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MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Viene precisato che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo percepito per le cessioni di partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) dell'art. 81 del Tuir, deve essere comprensivo degli interessi per dilazione di pagamento.

Ciò trova riscontro anche nelle istruzioni relative al rigo U1 dove va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1995, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di an-ticipazione e gli interessi per dilazione di pagamento.

In corrispondenza del rigo U2 è stato precisato che se la società alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo di acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere dalla predetta data del 28 gennaio 1991. Nel caso di cessione di quote di società di persone il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Nelle istruzioni al rigo U8 è stato, inoltre, precisato che il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca utilizzando il codice 3023; gli intestatari di conto corrente fiscale devono utilizzare i modelli 22 (concessionario), 31 (posta) o D (banca), mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 8 (concessionario), 11 (posta) o la delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995 se pagano in banca.

Infine è stato sottolineato che i nuovi coefficienti di adeguamento del valore iniziale delle partecipazioni cedute, da utilizzare per le cessioni fatte nel 1995, sono stati approvati con D.M. 31 gennaio 1996, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996.

• RIQUADRO DELLE MINUSVALENZE

Nel riquadro è stato aggiunto il rigo U14 per l'eccedenza relativa all'anno 1995.