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MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Sezione I

Qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili ad Ilor quali quelli di cui alla precedente lettera d) e taluni di cui alla precedente lettera c), deve essere barrata l'apposita casella posta nella colonna 5 di nuova istituzione.

Sezione III

È stato precisato che per i redditi di cui alla lett. m) dell'art. 16 del Tuir (<<redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai so-ci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni>>) nella colonna 1 va indicato l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquida-zione.

Nella colonna 3 di nuova istituzione deve essere indicata la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta

Sezione IV

È stato precisato che i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 750/F, possono essere assoggettati a tassazione ordinaria e, in tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.