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QUADRO P - ONERI

In relazione alla detraibilità degli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico è stato precisato che in questi casi se il documento comprovante il sostenimento della spesa è intestato a uno dei genitori, la detrazione spetta al genitore stesso. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, il medesimo potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

È inoltre precisato che gli oneri sostenuti dalle società semplici, per i quali la detrazione o la deduzione spetta ai soci nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir vanno indicati rispettivamente nel rigo P10 e nel rigo P19.

Nell'Appendice alle istruzioni, è riportato, come negli anni precedenti, un elenco di questi oneri.

Tra quelli deducibili dal reddito complessivo dei soci non sono più riportati rispetto allo scorso anno i versamenti effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

È stato invece meglio precisato che le erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubbliche sono detraibili solo se questi enti o istituzioni senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

• SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 22 PER CENTO

La percentuale di detrazione è stata ridotta dal 27% al 22% dall'art. 18 del D.L. 23.2.95, n. 41, convertito dalla L. 22.3.95, n. 85.

SPESE MEDICHE

Nel rigo P2, tra le spese per i ricoveri e le degenze non collegate ad una operazione chirurgica per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede le £ 500.000, è stato precisato che in caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo P18).

INTERESSI PASSIVI

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel ri-go P4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

La novità rispetto alle precedenti istruzioni è costituita solamente dal riferimento all'intero importo. Essa è però di notevole rilievo poiché consente di portare in detrazione non solo le maggiori somme dovute a titolo di interessi ma anche quelle dovute a titolo di capitale.

Le istruzioni relative alla rinegoziazione di un contratto di mutuo sono state traslate, con alcune integrazioni, nell'Appendice.

• Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nel rigo P7 indicare i contributi versati ai fondi pensione già indicati nel punto 14 del Mod. 101.

Rispetto alle precedenti istruzioni manca il riferimento ai fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/93. L'assenza di questo riferimento è dovuta alla nuova disciplina introdotta sulla materia dalla L. 8.8.95, n. 335 ed ai chiarimenti ministeriali intervenuti con la C.M. 22.2.96, n. 46/E. La L. 335/95 ha modificato il regime fiscale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti alle predette forme pensionistiche complementari, prevedendo in luogo della detrazione dall'imposta pari al 22% dei contributi versati dal lavoratore dipendente fino ad un massimo contributivo di £ 3.000.000, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dal lavoratore per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque per un importo non superiore a £ 2.500.000, sempreché sia prevista la destinazione alle forme pensionistiche complementari di una quota del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato.

La citata circolare ministeriale ha poi precisato che questa nuova disciplina si applica dal 1deg. gennaio 1995 e che conseguentemente tutti i contributi versati dai lavoratori nel corso del 1995 alle citate forme pensionistiche non sono più detraibili dall'imposta. Per quanto sopra questi contributi non dovrebbero essere stati indicati nel punto 14 del Mod. 101 e quindi non dovrebbero essere riportati nel rigo in esame.

Devono invece continuare ad essere indicati nel rigo P7 i contributi di cui all'art. 15, comma 8, della citata L. 335/95. Questa disposizione stabilisce, infatti che: <<I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del D.Lgs. 21.4.93, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso D.Lgs. 124/93, e successive modificazio-ni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

SPESE DI ISTRUZIONE

Nel rigo P9 indicare le spese sostenute nel 1995, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

La novità è costituita dalla precisazione che i corsi, per i quali sono ammesse in detrazione le spese, sono quelli tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche e private.

• SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Nel rigo P12 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1995 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. <<tassa sulla salute>>), esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente corrisposti.

Rispetto alle precedenti istruzioni la novità è che l'esclusione dei contributi al Servizio Sanitario nazionale trattenuti dal datore di lavoro è riferita solo a quelli trattenuti sui redditi di lavoro dipendente corrisposti.

Come Contributo sanitario rientra anche il contributo per il servizio sanitario pagato in sede di premio per l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto, se non dedotto in sede di determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo ovvero la quota parte non dedotta (uso promiscuo). Rammentiamo che ciò avviene in quanto con D.Lgs. 17.3.95, n. 175 il contributo che veniva pagato, sin dal 1982, dalle assicurazioni in proporzione al premio, quale sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli, è stato, obbligatoriamente, evidenziato in polizza con diritto di rivalsa nei confronti del contraente. Per il 1995 questa disposizione è divenuta operante dal giorno 19 luglio 1995.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

Quindi il C.S.S.N. indicato in polizza R.C.A. rientrando nel diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del contraente, da quest'ultimo può essere dedotto.

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

Nel rigo P13 indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a £ 5.000.000.

La deducibilità di questi contributi è stata prevista dall'art. 11, comma 1, della L. 335/95 che ha aggiunto, con decorrenza 17 agosto 1995, la lett. e-bis) all'art. 10 del Tuir.

EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rispetto all'anno scorso sono detraibili anche:

le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;

le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE

Nel rigo P16 indicare il 25% delle spese a saldo sostenute entro il 31 dicembre 1994 per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. Anche se ciò non era specificato nelle precedenti istruzioni non è una novità la possibilità di dedurre nel 1995 il 25% delle spese sostenute nel 1994, anno nel quale si era dedotta l'altra quota del 25%.

CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Nel rigo P17 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo di rigo N1.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

Nella nostra appendice abbiamo riportato un elenco delle Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli affari esteri per le quali è consentita la deducibilità dei contributi ad esse versati.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Nelle istruzioni non sono più riportati come oneri deducibili <<i versamenti effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione>>.

Tale deduzione, per effetto dell'art. 14-bis del D.L. 24.11.94, n. 646, convertito dalla L. 21.1.95, n. 22 era infatti ammessa per la sola <<dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994>>.

Questa deduzione non è ovviamente presente anche nell'elenco degli <<Altri oneri deducibili>> contenuto nell'Appendice alle istruzioni. In questo elenco non è inoltre presente, rispetto alle precedenti istruzioni <<la differenza, maggiorata del 6%, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni.>>.