quadro H (v. rigo H14).

Inoltre è variato il riferimento al rigo del Quadro C dove è indicato l'imponibile di lavoro dipendente assoggettato al C.S.S.N..

ATTENZIONE

I contribuenti <<non mutuati>> che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sezione I del Quadro C devono indicare nel rigo V1 l'importo di rigo N1 diminuito di detti redditi, eventual-mente abbattuto a 150 milioni (es.: borse di studio).

Sono variati anche i limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico di altro soggetto. I nuovi limiti sono contenuti nella Tabella G riportata in appendice.

• COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Nel rigo V9 indicare l'imponibile già assoggettato, anche se in misura forfetaria (questa ipotesi riguarda gli artisti e i pescatori), al C.S.S.N. con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo C10. Si tratta di un nuovo rigo non presente nella precedente dichiarazione.

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PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

In Appendice alle istruzioni sono fornite le seguenti precisazioni per la compilazione dell'apposito prospetto.

• Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1991 al 1995 hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro 740/F o 740/A1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

A tal riguardo si ricorda che fino al 1994, il prospetto delle perdite andava compilato quando l'ammontare delle perdite sopradescritte superava nello stesso periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni. In tal caso, la differenza negativa poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

A decorrere dal 1995, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte delle perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel campo 5 deve essere indicata, la differenza, se negativa, tra i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata), nel periodo d'imposta 1995, e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e da partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria, per la parte non compensata con gli altri redditi d'impresa.

Poiché lo stesso art. 29, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite si applica anche alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, nei campi 4, 3, 2 e 1 vanno indicate le eccedenze di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate con il reddito complessivo, fino al 1994 e non compensate con i redditi del 1995 derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalle partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

• fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991;

• fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992;

• fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;

• fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;

• fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995.

Ulteriori precisazioni in ordine al nuovo trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono contenute a commento del punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.

VISTO DI CONFORMITÀ

Il riquadro è stato adeguato alle disposizioni introdotte in materia di Caaf dal D.L. 26.2.96, n. 75 (ultima reiterazione D.L. 719/94), che ha innovato la normativa dei Caaf-Imprese. È previsto infatti non il direttore tecnico ma solo il responsabile del Caaf e, inoltre, non è più prevista l'attestazione ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.M. 494/92 (controllo della contabilità) essendo detto decreto superato dal citato D.L. 542/95. Resta, in altre parole, solo l'attestazione della conformità formale dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e dell'eventuale documentazione allegata.

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DATI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

n ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

La struttura dei Quadri 740/E, 740/F e 740/G è stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996.

Negli stessi modelli non sono, invece, più richiesti i dati necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito (comprendenti anche quelli per il calcolo del contributo diretto lavorativo), in quanto il metodo di accertamento induttivo basato sui detti coefficienti non è più applicabile a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995.

In particolare, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, che compilano il Mod. 740/G, e per gli esercenti arti e professioni, che compilano il Mod. 740/E, si è provveduto a richiedere gli elementi necessari per l'applicazione dei parametri nei righi utilizzati per l'indicazione dei componenti negativi di reddito.

Per gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che compilano il Mod. 740/F, nel quale sono indicate le sole variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'utile civilistico, si è reso, invece, necessario richiedere i dati per l'applicazione dei parametri in un apposito prospetto.

L'applicazione dei parametri comporta, quindi, in via generale l'esigenza di fornire dati più articolati che risultano comunque facilmente desumibili da contabilità correttamente tenute.

Negli stessi modelli il contribuente ha, inoltre, facoltà di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui è stata emessa fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza, pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potrà, in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

I parametri possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1995.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi. Si ricorda che un eventuale adeguamento, pur senza applicazione di sanzioni, comporterà maggiori versamenti in termini di contributi previdenziali, tassa sulla salute e Iciap.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche s• Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito è: HTTP//WWW.Finanze.Interbusiness.IT; quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.

In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche s• supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine <<esclusa>> nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri non si applicano, altresì, alle imprese di allevamento che determinano il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir (i ricavi sono già normalizzati), alle imprese esercenti attività di agriturismo (in quanto non rilevano contabilmente costi analitici s• cui applicare i parametri), alle imprese sottoposte a procedure concorsuali e alle società che hanno dato in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta.

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

n GENERALITÀ

Più attività

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria). La compilazione di distinti quadri in presenza di contabilità separate, a differenza di quanto previsto per gli scorsi anni, è una grossa novità che trova fondamento nella necessità di applicare in modo corretto, alla singola attività, i parametri presuntivi.

n SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Questa sezione è stata profondamente riarticolata non tanto ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo quanto per la necessità di distinguere le voci a cui applicare i parametri presuntivi di compensi.

Nel rigo E1 indicare:

Codice attività

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

La precisazione rispetto alla tenuta di un'unica contabilità si è resa necessaria in quanto, da quest'anno, in caso di contabilità separata si devono compilare distinti Quadri E.

Nel rigo E2 indicare:

nel campo 6 barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato dovrebbe verificarsi considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96 dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1990. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno di cinque anni.

I righi che seguono, salvo alcune novità (E11, E12, E21) non innovano nella determinazione del reddito, bensì operano unicamente ai fini di una diversa classificazione dei compensi e delle spese per l'applicazione dei parametri (v. alla voce <<Istruzioni comuni ai Quadri 740/E, 740/F e 740/G>> del Paragrafo 1 - Dati per l'applicazione dei parametri).

Nel rigo E3, colonna 1, indicare l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazio-ne finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'eser-cizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.

Nel rigo E3, colonna 2, indicare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nel 1995.

Nel rigo E4 indicare l'ammontare lordo complessivo:

dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi de-rivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori com-mercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nel rigo E5 indicare l'ammontare lordo complessivo:

degli interessi moratori e degli interessi per dila-zione di pagamento percepiti nell'anno;

dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Rigo E6

 ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI

(Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Il contribuente, utilizzando il rigo E6, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5% dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo E6.

Nel rigo E9 indicare: nell'apposito spazio gli oneri finanziari. Ciò è introdotto unicamente ai fini dei parametri in quanto nella variabile <<Quote di ammortamento>> i canoni di locazione finanziaria rilevano al netto degli oneri finanziari. Vista la difficoltà di conoscere l'importo degli oneri finanziari non distintamente esposti nelle fatture emesse dalle società di leasing nei confronti dell'utilizzatore del bene, per esigenze di semplificazione l'Amministrazione finanziaria, in una circolare di imminente pubblicazione, dovrebbe consentire di indicare, in luogo degli oneri finanziari, un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei canoni esposto nel rigo E9 ed un ammontare derivante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società di leasing diviso i giorni di durata del contratto e moltiplicato il numero di giorni compresi nel periodo di imposta.

Nel rigo E10 indicare:

il 50% del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali e/o il 50% dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promi-scuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

Nel rigo E11 indicare:

il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in Appendice la voce <<Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni>>);

l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclu-sivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;

il 50% della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50% del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscua-mente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione. Questa è una novità sostanziale che influenza la determinazione del reddito;

le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;

il 50% delle spese per servizi nonché della quota di competenza delle spese di manutenzione straor-dinaria, ammodernamento e ristrutturazione dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel rigo E12, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali

Si precisa che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e si applica alle trasferte iniziate successivamente al 24 febbraio 1995. Quella appena riportata è una novità sostanziale che influenza la determinazione del reddito (v. art. 62, comma 1-ter, Tuir, come introdotto dal D.L. 41/95). Per memoria ricordiamo che le istruzioni al Mod. 770/A punto 24 precisano che nell'ammontare lordo rientrano anche i rimborsi a piè di lista e le indennità di trasferta non eccedenti i limiti di franchigia;

le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo E13, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta;

le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si precisa che vanno considerate nel rigo in esame anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi.

Nel rigo E14 indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel rigo E15 indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

Nel rigo E17 indicare l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50%. Va compreso il 50% delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel rigo E18 indicare la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50%.

Nel rigo E19 indicare il 50% della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione (di motocicli con motore non superiore a 350 cc.: v. per la conferma alla voce <<Attenzione>> posta di seguito alle istruzioni ai righi E8 ed E9) di autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

Nel rigo E21 vanno indicate nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione. Anche questa è una disposizione che innova ai fini della determinazione del reddito, introdotta all'art. 50, comma 5, Tuir dal D.L. 41/95.

Nel rigo E23 (Altre spese documentate) non vanno più indicate le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale, utilizzato in base a contratto di locazione, in quanto già indicate nel rigo E11.

• SEZIONE II

Altri redditi di lavoro autonomo

Nel rigo E32 indicare i compensi lordi per:

collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore.

Pertanto i compensi per gli articoli per una rivista per i quali sia stato previsto contrattualmente la cessione dei diritti d'autore vanno ricompresi nel successivo rigo E34. Restano comunque in questo rigo come precisato in Appendice i redditi derivanti:

dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative).

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ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

n GENERALITÀ

I Quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro F o nel Quadro G a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un Quadro F e/o un Quadro G per ciascuno di essi.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto Quadro G per ciascuna attività esercitata, con l'indicazione nel rigo G1 della descrizione di ciascuna attività e del relativo codice; quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria, va compilato un Quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo F1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel quadro (F) che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti. Con riferimento al concetto di contabi-lità separata, in materia di imposte dirette non esiste, a differenza di quanto avviene in materia di imposta sul valore aggiunto, una specifica disposizione che regoli la menzionata separazione. Pertanto si ritiene che si ha contabilità separata quando i componenti negativi e positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, relativi alle diverse attività esercitate, sono distintamente annotati in autonomi registri per ciascuna attività. Si precisa altresì che la diversa procedura da utilizzare per il Quadro G e per il Quadro F trova giustificazione nel fatto che per i soggetti in contabilità ordinaria per la determinazione del reddito si parte dal risultato di bilancio, che è unico, mentre per i semplificati, privi di bilancio, il Quadro G funge da conto economico ov-vero più Quadri G fungono da distinti conti economici.

n LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subìto importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti:

- il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);

- la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. Contributi e liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, a decorrere dal 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.

Si ricorda, altresì, che, a decorrere dal 1996 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati da qualunque soggetto (anche diverso dallo Stato, o da altri enti pubblici) sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.

Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel 1995 per i quali rimane applicabile la disciplina previgente.

2. Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del Tuir]

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

3. Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del Tuir]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del Tuir, è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della L. n. 549, del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non più nei due successivi); analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non più nei due successivi).

Tale modifica normativa trova applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1995.

4. Perdite di impresa in contabilità ordinaria

Il comma 3 dell'art. 8 del Tuir, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, che non sono determinate a norma dell'art. 79 prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Lo scopo della norma è di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa.

La stessa disciplina si applica anche in relazione alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi di imposta.

Un primo interrogativo che sorgeva dalla lettura del <<nuovo>> art. 8 del Tuir era se la compensazione delle perdite d'impresa (siano esse derivanti da un'impresa individuale che da una partecipazione in Snc o Sas ed assimilate) in contabilità ordinaria potesse essere effettuata solo con i redditi che la persona fisica (o l'ente non commerciale che esercita una attività commerciale) consegue dall'esercizio di altre imprese in contabilità ordinaria, ovvero se tali perdite potessero essere utilizzate per compensare tutti i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto, siano questi derivanti da impresa in contabilità ordinaria o semplificata. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha optato per quest'ultima interpretazione, come chiaramente esposto nelle sotto riportate ulteriori istruzioni, contenute nell'Appendice.