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MOD. 750/S - CREDITI DI IMPOSTA

GENERALITÀ

Le modifiche introdotte in questo quadro riguardano i crediti per le imprese di autotrasporto c/terzi, gli investimenti innovativi, le spese di ricerca, l'esercizio di taxi. Gli altri riquadri, relativi ai crediti d'imposta, sono rimasti, sostanzialmente, immutati, salvo una diversa impostazione del quadro che ha comportato anche un mutamento della codifica dei singoli righi. Inoltre, non è più presente il quadro relativo al credito d'imposta per le imprese distributrici di carburanti in quanto il D.L. 16/93 che l'aveva istituito ne prevedeva l'erogazione solo per gli anni 1992 e 1993. Il quadro era stato conservato fino alla dichiarazione 1994-95 in quanto il comma 3, art. 8, D.L. 16/93 prevedeva che le eventuali eccedenze potevano essere scomputate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il 1994. Sono rimasti praticamente invariati, anche se con una struttura diversa, i quadri relativi a:

- D.L. 357/94 - Premio di assunzione. Nell'Appendice alle istruzioni è stata inserita una precisazione per il computo dei ratei di mensilità aggiuntive spettanti ai lavoratori assunti in corso d'anno: in questi casi l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale;

- D.L. 16/93, art. 35 - Rivendita di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

- D.L. 16/93, art. 8, comma 6-bis - Imprese operanti nei bacini minerari;

- richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'Efim.

Ciò premesso, queste le novità del Mod. 750/S, rispetto alla dichiarazione dell'anno passato.

Non è più specificato che possono avvalersi del credito i collaboratori dell'impresa familiare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

• CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Non è più presente la Sezione I - A e B nelle quali veniva richiesta la determinazione analitica del credito d'imposta per l'anno 1994 e la determinazione per masse dello stesso, in quanto dall'anno 1995 non ne è più prevista l'erogazione.

Il quadro attuale (righi da S1 ad S9) si riferisce al credito residuo della precedente dichiarazione utilizzato nell'anno 1995 e a quello residuo del 1995 utilizzato nel 1996 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Resta così confermato dal modello e relative istruzioni che l'impresa di autotrasporto in c/terzi ha diritto ad utilizzare il credito d'imposta maturato fino alla sua completa estinzione.

• CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA L. 317/91

Rispetto alla dichiarazione dell'anno passato la differenza consiste nella suddivisione in due riquadri del credito d'imposta spettante ai sensi della L. 317/91: il premio relativo agli artt. 5 e 6 che riguardano gli investimenti innovativi (righi da S10 ad S14) ed il secondo relativo all'art. 8 che riguarda le spese di ricerca. Viene ricordato che il credito è considerato sopravvenienza attiva nel periodo in cui è stato concesso. Nel modello è stato aggiunto il rigo S13 dove va indicato il totale del credito utilizzato.

• CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del D.L. n. 331/93)

L'unica novità nel modello è rappresentata dalla previsione di cui al rigo S22: credito da convertire in buono d'imposta. Questa è stata introdotta a seguito della modifica apportata all'art. 1, lett. c) del D.M. 29.3.94 dal D.M. 27.9.95.

In sostanza il credito d'imposta che residua (eccedenza) dopo averlo utilizzato ai fini delle imposte dovute nell'esercizio e per versamenti successivi, può essere convertito in un <<buono d'imposta>>.

Con questo buono, il soggetto beneficiario può prelevare, presso i depositi fiscali delle società petrolifere, una quantità di carburante pari al <<quantum>> del credito ancora vantato.

Nelle istruzioni è stato precisato:

- le società interessate devono essere di persone, compresi gli organismi di fatto e non più le cooperative;

- il credito può essere fatto valere anche per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Va anche ricordato che il Ministero delle finanze con telex del 29.3.96 ha precisato: <<... il credito d'imposta in questione deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale è concesso il beneficio, anche nel caso in cui esso non venga utilizzato. Ne consegue che l'omissione di tale indicazione, prevista espressamente dall'art. 5 del decreto 29.3.94, non può essere sanata da dichiarazione integrative di cui all'art. 54 del D.P.R. 600/73 in quanto, ai sensi di detta norma, dalla dichiarazione integrativa deve risultare il versamento di una maggiore imposta, conseguente alla dichiarazione di maggiori redditi, e non la richiesta di benefici quali il credito d'imposta in questione>>.