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MOD. 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

ATTENZIONE

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se le quote di reddito di propria spettanza, per ciascuna unità immobiliare, è di importo superiore a £ 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

La sola novità rispetto alle precedenti istruzioni è l'obbligo di dichiarare, in ogni caso, gli immobili condominiali concessi in locazione ed i negozi.

Le istruzioni per la compilazione della colonna 4 avvertono, ma non è una novità, che se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

È invece una novità l'esempio di calcolo della quota riportato nell'Appendice alle istruzioni.

• Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

quota canone totale x singola rendita

proporzionale = —————————————

del canone totale delle rendite

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione: 900.000

Rendita catastale della pertinenza: 100.000

Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

20.000.000 x 900.000

-------------------------------- = 18.000.000

(900.000 + 100.000)

Quota del canone relativo alla pertinenza

20.000.000 x 100.000

-------------------------------- = 2.000.000

(900.000 + 100.000)

Nella colonna 6 è stato inoltre previsto un nuovo caso particolare così codificato:

2 unità immobiliari per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

• Immobili inagibili

Nell'Appendice alle istruzioni è stato chiarito che:

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) dell'unità immobiliare e quindi a conseguire la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi (naturalmente a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata). In tal caso nella dichiarazione, oltre ad indicare il valore 2 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza dell'attribuzione, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.