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MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

• GENERALITÀ

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un Mod. 750/A per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo A1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel modello che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata (essendo comunque unico il reddito d'impresa) mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei modelli identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti. Con riferimento al concetto di contabilità separata, in materia di imposte dirette non esiste, a differenza di quanto avviene in materia di imposta sul valore aggiunto, una specifica disposizione che regoli la menzionata separazione. Pertanto si ritiene che si ha contabilità separata quando i componenti negativi e positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, relativi alle diverse attività esercitate, sono distintamente annotati in autonomi registri per ciascuna attività.

Nel modello è stato inserito il nuovo prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri per il quale si rimanda al commento a pag. 128.

Nelle istruzioni è chiarito che i soggetti che hanno provveduto a richiedere ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta, compresi i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991, devono allegare alla dichiarazione dei redditi l'apposito modello previsto dal comma 11 del predetto art. 22 (approvato con D.M. 28 agosto 1995, pubblicato nella G. U. del 6 settembre 1995 n. 208).

• Determinazione del reddito da imputare ai soci

Variazioni in aumento e in diminuzione

Ai fini della compilazione del rigo A10 è stato fatto presente che per l'anno 1995 ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 55 e del 45%.

Si ricorda infine che i terreni i cui redditi dominicali ed agrari concorrono alla formazione del reddito di impresa non debbono essere indicati nel Mod. 750/D.

<<ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI>>

(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata L. n. 549 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Pertanto il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi, indicati ai righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nei righi A34 e A35 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tali righi, fra l'altro, anche:

- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideter-minazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, qualora i beni in oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti nel periodo 15 settembre 1995-31 dicembre 1995 (vedere in Appendice la voce <<Detassazione del reddito d'impresa reinvestito>>);

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere <<le novità della disciplina del reddito d'impresa>> alla voce <<rimborsi per trasferte>>, contenute nelle istruzioni comuni ai Quadri 750/A e 750/B).

Nel rigo A46 le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni. Al riguardo va sottolineato che la misura di queste deduzioni forfetarie ai fini della determinazione dei soli redditi del 1995, è stata elevata dal D.L. 20.2.96, n. 67 da £ 25.000 a £ 32.000 per i trasporti effettuati personalmente dai soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (art. 13, comma 4, del D.L. 90/90, convertito nella L. 26.6.90, n. 165) oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e da £ 50.000 a £ 65.000 per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1% dei ricavi fino a £ 2 miliardi;

- 0,6% dei ricavi oltre £ 2 miliardi e fino a £ 4 miliardi;

- 0,4% dei ricavi oltre £ 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali ad esempio gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi). Pertanto in base all'interpretazione del Ministero i ricavi presi a riferimento per il calcolo delle deduzioni non includono, altresì, quelli derivanti dalle cessioni di lubrificanti.

• Determinazione del reddito complessivo ai fini dell'Ilor

Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della L. n. 549 del 1995. In pratica è stato disposto legislativamente ciò che il Ministero delle finanze aveva già anticipato nelle istruzioni alla compilazione dei redditi per il 1994.

I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi, oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 per l'intero ammontare (vedere <<le novità della disciplina del reddito d'impresa>> contenute nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A e 750/B).

• PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il presente prospetto risulta ampliato rispetto a quello presente nella scorsa dichiarazione dei redditi. Sono richiesti, infatti, alcuni dati la cui rilevanza è collegata alle irregolarità delle scritture contabili che rendono inattendibile la contabilità in base ai criteri enunciati nel regolamento inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da A76 a A85 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei righi A76 e A77 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nei righi A78 e A79 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nel rigo A80 va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nel rigo A81 vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.

Nei righi A82 e A83 vanno riportati i dati indicati al punto C IV dello schema di stato patrimoniale previsto dalla IV Direttiva Cee (art. 2424, C.C.).

Nel rigo A84 va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel rigo A85 va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

• PROSPETTO DEI CREDITI

Enti creditizi e finanziari

Nella Sezione I del riquadro vanno indicati i dati rilevanti per l'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dai commi 107 e 108 del citato art. 3 della L. n. 549 del 1995 (v. punto 7 del Paragrafo 10 - Istruzioni comuni ai Modelli 750/A e 750/B).

In particolare, nel rigo A90, colonna 1, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina; in colonna 2, va indicato il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tra tali crediti vanno compresi quelli che sono stati imputati al conto economico di precedenti esercizi a titolo di perdite per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel rigo A91, colonna 2, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo A86, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/95).

La differenza tra gli importi di colonna 2 e di colonna 1 di rigo A90, diminuita dell'importo complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti (indicato nel rigo A91, colonna 2) è deducibile, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (dal 1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), in nove quote costanti. Detto importo va indicato nel rigo A92, colonna 2.

I soggetti che non si avvalgono delle disposizioni del comma 107, devono optare per l'applicazione dei criteri indicati nel comma 108 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995, barrando l'apposita casella.

Tali soggetti devono indicare nel rigo A91, colonna 2, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi fiscalmente dedotti fino al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina (rigo A86, colonna 2, del prospetto dei crediti del Mod. 750/A/95) e nel rigo A93, colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio e, colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione, per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66, comma 3.

Nel rigo A94, colonna 2, va indicata la differenza de-gli importi dei righi A91 e A93. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione e nel rigo va indicato zero.

Nella Sezione II del riquadro vanno indicati i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel rigo A95, colonna 1, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione degli stessi.

Nel rigo A96, colonna 1, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio; in colonna 2 va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, che, per il primo periodo di decorrenza della nuova disciplina, è pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;

- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66;

- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;

- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni <<fuori bilancio>> iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo A96, da indicare nel rigo A97, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo a quello di decorrenza della nuova disciplina (dal 1996, per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare).

Nel rigo A98 va indicato, in colonna 1, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto.

Nel rigo A99 va indicato, in colonna 1, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5% del valore dei crediti indicati nel rigo A95, colonna 1.

Le colonne 3 e 4 dei predetti righi vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel rigo A91 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 4, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel rigo A93 vanno indicate, in colonna 3, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 4, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel rigo A94 va indicata, in colonna 4, la differenza tra l'importo di rigo A91 e quello di rigo A93. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel rigo A95 va indicato, in colonna 3, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in colonna 4, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel rigo A96 va indicato, in colonna 3, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.

Nel rigo A98 va indicato, in colonna 3, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.

Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei righi A96 e A98 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel rigo A99 va indicato, in colonna 3, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in colonna 4, quello fiscalmente dedotto.

• PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui all'art. 3, comma 184, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996.

Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire. Occorre sottolineare che le imprese in contabilità ordinaria sono soggette ad accertamento da parametri solo se, a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, risulti l'inattendibilità della contabilità, secondo i criteri stabiliti da un regolamento al vaglio del Consiglio di Stato. Anche qualora la società <<reputi>> la propria contabilità <<attendibile>> è, comunque, tenuta alla compilazione del prospetto. Non sono obbligati alla compilazione del prospetto, invece, i contribuenti che esercitano attività di allevamento animali e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo ed i contribuenti che esercitano attività qualificate <<escluse>> nell'allegato 2 al D.P.C.M. 29.1.96.

Si ricorda che in caso di incompleta, inesatta o omessa indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri dovrebbe applicarsi la pena pecuniaria da £ 300.000 a £ 3.000.000 prevista dall'art. 53 del D.P.R. 600/73.

Nel rigo A106 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione d'imposta. L'indicazione di tale dato potrà, in sede di accertamento, consentire di tenere conto di particolari situazioni che potrebbero in alcuni casi giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

Nel rigo A107 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel rigo A108 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo A109 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5 dello stesso Tuir.

Nel rigo A110 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si pone in evidenza che il costo del venduto, rilevante come variabile ai fini della determinazione dei ricavi presunti <<parametrati>>, risulta dai seguenti righi: A110+A112-A108. Al riguardo, si precisa che in linea generale, le variabili relative al costo del venduto e al costo per la produzione dei servizi interessano, rispettivamente, i contribuenti che svolgono attività commerciali e produttive e quelli che svolgono attività di servizi. In alcuni casi (ad esempio per i soggetti che effettuano contestualmente somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico e cessioni di beni acquistati per la rivendita) le due variabili menzionate possono coesistere. Al riguardo si precisa che il costo di acquisto dei beni utilizzati indistintamente per le diverse attività esercitate può essere indifferentemente considerato nel computo del costo del venduto o in quello del costo per la produzione dei servizi (ad esempio, il costo di acquisto del caffè utilizzato da un esercente attività di bar sia per la rivendita che per la somministrazione può essere collocato indifferentemente in una delle due variabili menzionate).

Nel rigo A111 vanno indicate le esistenze iniziali al 1deg. gennaio 1995 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel rigo A112 va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci. Sono, inoltre, da includere tra i menzionati acquisti di beni le spese per acquisti di servizi sostenute per la produzione dei beni stessi. Ad esempio, un'impresa la cui attività si espleta nella produzione di calzature e la cui lavorazione viene, in tutto o in parte, svolta da terzi esterni all'impresa deve computare nel calcolo del costo del venduto la spesa sostenuta per la lavorazione effettuata dai terzi.

Nel rigo A113 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese per i carburanti ed i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto per conto terzi o dagli agenti di commercio, nonché le spese per l'appalto di trasporti sostenute dalle predette imprese di trasporto. Non vanno indicate, invece, in questo rigo le spese per consumi energetici che devono essere sempre indicate nel rigo A120. Sentito il Ministero per le vie brevi, una imminente circolare concernente i parametri dovrebbe chiarire che nelle ipotesi in cui le menzionate spese, sostenute in parte per consumi di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo ed in parte per un utilizzo non direttamente connesso all'attività produttiva o di servizi, siano rilevabili separatamente, è possibile collocare all'interno del rigo in esame la spesa sostenuta per consumi di energia utilizzata direttamente nell'attività produttiva. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per <<usi industriali>> ed energia elettrica per <<usi civili>> e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale nel rigo in esame (ovvero nel costo del venduto).

Si ritiene, inoltre, che i beni utilizzati per la produzione del servizio andrebbero considerati nel computo del costo del venduto, anziché nel costo in esame, qualora gli stessi siano suscettibili di valutazione ai sensi dell'art. 59 del Tuir. A titolo esemplificativo, il falegname che utilizza legname per la produzione del servizio, dovrebbe considerare gli acquisti, le esistenze iniziali e le rimanenze finali del menzionato bene nel computo del costo del venduto, anziché considerare gli acquisti del bene nel computo del costo per la produzione dei servizi. Se così non fosse, il Ministero delle finanze dovrebbe chiarire che anche il costo per la produzione dei servizi, nonostante un unico rigo in dichiarazione dei redditi, derivi dalla sottrazione delle rimanenze finali dalla somma di esistenze iniziali ed acquisti di beni. Cioè si avrebbe un concetto analogo a quello del costo del venduto che, però, deriva dalla somma algebrica di tre righi in dichiarazione. Si precisa, peraltro, che il computo dei predetti costi nel costo del venduto o nel costo per la produzione dei servizi non produce, comunque, variazioni del risultato dell'applicazione dei parametri, in quanto entrambe le voci vengono moltiplicate per il medesimo indicatore.

Nel rigo A114 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso (soggetti e non alla assicurazione obbligatoria Inail), comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;

- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta. Si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute da una impresa edile per le prestazioni di un professionista che ha realizzato un progetto di ristrutturazione o da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un avvocato che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario. Non vanno altresì considerate in questo rigo le spese indicate al rigo A120 quali, ad esempio, quelle inerenti alla tenuta della contabilità o, più in generale, all'amministrazione dell'azienda. Vanno indicati in questo rigo i compensi corrisposti agli amministratori della società, ivi compresi quelli corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili, mentre i compensi agli amministratori non soci rientrano nel computo della variabile <<acquisto di servizi inerenti l'amministrazione>> (rigo A120). Si precisa, altresì, che vanno considerate nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai precedenti punti i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da attribuire al rigo in esame si rileva, inoltre, che le spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si riferiscono a prestazioni rese da lavoratori autonomi che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente. Deve trattarsi, in altre parole, di compensi relativi a prestazioni che hanno una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi del contribuente. Restano, comunque, escluse le spese sostenute per prestazioni rese da esercenti attività d'impresa.

Nel rigo A115 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, evidentemente, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel rigo A116 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel rigo A117 vanno indicate le maggiori quote de-dotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel rigo A118 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel rigo A119 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, possono prendere a base per l'applicazione dei parametri, in luogo dell'ammontare dei canoni, un importo pari al costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. Ai fini della compilazione del rigo in esame, in luogo degli oneri finanziari richiesti nel campo interno al rigo, va indicato un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal predetto calcolo.

Nel rigo A120 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si deve tenere conto dei costi considerati al rigo A113. Al riguardo si precisa che le spese per il trasporto dei beni vanno indicate in questo rigo se non comprese nel costo dei beni quali oneri accessori e che, in riferimento ai premi di assicurazione, non si deve tener conto di quelli riguardanti assicurazioni obbligatorie.

Ad ulteriore chiarimento si ritiene che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'am-ministrazione includono le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di com-mercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Restano, invece, escluse le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse e le spese per acquisto di beni, quali quelle di cancelleria;

- tra i consumi di energia vanno inclusi non solo quelli di energia elettrica, ma anche quelli di metano, gasolio, ecc., con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicura-zioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, oltre alla R.C.A., anche quelli per furto e incendio). Si precisa, altresì, che non vanno considerate le spese sostenute per premi di assicurazioni Inail relativi all'im-prenditore, ai soci e ai collaboratori familiari;

- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano in questo rigo le spese di rappresentanza, le spese di custodia e le spese di manutenzione e riparazione.

Non si tiene conto, altresì, dei costi già considerati per la determinazione della voce <<Costo per la produzione dei servizi>>.

Nel rigo A121, colonna 1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Non si deve tener conto, invece, del valore normale al momento di immissione nell'attività dei beni presi a nolo. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale, con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce <<Valore dei beni strumentali>>:

- non si tiene conto degli immobili;

- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad 1 milione di lire ancorché non rilevato nel registro dei beni ammortizzabili;

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lett. a) e b) sono ridotti rispettivamente, del 10 e del 20%. La menzionata riduzione forfetaria tende a non penalizzare quei contribuenti che, fruendo dell'age-volazione prevista dal citato art. 3 della L. 357/94, hanno realizzato rilevanti investimenti in beni strumentali nei menzionati periodi d'imposta. La riduzione, comunque, è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della predetta agevolazione (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati.

Nel medesimo rigo A121, colonna 2, vanno indicati:

- per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;

- per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

Nell'ipotesi in cui i soggetti anzi menzionati svolgano più attività d'impresa tra i ricavi occorre includere anche i ricavi derivanti dalla rivendita di generi diversi. Esempio: ricavi lordi pari a £ 1.600.000.000; ricavi di soli carburanti 1.200.000.000; prezzo corrisposto al fornitore di carburanti 1.140.000.000. In questa ipotesi i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore saranno pari a £ 460.000.000.

Nel rigo A122 va indicato:

- campo 1, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato dovrebbe verificarsi considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96 dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1990. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto d'azienda. La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno di cinque anni;

- campo 2, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.

- campo 3, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno ovvero nel caso in cui il periodo d'imposta sia inferiore all'anno.

Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente

Il valore da attribuire a tale variabile, che non è inclusa nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dei parametri, si determina in base all'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. 29.1.96 tenendo conto dell'ammontare delle quote di reddito spettanti ai soci delle società di persone con occupazione prevalente, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti soci con occupazione prevalente. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei parametri è preso in considerazione l'ammontare complessivo delle quote di reddito attribuite a tutti i soci con occupazione prevalente, diminuito di una quota di reddito <<media>>, che non viene computata per omogeneità di trattamento rispetto alle imprese individuali per le quali non si tiene autonomamente conto dell'apporto di lavoro dell'imprenditore.

Le quote percentuali di partecipazione agli utili attribuite ai soci con occupazione prevalente sono desumibili dal Mod. 750/M.

Nell'ipotesi di soci con occupazione prevalente solo per alcuni mesi dell'anno la quota di reddito va ragguagliata ai mesi in cui è sussistito il requisito della prevalenza.