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LA
CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA CHE ANCHE GLI IMPRENDITORI SENZA AUTONOMA
ORGANIZZAZIONE NON DEVONO PAGARE IRAP E’
ormai chiaro che anche i piccoli imprenditori, se sprovvisti di “autonoma
organizzazione”, non sono assoggettabili all’IRAP. E’ quanto
emerge dalle pronunce della Corte di Cassazione che, con tre sentenze
depositate ieri (cfr. Sentenze n. 21122,
21123 e 21124), ha chiarito il
principio generale dell’IRAP e le ragioni per le quali tale imposta non
è dovuta, nei casi di specie, da un coltivatore diretto, un tassista ed
un artigiano. La
Suprema Corte è intervenuta nel merito, precisando che le imprese
rientranti nella definizione di piccolo imprenditore di cui all’articolo
2083 del c.c., possono anche non avere quell’elemento organizzativo che
obbliga al pagamento dell’IRAP. E’
utile ricordare che, ai sensi del citato articolo 2083 c.c., sono piccoli
imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della
famiglia”. Queste
sentenze, sebbene confermino nei fatti quanto indicato nella precedente
Ordinanza della Corte di Cassazione 24 giugno 2010 n. 15249, non
conferiscono ancora una chiara definizione dei soggetti non obbligati a
pagare il tributo regionale (per approfondimenti sulla fumosità del
termine autonoma organizzazione vedi Com. trib. 23 luglio 2010, 31 e News
2 agosto 2010, n. 34) Diventa,
pertanto, ancora più urgente fare chiarezza proprio per evitare alle
imprese l’obbligo di dover affrontare un estenuante contenzioso oppure
di sostenere costi di gestione per una istanza di rimborso (vedi News 21
luglio 2010, n. 32). Dopo
le sentenze sopra richiamate si ritiene che la tesi della Cassazione vada
ormai consolidandosi, aumentando, quindi, le probabilità di riuscire ad
avere l’IRAP già pagata. A tal fine, si ricorda che, per tutte le somme
eventualmente già pagate, occorre presentare una apposita istanza di
rimborso, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. n. 602/1973, entro il termine
decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento stesso. La
presentazione dell’istanza, pertanto, è utile ad evitare che si possa
perdere il diritto all’ottenimento della restituzione del tributo
versato in relazione a periodi d’imposta passati. E’ ovvio che
l’opportunità di presentare l’istanza di rimborso dovrà essere
valutata caso per caso in ragione degli importi spettanti come rimborso.
Proprio
per agevolare la presentazione delle istanze di rimborso, sarà nostra
cura fornire quanto prima un fac-simile dell’istanza di rimborso Irap. |
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