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LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

Modelli

In Appendice alle istruzioni nell'elenco dei modelli aggiuntivi che compongono la dichiarazione è stato inserito il Quadro R per indicare i contributi previdenziali e i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ATTENZIONE

Integrazione Mod. 730

Se, successivamente alla scadenza del termine di presentazione del Mod. 740, i contribuenti intendono in-tegrare i redditi esposti nella dichiarazione (Mod. 730 o 740) possono usufruire del <<ravvedimento operoso>> previsto dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408.

La novità è che l'integrazione e la rettifica della dichiarazione Mod. 730 può essere effettuata, attraverso la presentazione del Mod. 740, anche dopo la scadenza del 30 giugno 1996, usufruendo del ravvedimento operoso.

• Ravvedimento operoso

Nell'Appendice alle istruzioni sono fornite per la prima volta utili precisazioni relative al ravvedimento operoso.

La dichiarazione dei redditi validamente presentata può essere integrata, ai sensi dell'art. 14 della L. 29 di-cembre 1990, n. 408, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo perio-do d'imposta successivo, effettuando contemporaneamente il pagamento della maggiore imposta e di una soprattassa, che sostituisce le sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 del D.P.R. n. 600 del 1973, diversamente graduata a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento operoso. Tale soprattassa è pari:

al 15% della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per il periodo di imposta successivo;

al 30% della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo;

al 60% della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo.

Il chiarimento relativo al termine di versamento delle maggiori imposte e soprattasse derivanti dalla dichiarazione integrativa è di particolare rilievo. È infatti la prima volta che il Ministero delle finanze prende una posizione ufficiale sull'argomento.

Da oggi il versamento di queste somme potrà essere effettuato, senza alcun rischio di contestazione da parte degli Uffici, entro il termine di presentazione della di-chiarazione (30 giugno) e non, come si era ritenuto, per prudenza, entro il 31 maggio. Di rilievo anche la pre-cisazione relativa alla soprattassa del 15%. Per usufruire di questa soprattassa ridotta la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre. In precedenza si era invece ritenuto che la stessa potesse comunque essere presentata nel successivo mese di giugno.

La dichiarazione integrativa deve recare l'indicazione di maggior imponibile e/o di una maggiore imposta o di un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria. Dalla dichiarazione integrativa non può, però, mai scaturire un rimborso. La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa deve essere versata unitamente alla relativa soprattassa.

La possibilità di effettuare il <<ravvedimento>> anche nell'ipotesi di una dichiarazione integrativa che si chiude con un minor credito non è una novità di questa dichiarazione. Tale possibilità, infatti, era già stata prevista dall'Amministrazione nella C.M. 27.5.94, n. 73/E/430, dove era stato chiarito che <<nel caso in esame per avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 14 della L. 408/90 il contribuente deve versare la soprattassa e la maggiore imposta che intende dichiarare in sede di ravvedimento, pari alla differenza tra il credito originariamente esposto e il minor credito scaturente dalla dichiarazione presentata ai sensi del citato art. 14 della L. 408/90. Nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo deve conseguentemente essere esposto il credito risultante dalla dichiarazione originaria (cioè il maggiore)>>.

Se per i maggiori redditi indicati spettano determinati benefici (crediti d'imposta sui dividendi, per redditi prodotti all'estero, ecc.) questi ultimi possono essere fatti valere in sede di dichiarazione integrativa.

Se si intendono dichiarare redditi assoggettabili a tassazione separata è necessario optare per la tassazione ordinaria; analogamente, è possibile integrare redditi di questa specie solo se nella dichiarazione originaria si è optato per la tassazione ordinaria.

Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o se sono stati inviati questionari.

La dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere errori od omissioni formali o di calcolo rilevabili da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e, pertanto, la dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere oneri o detrazioni d'imposta (v. art. 36-bis, comma 2, lettere e) ed f) del D.P.R. 600/73).

Va, inoltre, precisato che non è consentito il ravvedimento operoso con riferimento al modulo 740/W e che quello relativo al contributo per il Servizio sanitario nazionale può essere effettuato solo in conseguenza di quello relativo alle imposte sui redditi.

Ricordiamo inoltre che il ravvedimento operoso è ammissibile anche per correggere errori ed omissioni relativi all'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Il presupposto per poter accedere a questo istituto è comunque l'avvenuta presentazione del Mod. K in allegato alla dichiarazione originaria.