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QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

• SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

È stato precisato che le borse di studio, erogate al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, devono essere indicate nella Sezione I del quadro in esame sempreché non sia prevista una specifica esenzione.

Non si tratta comunque di una vera e propria novità poiché questo chiarimento era già contenuto nella C.M. 6.4.95, n. 109/E.

Come già anticipato a commento del Paragrafo 3 - Contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, le borse di studio esenti sono:

le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

In questa sezione devono inoltre essere indicati:

gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto, e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate.

le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993. L'assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. 124/93 è stata prevista dalla L. 335/95 che ha introdotto la lett. h-bis) al comma 1 dell'art. 47 del Tuir.

Queste prestazioni, per effetto di quanto stabilito dal comma 7-bis dell'art. 48 del Tuir (anche esso aggiunto dalla L. 335/95), sono tassabili per l'87,50% dell'ammontare corrisposto.

Il Ministero delle finanze ha comunque precisato che questa nuova disciplina si applica solo alle prestazioni periodiche erogate dai fondi pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 (C.M. 22.2.96, n. 46/E). Prima di questa data le prestazioni erogate, in assenza di una specifica norma fiscale, erano assimilate alle pensioni e pertanto sono da tassare per l'intero importo.

• SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Indennità parlamentari

È stato precisato che devono essere indicati in questa sezione anche gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare. Nelle precedenti istruzioni il riferimento era alle sole indennità parlamentari.

Inoltre è stato eliminato un rigo per l'indicazione dei singoli redditi assimilati. I righi ora presenti a tali fini sono solo rigo C7 e rigo C8, mentre nelle precedenti istruzioni era presente anche il rigo C9.

• SEZIONE III - IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel rigo C10 indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei Modd. 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti. Rispetto alla precedente dichiarazione è variata la numerazione del rigo che prima era C11 (ciò dipende dall'eliminazione prima citata di un rigo nella Sezione II).

Inoltre non vengono più richiesti i <<redditi non assoggettati al C.S.S.N.>> di cui al punto 34 del Mod. 101.

La modifica si riflette anche sul modello che naturalmente non ripropone al rigo la colonna 2.