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VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate entro il 31 maggio 1996 presso una qualsiasi banca autorizzata, un qualsiasi ufficio postale o il concessionario della riscossione competente per territorio (allo sportello o in conto corrente postale).

Rispetto alle precedenti istruzioni è stato eliminato il riferimento al termine iniziale di versamento del 1deg. maggio dando attuazione, in questo modo, al disposto dell'art. 62, comma 20 del D.L. 331/93, così come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 330/94.

Nell'Appendice alle istruzioni sono fornite le seguenti precisazioni in ordine alle richieste di rimborso tramite conto fiscale, per il 1996.

• Conto fiscale

Per il 1996 le richieste di rimborso non possono essere superiori a £ 80 milioni; se il credito è di ammontare superiore la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure o può essere richiesta al concessionario nel 1997. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.

Va sottolineato che questo termine del 20 marzo è stato prorogato al 20 dicembre di ciascun anno dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 6.2.96, n. 147.