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MOD. 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

n GENERALITÀ

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto modello 750/B per ciascuna attività esercitata, con l'indicazione nel rigo B1 della descrizione di ciascuna attività e del relativo codice. Con riferimento al concetto di contabilità separata, in materia di imposte dirette non esiste, a differenza di quanto avviene in materia di imposta sul valore aggiunto, una specifica disposizione che regoli la menzionata separazione. Pertanto si ritiene che si ha contabilità separata quando i componenti negativi e positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, relativi alle diverse attività esercitate, sono distintamente annotati in autonomi registri per ciascuna attività. In questi casi, a differenza di quanto evidenziato a commento del Mod. 750/A, non deve essere determinato nel modello che riguarda il codice dell'attività prevalente il reddito d'impresa relativo all'intera attività commerciale esercitata. Questa distinzione tra Mod. 750/A e Mod. 750/B trova giustificazione nel fatto che per i soggetti in contabilità ordinaria per la determinazione del reddito si parte dal risultato di bilancio, che è unico, mentre per i semplificati, privi di bilancio, il Mod. 750/B funge da conto economico ovvero più Modd. 750/B fungono da distinti conti economici.

• DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo B4 va indicato, barrando l'apposita casella:

- campo 1, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato dovrebbe verificarsi considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96 dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività successiva-mente al 31 dicembre 1990. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse (in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto di azienda). La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno di cinque anni;

- campo 2, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno ovvero nel caso in cui il periodo d'imposta sia inferiore all'anno;

- campo 3, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;

- campo 4, in riferimento al <<Valore dei beni stru-mentali>>, l'importo complessivo ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Non si deve tener conto, invece, del valore normale al momento di immissione nell'attività dei beni presi a nolo. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale, con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce <<Valore dei beni strumentali>>:

- non si tiene conto degli immobili;

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 1 milione di lire ancorché non rilevato nel registro dei beni ammortizzabili;

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispet-to all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Per i beni strumen-tali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lett. a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20%. La menzionata riduzione forfetaria tende a non penalizzare quei contribuenti che, fruendo dell'agevolazione prevista dal citato art. 3 della L. 357/94, hanno realizzato rilevanti investimenti in beni strumentali nei menzionati periodi d'imposta. La riduzione, comunque, è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, nel rigo B5, campo 2, vanno indicati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Nell'ipotesi in cui i soggetti anzi menzionati svolgano più attività d'impresa tra i ricavi occorre includere anche i ricavi derivanti dalla rivendita di generi diversi. Esempio: ricavi lordi pari a £ 1.600.000.000; ricavi di soli carburanti 1.200.000.000; prezzo corrisposto al fornitore di carburanti 1.140.000.000. In questa ipotesi i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore saranno pari a £ 460.000.000.

• DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Nel rigo B6 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo la società ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta. L'indicazione di tale ultimo dato potrà, in sede di accertamento, consentire di tenere conto di particolari situazioni che potrebbero in alcuni casi giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

Nel rigo B7 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni da cui originano i ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso art. 53, dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicata, rispettivamente, nei righi B8 o B24.

 <<ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI>>

(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata L. n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Pertanto il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel rigo B13 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo B14 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2001, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel rigo B15 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideter-minazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, siano stati ceduti nel periodo settembre 1995 - 31 dicembre 1995 (vedere in Appendice la voce <<Detassazione del reddito d'impresa reinvestito - Recupero dell'agevolazione>>).

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B17 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ul-trannuale. Si pone in evidenza che il costo del venduto, rilevante come variabile ai fini della determinazione dei ricavi presunti <<parametrati>>, risulta dai seguenti righi: B17+B19-B13. Al riguardo, si precisa che in linea generale, le variabili relative al costo del venduto e al costo per la produzione dei servizi interessano, rispettivamente, i contribuenti che svolgono attività commerciali e produttive e quelli che svolgono attività di servizi. In alcuni casi (ad esempio per i soggetti che effettuano contestualmente somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico e cessioni di beni acquistati per la rivendita) le due variabili menzionate possono coesistere. Al riguardo si precisa che il costo di acquisto dei beni utilizzati indistintamente per le diverse attività esercitate può essere indifferentemente considerato nel computo del costo del venduto o in quello del costo per la produzione dei servizi (ad esempio, il costo di acquisto del caffè utilizzato da un esercente attività di bar sia per la rivendita che per la somministrazione può essere collocato indifferentemente in una delle due variabili menzionate).

Nell'apposito spazio la società ha la facoltà di indicare le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative a prodotti finiti.

Nel rigo B18 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel rigo B19 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. Sono, inoltre, da includere tra i menzionati acquisti di beni le spese per acquisti di servizi sostenute per la produzione dei beni stessi. Ad esempio, un'impresa la cui attività si espleta nella produzione di calzature e la cui lavorazione viene, in tutto o in parte, svolta da terzi esterni all'impresa deve computare nel calcolo del costo del venduto la spesa sostenuta per la lavorazione effettuata dai terzi.

Nel rigo B20 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di autotrasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici, che devono essere sempre indicate nel rigo B32. Sentito il Ministero per le vie brevi, una imminente circolare concernente i parametri dovrebbe chiarire che nelle ipotesi in cui le menzionate spese, sostenute in parte per consumi di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo ed in parte per un utilizzo non direttamente connesso all'attività produttiva o di servizi, siano rilevabili separatamente, è possibile collocare all'interno del rigo in esame la spesa sostenuta per consumi di energia utilizzata direttamente nell'attività produttiva. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per <<usi industriali>> ed energia elettrica per <<usi civili>> e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale nel rigo in esame (ovvero nel costo del venduto).

Si ritiene, inoltre, che i beni utilizzati per la produzione del servizio andrebbero considerati nel computo del costo del venduto, anziché nel costo in esame, qualora gli stessi siano suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 59 del Tuir. A titolo esemplificativo, il falegname che utilizza legname per la produzione del servizio, dovrebbe considerare gli acquisti, le esistenze iniziali e le rimanenze finali del menzionato bene nel computo del costo del venduto, anziché considerare gli acquisti del bene nel computo del costo per la produzione dei servizi. Se così non fosse, il Ministero delle finanze dovrebbe chiarire che anche il costo per la produzione dei servizi, nonostante un unico rigo in dichiarazione dei redditi, derivi dalla sottrazione delle rimanenze finali dalla somma di esistenze iniziali ed acquisti di beni. Cioè, si avrebbe un concetto analogo a quello del costo del venduto che, però, deriva dalla somma algebrica di tre righi in dichiarazione.

Si precisa, peraltro, che il computo dei predetti costi nel costo del venduto o nel costo per la produzione dei servizi non produce, comunque, variazioni del risultato dell'applicazione dei parametri, in quanto entrambe le voci vengono moltiplicate per il medesimo indicatore.

Nel rigo B21 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non, all'assi-curazione obbligatoria Inail), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, even-tualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da un'impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo B32 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda.

Vanno indicati in questo rigo i compensi corrisposti agli amministratori della società, ivi compresi quelli corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano nel computo della variabile <<spese per l'acquisto di servizi inerenti l'amministrazione>> (rigo B32).

Si precisa, altresì, che vanno considerate nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai precedenti punti i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter del Tuir. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da attribuire al rigo in esame si rileva, inoltre, che le spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si riferiscono a prestazioni rese da lavoratori autonomi che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente. Deve trattarsi, in altre parole, di compensi relativi a prestazioni che hanno una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi del contribuente. Restano, comunque, escluse le spese sostenute per prestazioni rese da esercenti attività d'impresa.

Nel rigo B22 vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nel rigo precedente; in particolare in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Ai fini della compilazione dei righi B21 e B22 si precisa che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, aggiunto dall'art. 33 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel (vedere <<Le novità della disciplina del reddito d'impresa>> alla voce <<Rimborsi per trasferte>>, contenute nelle istruzioni comuni ai Quadri 750/A e 750/B);

- per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel rigo B27 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in Appendice le voci <<Beni di lusso relativi all'impresa>> e <<Immobili strumentali relativi all'impresa>>).

Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore dell'avviamento ed agli immobili.

Nel rigo B28 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel rigo B29 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel rigo B30 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, possono prendere a base per l'applicazione dei parametri, in luogo dell'ammontare dei canoni, un importo pari al costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Ai fini della compilazione del rigo in esame, in luogo degli oneri finanziari richiesti nel campo interno al rigo, va indicato un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal predetto calcolo.

Nel rigo B31 vanno indicati i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo B30.

Nel rigo B32 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo B20. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto di cose vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti le assicurazioni obbligatorie.

Ad ulteriore chiarimento si ritiene che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'ammi-nistrazione includono le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di com-mercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Restano, invece, escluse le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse e le spese per acquisto di beni, quali quelle di cancelleria;

- tra i consumi di energia vanno inclusi non solo quelli di energia elettrica, ma anche quelli di metano, gasolio, ecc., con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, oltre alla R.C.A., anche quelli per furto e incendio). Si precisa, altresì, che non vanno considerate le spese sostenute per premi di assicurazioni Inail relativi ai soci e ai collaboratori familiari;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia e le spese di manutenzione e riparazione.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione della voce <<Costo per la produzione dei servizi>>.

Le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50%.

Nel rigo B33 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sostenute a decorrere dal 1995 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (vedere <<Le novità della disciplina del reddito d'impresa>>, alla voce <<Spese di pubblicità, pro-paganda e rappresentanza>>, contenute nelle istruzioni comuni ai Quadri 750/A e 750/B). Pertan-to, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;

la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;

la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti che, per quanto concerne le spese di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sono deducibili nella misura prevista dalla previgente disciplina dello stesso art. 74;

la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3% dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1% dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50% dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;

la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi. Al riguardo va sottolineato che la misura di queste deduzioni forfetarie ai fini della de-terminazione dei soli redditi del 1995, è stata elevata dal D.L. 20.2.96, n. 67 da £ 25.000 a £ 32.000 per i trasporti effettuati personalmente dai soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (art. 13, comma 4, del D.L. 90/90, convertito nella L. 26.6.90, n. 165) oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e da £ 50.000 a £ 65.000 per i trasporti effettuati oltre tale ambito;

la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1% dei ricavi fino a £ 2 miliardi;

- 0,6% dei ricavi oltre £ 2 miliardi e fino a £ 4 miliardi;

- 0,4% dei ricavi oltre £ 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi.

Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente

Il valore da attribuire a tale variabile si determina in base all'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. 29.1.96 tenendo conto dell'ammontare delle quote di reddito spettanti ai soci delle società di persone con occupazione prevalente, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti soci con occupazione prevalente. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei parametri è preso in considerazione l'ammontare complessivo delle quote di reddito attribuite a tutti i soci con occupazione prevalente, diminuito di una quota di reddito <<media>>, che non viene computata per omogeneità di trattamento rispetto alle imprese individuali per le quali non si tiene autonomamente conto dell'apporto di lavoro dell'imprenditore.

Le quote percentuali di partecipazione agli utili attribuite ai soci con occupazione prevalente sono desumibili dal Mod. 750/M.

Nell'ipotesi di soci con occupazione prevalente solo per alcuni mesi dell'anno la quota di reddito va ragguagliata ai mesi in cui è sussistito il requisito della prevalenza.