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DICHIARAZIONE MODELLO 750

Nella dichiarazione è presente un nuovo prospetto per la sopravvenienza relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati.

Si tratta della sopravvenienza attiva che si determina nell'ipotesi in cui i beni oggetto degli investimenti agevolati siano ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati (art. 3, comma 89, della L. 549/95). Maggiori approfondimenti per il calcolo di detta sopravvenienza sono contenuti nel Paragrafo 31 - Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito.

• Operazioni di fusione e scissione [art. 3, comma 105, della L. n. 549 del 1995]

I soggetti che sono stati interessati ad operazioni di fusione e scissione devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione.

Nell'Appendice alle istruzioni è chiarito sull'argomento quanto segue.

Si ricorda che per effetto dell'art. 27 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e scissione di società deliberate successivamente al 13 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e che, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 chiarisce che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento.

Ai sensi delle suddette disposizioni i valori iscritti in bilancio per allocare i disavanzi da fusione o da scissione (emergenti sia per effetto di concambio che per effetto dell'annullamento delle partecipazioni) assumono rilevanza solo ai fini civilistici. In considerazione di ciò il citato art. 3, comma 105, della L. n. 549 del 1995 prevede che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

In proposito si precisa che i valori da esporre nel prospetto di riconciliazione sono relativi ai beni sui quali sono iscritti i maggiori valori derivanti dall'utilizzo del disavanzo emergente dalle operazioni di fusione e scissione e che il prospetto stesso va allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'operazione si è conclusa e a quelle successive, fino all'esercizio in cui i predetti beni rivalutati permangono nel patrimonio della società.

Per adempiere a tale obbligo può essere utilizzato lo schema di prospetto riportato nella nostra appendice.