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VERSAMENTI

I versamenti devono essere eseguiti entro il 31 maggio, ma possono essere effettuati entro il 20 giugno maggiorando le imposte e il contributo dovuti dello 0,50%.

Rispetto alle precedenti istruzioni è stato eliminato il riferimento al termine iniziale di versamento del 1deg. maggio, dando attuazione, in questo modo, al disposto dell'art. 62, comma 20, del D.L. 331/93, così come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 330/94.

In relazione a questa novità è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.9.95 (decreto di approvazio-ne della delega unica di versamento), anche <<le banche sono tenute a svolgere il servizio di accettazione delle deleghe durante tutto il corso dell'anno, a prescindere dai previsti termini di versamento dei tributi>>.