COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 34  (versione pdf. )

 

Roma, 28 luglio 2010

 

 

 

Oggetto: Ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui compensi ricevuti dalle imprese rilevanti per la detrazione 36% e 55% - Circ. Agenzia Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E

 

 

Sommario

 

 

1. Premessa

2. Individuazione dell’importo su cui applicare la ritenuta

3. Applicazione della ritenuta al 10% nel caso di somme già assoggettate ad altre ritenute 

4. Mancata applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma

5.  I problemi ancora aperti sui consorzi di imprese.

 


1. Premessa

Come noto la Manovra economica finanziaria, dettata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto([1]) che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A. operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto del bonifico effettuato dai contribuenti in relazione alle spese per le quali spetta una detrazione d’imposta (cfr. Com. trib. 6 luglio 2010, n. 28).

Si tratta, in particolare, dei bonifici disposti dai contribuenti per il pagamento delle spese relative ad opere di intervento di recupero del patrimonio edilizio([2]) e di risparmio energetico([3]) che conferiscono, rispettivamente, una detrazione del 36% e del 55%([4]).

In definitiva, le banche o le Poste italiane procedono, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, all’applicazione della ritenuta d’acconto del 10%, con obbligo di rivalsa, sui bonifici relativi al pagamento di lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico

Si tratta di una disposizione da subito contrastata dalla CNA sia nel documento per l’audizione sulla manovra, che sottolinea come la disposizione determini una forte penalizzazione per le imprese che esercitano queste attività, attribuendo loro un ulteriore obbligo di anticipazione di imposte, peraltro molto alto e, sicuramente non controbilanciato da alcun interesse dell’Erario alla condivisibile lotta all’evasione fiscale. Anticipazione che diventa sicuramente ancora più alta se si considera che in questo caso la ritenuta viene applicata sul corrispettivo includendo, quindi, l’imposta sul valore aggiunto e, nelle ipotesi di prestazioni effettuate nei confronti dei condomini, si va a sommare all’altra ritenuta del 4% (cfr. articolo 1, comma 43, della legge n. 296/2006).

Infatti, l’aggiunta della ritenuta agli acconti d’imposta, già comunque dovuti, peraltro calcolata sui corrispettivi, determina sicuramente la formazione di un credito d’imposta molto alto, specialmente se riferito ai lavori connessi con la detrazione del 55%, nella quale i materiali usati presentano un elevato valore. Introdurre in questo momento, in cui il problema delle imprese è proprio il credito, una disposizione del genere che obbliga ad anticipare imposte che sicuramente non saranno poi dovute, crea una penalizzazione ancora più forte, peraltro, come si diceva, senza apportare alcun altro beneficio in termini di controlli. E’ evidente, infatti, che per quanto riguarda sia la detrazione del 36% che la detrazione del 55% per le opere a risparmio energetico, l’Amministrazione finanziaria ha già tutti gli elementi per effettuare i controlli, incrociando le dichiarazioni presentate dai contribuenti al Centro Operativo di Pescara, con le informazioni riportate nei bonifici.

Questi elementi sono stati riassunti in un comunicato stampa firmato dalla Unioni della Produzione e degli Impiantisti e poi ribaditi in un comunicato stampa firmato da Rete imprese Italia.

Nonostante queste forti pressioni il decreto legge n. 78/2010 sta per essere convertito in queste ore, senza presentare le modifiche, peraltro auspicate anche attraverso degli emendamenti diffusi tra i parlamentari.

Prendendo atto della cosa, occorre comunque sottolineare che la circolare in oggetto riduce, anche se in modo assolutamente insufficiente, l’impatto negativo della ritenuta. Ciò premesso nel prosieguo si cercherà di illustrare i chiarimenti forniti in data odierna dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E, relativamente agli aspetti che limitano l’impatto negativo della ritenuta, evitando almeno delle ulteriori negatività che potevano emergere dalla interazione della nuova ritenuta del 10%, con norme già in vigore.

2. Individuazione dell’importo su cui applicare la ritenuta

Una prima questione affrontata dalla circolare in commento riguarda proprio l’individuazione dell’importo su cui applicare la ritenuta del 10%, dal momento che i pagamenti eseguiti mediante bonifico da parte dei contribuenti sono comprensivi dell’Iva e che l’aliquota Iva applicata varia a seconda del tipo di prestazione di servizi e della cessione dei beni utilizzati. 

Pertanto, con riferimento alla base di calcolo su cui operare la ritenuta, la circolare n. 40/E precisa che tale base è rappresentata dall’importo del bonifico al netto dello scorporo dell’IVA applicata, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta.

Considerato, inoltre, che la misura dell’aliquota IVA relativa alle prestazioni di servizi e alle cessioni dei beni utilizzati può variare con riferimento alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico, per esigenze di semplificazione e di economicità, l’Agenzia delle  Entrate nella circolare n. 40/E ha precisato che, ai fini dell’applicazione della citata norma, l’Iva sia applicata con l’aliquota più elevata ovvero al 20%. In altre parole, i soggetti che effettuano la ritenuta del 10% devono procedere allo scorporo dell’IVA del 20% dall’importo del bonifico e su questa base operare la prevista ritenuta del 10%.

Pertanto se il corrispettivo dovuta dal cliente è pari a 110 con 100 euro di valore della prestazione e 10 euro di Iva, il valore su cui applicare la ritenuta sarà di circa 91 euro.

3. Applicazione della ritenuta al 10% nel caso di somme già assoggettate ad altre ritenute

Altra questione sulla quale è intervenuta l’Agenzia riguarda l’ipotesi in cui tra i diversi ordinanti dei bonifici rientrino anche soggetti che già applicano la ritenuta di acconto sulle somme erogate. Si tratta dei lavori commissionati dai condomini che, in qualità di sostituti d’imposta, operano la ritenuta del 4% sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi.

In dette ipotesi, l’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento ha chiarito che le imprese che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, devono subire la sola ritenuta del 10% prevista dal D.L. n. 78/2010, al fine di evitare di subire due volte sul medesimo importo il prelievo alla fonte.

L’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato che la ritenuta del 10% può essere scomputata dalle imposte sostitutive eventualmente dovute, come ad esempio, dai soggetti entrati nel regime speciale dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1, commi 96 e ss della legge 244 del 2007 ovvero dai soggetti entrati nel regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388/2000.

4. Mancata applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza della norma

Come più volte accennato l’articolo 25 del D.L. n.- 78/2010 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio entrasse in vigore la disposizione relativa all’applicazione della ritenuta del 10%, rinviando ad un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità di esecuzione degli adempimenti. Tale provvedimento, come già detto precedentemente, è stato emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito web della stessa Agenzia in data 30 giugno, ha creato non poche perplessità operative per i sostituti chiamati a garantire la corretta applicazione della ritenuta in commento.

Considerate, dunque, le condizioni di obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della norma, l’Agenzia delle Entrate nella circolare in esame ha chiarito che in sede di prima applicazione della norma introdotta dal D.L. n. 78/2010 non verranno applicate sanzioni laddove si riscontrino violazioni dello citata norma, così come disposto dallo Statuto del contribuente([5]).    

5.  I problemi ancora aperti sui consorzi di imprese

Aspetto particolare della norma su cui l’Agenzia delle Entrate non è intervenuta riguarda il caso specifico dei consorzi d’imprese. In questi casi l’effetto dirompente della ritenuta si amplifica a dismisura. Infatti, nelle ipotesi in cui il consorzio agisce in nome proprio e per conto delle imprese consorziate, il bonifico per la prestazione rientrante nelle agevolazioni meglio note come del 36% e del 55% viene effettuato direttamente al consorzio, il quale subirà l’applicazione della ritenuta su un corrispettivo che sarà completamente annullato dai costi di pari ammontare relativi alle prestazioni svolte dai consorziati. Il risultato è che in capo al consorzio si creerà un credito d’imposta enorme, difficilmente compensabile con i tributi o i contributi che lo stesso consorzio deve. Al massimo la compensazione potrà essere effettuata con le ritenute ovvero i contributi dei dipendenti e la poca IRAP dovuta. Il problema è stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale si attende una risposta.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/GA/ritenuta_10%)

 



[1] Cfr. articolo 25 del D.L. n. 78/2010.

[2] Cfr. articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

[3] Cfr. articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

[4] Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 30 giugno 2010, un apposito provvedimento direttoriale per specificare le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Conseguentemente, sempre in data 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 65 che istituisce il codice tributo “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010”.  

[5] Cfr. articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.