COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 15    (versione pdf. )                                                                     

 

Roma, 13 aprile 2010

 

 

Oggetto: valore della produzione netta ai fini irap e addizionale regionale: ripartizione  fra due regioni

 

 

In vista del prossimo appuntamento degli obblighi di versamento e successiva presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2009, si ritiene necessario precisare le conseguenze del passaggio dei Comuni della Valmarecchia dalla regione Marche alla regione Emilia - Romagna ([1]), sia ai fini della determinazione dell’IRAP dovuta sia ai fini dell’Addizionale regionale all’IRPEF. In particolare ci si riferisce alle modalità operative da seguire per la:

-          ripartizione del valore della produzione ai fini IRAP;

-          determinazione dell’addizionale regionale relativa ai comuni interessati dal distacco.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini Irap l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che il criterio da seguire per procedere  alla ripartizione del valore della produzione netta tra le due regioni è quello indicato dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

In sostanza, il valore della produzione netta ai fini IRAP va ripartito in modo tale da tener conto  dell’ammontare delle retribuzioni erogate al personale disponibile nella regione Marche dall’inizio del periodo di imposta fino al 15 agosto, mentre per la residua parte del periodo di imposta rilevano le retribuzioni erogate al personale disponibile nella regione Emilia - Romagna.

L’Agenzia ha, inoltre, chiarito che la dichiarazione IRAP va presentata alla Regione di arrivo, ossia alla Regione dove risulta essere il domicilio fiscale/residenza all’atto della presentazione della dichiarazione, da indicare nel frontespizio dello stesso modello di dichiarazione IRAP.

Sulla questione ci è stato anticipato, infine, che è stata predisposta dalla stessa Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, una circolare di prossima emanazione che fornisce tutti i dettagli del caso.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell’addizionale regionale l’Agenzia, sentita per le vie brevi, ha chiarito che l’aliquota di riferimento è quella relativa alla Regione dove risulta essere il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2009, seguendo in tutto e per tutto il dettato letterale della norma. 

Per completezza di argomento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, proprio con riferimento al passaggio dei comuni sopra meglio indicati dalle Marche alla regione Emilia Romagna, ha precisato che tale passaggio non deve essere gestito in dichiarazione come una variazione di domicilio, per cui sarà la stessa Agenzia ad assegnare l’ammontare di addizionale alla Regione di competenza (cfr Circ. Ag. Entr: 27 marzo 2010, n. 16 par. 3.3).

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/cc/IRAP_valmarecchia)



[1] Trattasi nello specifico dei Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello.