LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA CHE ANCHE GLI IMPRENDITORI SENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE NON DEVONO PAGARE IRAP

E’ ormai chiaro che anche i piccoli imprenditori, se sprovvisti di “autonoma organizzazione”, non sono assoggettabili all’IRAP. E’ quanto emerge dalle pronunce della Corte di Cassazione che, con tre sentenze depositate ieri (cfr. Sentenze n. 21122, 21123 e 21124), ha chiarito il principio generale dell’IRAP e le ragioni per le quali tale imposta non è dovuta, nei casi di specie, da un coltivatore diretto, un tassista ed un artigiano.

La Suprema Corte è intervenuta nel merito, precisando che le imprese rientranti nella definizione di piccolo imprenditore di cui all’articolo 2083 del c.c., possono anche non avere quell’elemento organizzativo che obbliga al pagamento dell’IRAP.  E’ utile ricordare che, ai sensi del citato articolo 2083 c.c., sono piccoli imprenditori “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”. 

Queste sentenze, sebbene confermino nei fatti quanto indicato nella precedente Ordinanza della Corte di Cassazione 24 giugno 2010 n. 15249, non conferiscono ancora una chiara definizione dei soggetti non obbligati a pagare il tributo regionale (per approfondimenti sulla fumosità del termine autonoma organizzazione vedi Com. trib. 23 luglio 2010, 31 e News 2 agosto 2010, n. 34)

Diventa, pertanto, ancora più urgente fare chiarezza proprio per evitare alle imprese l’obbligo di dover affrontare un estenuante contenzioso oppure di sostenere costi di gestione per una istanza di rimborso (vedi News 21 luglio 2010, n. 32).

Dopo le sentenze sopra richiamate si ritiene che la tesi della Cassazione vada ormai consolidandosi, aumentando, quindi, le probabilità di riuscire ad avere l’IRAP già pagata. A tal fine, si ricorda che, per tutte le somme eventualmente già pagate, occorre presentare una apposita istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. n. 602/1973, entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento stesso.

La presentazione dell’istanza, pertanto, è utile ad evitare che si possa perdere il diritto all’ottenimento della restituzione del tributo versato in relazione a periodi d’imposta passati. E’ ovvio che l’opportunità di presentare l’istanza di rimborso dovrà essere valutata caso per caso in ragione degli importi spettanti come rimborso. 

Proprio per agevolare la presentazione delle istanze di rimborso, sarà nostra cura fornire quanto prima un fac-simile dell’istanza di rimborso Irap.