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CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Rispetto alle precedenti istruzioni è stato precisato che l'esonero spetta a coloro che possiedono:

solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;

solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro obbligati ad effettuare le ritenute e sempre che il contribuente abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto.

La novità è costituita dal riferimento al datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute. In questo modo è stato creato l'opportuno coordinamento delle istruzioni di questo Paragrafo 3 con quelle contenute nel Paragrafo 2 - Contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione, dove è affermato, ma non è una novità, che sono obbligati alla dichiarazione i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri, ed altri addetti alla casa).

In relazione all'esonero per il possesso di soli redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non su-periori a £ 360.000 è stato meglio precisato che se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di £ 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale.

Oltre a ciò è stato precisato che l'esonero dalla dichiarazione legato al solo possesso di redditi esenti compete anche per le indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili ed inoltre per le borse di studio previste dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

Si tratta come chiarito in Appendice alle istruzioni delle borse di studio corrisposte per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Nella medesima Appendice è chiarito, ma non è una novità, che oltre a queste sono esenti anche:

le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;

le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

Un'ulteriore precisazione è contenuta nell'Appendice alle istruzioni in relazione all'esonero per il possesso di solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale sostitutivo.

• Regime fiscale sostitutivo

L'imposta a forfait deve essere versata con le modalità previste per il versamento dell'Iva entro il 5 marzo dell'anno successivo. Il pagamento può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca utilizzando il codice 4357; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i Modd. 22 se versano presso il concessionario, 31 se versano all'ufficio postale, o D se versano in banca, mentre i non intestatari devono utilizzare i Modd. 8 se pagano al concessionario, 11 se versano all'ufficio postale, ovvero il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995, se pagano in banca. Il mancato versamento entro il termine previsto comporta la perdita di efficacia fin dall'inizio del regime fiscale sostitutivo (con conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione) e l'applicabilità delle sanzioni previste per coloro che non osservano gli adempimenti stabiliti dalla legge per ciascuna delle imposte sostituite.

Infine è variato il limite per i redditi da solo lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro (da £ 8.552.000 a £ 8.700.000) se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno.

In appendice riportiamo le Tabelle A e B relative ai limiti di reddito per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta.

Nella Tabella A e nelle relative istruzioni è precisato che i limiti di reddito sono riferiti ai dipendenti e pensionati che non hanno diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico. Precisazioni in ordine a questo argomento sono contenute nel commento al Paragrafo 16 - Variazioni anagrafiche e dei familiari a carico.