COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 10 (versione pdf. )

 

 Roma, 16 marzo 2010

 

 

 

Oggetto: Trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni 730 – Approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” – Provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2010  

   

 

Sommario

 

 

 

1. Premessa

2. Trasmissione telematica dei prospetti 730-4 dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta  

3. A partire dal 2010 la facoltà di entrare nella nuova procedura è estesa al resto del Paese.

4. Natura ed effetti della comunicazione inviata dai sostituti d’imposta per la ricezione dei dati contenuti nel mod. 730-4.

5. Risposte a quesiti pervenuti dalle sedi


1. Premessa

Con il provvedimento direttoriale in oggetto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di assistenza fiscale, approvando il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, nonché definendo le nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf-dipendenti e sostituti d’imposta, come disposto dall’articolo 5 del Regolamento 7 maggio 2007, n. 63.

Come noto, tale regolamento ha modificato il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dando la possibilità ai sostituti d’imposta di chiedere all’Agenzia delle Entrate di ricevere direttamente da questa il mod. 730-4, se in possesso di abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero attraverso il proprio intermediario abilitato alla trasmissione telematica([1]). Tale possibilità, prima limitata solamente ad alcune province, a partire dalle dichiarazioni 730-4/2010 relative all’anno d’imposta 2009, è stata estesa a tutti i sostituti d’imposta, ad eccezione di alcuni grandi sostituti (vedi “infra”).

Di conseguenza, i sostituti d’imposta, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed in possesso di una o più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, hanno facoltà di ricevere direttamente dall’Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 presentando, entro il 31 marzo 2010, il modello di comunicazione approvato con il provvedimento in oggetto.  

I sostituti d’imposta, infine, possono richiedere all’Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come disposto dal comma 3, dell’articolo 3, del D.P.R. n. 322/1998. La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica, entro il 31 marzo dell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei Caf e dei professionisti e ha valore sino alla revoca.

 

2. Trasmissione telematica dei prospetti 730-4 dall’Agenzia delle Entrate ai sostituti d’imposta

I sostituti che scelgono di avvalersi della facoltà di ricevere dall’Agenzia delle Entrate i modelli 730-4, entrano in una nuova procedura che prevede determinati passaggi telematici tra i diversi attori. In particolare, il sistema per l’assistenza fiscale prevede che i Caf-dipendenti ed i professionisti abilitati trasmettano all’Agenzia delle Entrate in via telematica il mod. 730-4 (risultato contabile del mod. 730 elaborato). Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate provvede a:

a)       fornire ai CAF e ai professionisti abilitati l’attestazione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;

b)       rendere disponibili ai sostituti d’imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730 e 730 integrativo;

c)       confermare ai Caf e ai professionisti abilitati, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.

La comunicazione di cui alla alinea c) è importante in quanto conferma ai Caf e ai professionisti abilitati il buon esito della trasmissione telematica dei dati e, dunque, il perfezionamento della nuova modalità di trasmissione telematica del risultato contabile delle dichiarazioni 730-4.

Questa nuova procedura, oltre ad apportare semplificazioni ai Caf-dipendenti, i quali avranno sempre meno interlocutori cui far riferimento per l’invio dei mod. 730-4, potranno portare dei benefici anche ai sostituti d’imposta specialmente con un più alto numero di dipendenti. Questi, infatti, oltre ad avere dei 730-4 già lavorati, avranno un unico interlocutore nell’Agenzia delle Entrate. Altrimenti potrebbero dover gestire rapporti con tanti Caf quanti sono i propri dipendenti. E’ anche evidente che, al fine di decidere se entrare in questa procedura, i sostituti dovranno comunque valutare i benefici, ma anche i costi dell’operazione e, più che altro, la stabilità del rapporto con l’intermediario abilitato.

 

3. A partire dal 2010 la facoltà di entrare nella nuova procedura è estesa al resto del Paese.

Nell’ottica di realizzare il secondo obiettivo contenuto nel presente provvedimento, ossia lo scambio informativo dei dati tra i Caf ed i sostituti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di attuare con la necessaria gradualità le nuove modalità di gestione del risultato contabile del modello 730 (mod. 730-4), prevedendo per l’anno 2010 le seguenti novità:

-          coinvolgimento della quasi totalità dei sostituti, con l’esclusione da tale sistema solo di alcuni grandi sostituti d’imposta quali l’INPS, Dipartimento del Tesoro, INPDAP, IPOST (Istituto Postelegrafonici), Ferrovie dello Stato S.p.A., Poste Italiane S.p.A;

-          estensione anche alle elaborazioni operate dai professionisti abilitati all’attività di assistenza fiscale per la presentazione del modello 730([2]).

Con riferimento ai soggetti esclusi da tale scambio informativo, i Caf ed i professionisti abilitati sono tenuti a provvedere autonomamente e con i mezzi più idonei all’invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2010 e 730/2010 integrative agli stessi soggetti (cfr. Provv. Dir. 032.02.2010). Altra novità contenuta nel provvedimento direttoriale in commento riguarda la trattazione di informazioni relative a casi particolari, per i quali si rinvia alla lettura del medesimo.

 

4. Natura ed effetti della comunicazione inviata dai sostituti d’imposta per la ricezione dei dati contenuti nel mod. 730-4

La comunicazione per la ricezione dei dati contenuti nel modello 730-4, ha la natura di un esercizio di una facoltà e, come tale, non può essere sanzionato. La mancata presentazione, infatti, determina semplicemente che, il sostituto riceverà in relazione ai propri dipendenti, i modelli 730-4 direttamente dai Caf cui i dipendenti medesimi si sono rivolti (cfr Circ. 4 aprile 2008 n. 34/E). 

E’ necessario precisare che i sostituti d’imposta che nell’anno 2009 hanno ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e non si trovano nella condizione di dover modificare o integrare i dati indicati nella comunicazione già presentata, non sono tenuti alla presentazione del citato modello di comunicazione.

In particolare, quindi, il citato modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, deve essere presentato, come indicato nelle istruzioni allo stesso modello:

-          dai sostituti d’imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione;

-          dai sostituti d’imposta che, pur avendo effettuato una precedente comunicazione, devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati, quali l’intermediario incaricato, i dati anagrafici;

-          dai sostituti d’imposta che, pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero del cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni obbligatorie solo da quest’anno) ovvero devono comunicarne la variazione.

Ogni comunicazione inviata ha l’effetto di annullare la precedente, per cui il sostituto è tenuto ad indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.

Si precisa, inoltre, che la comunicazione trasmessa entro il 31 marzo ha effetto a partire dallo stesso anno. Al contrario, quelle trasmesse oltre il 31 marzo hanno effetto a decorrere dall’anno successivo.

E’ evidente, pertanto, che nelle ipotesi nelle quali non si sia integrata la eventuale precedente comunicazione con i dati del numero di cellulare o con l’indicazione della posta elettronica dell’intermediario, non si esce dalla procedura. Tuttavia, si potrebbero creare dei problemi al sostituto d’imposta nella gestione della liquidazione del mod. 730-4, pertanto si consiglia vivamente a tutte le sedi di comunicare tempestivamente tali informazioni.

 

5. Risposte a quesiti pervenuti dalle sedi

Si riportano di seguito le risposte, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, ai quesiti sollevati dalle sedi territoriali in merito alle nuove modalità di trasmissione telematica del risultato contabile delle dichiarazioni 730-4.

Domanda

Nel 2010, alcuni sostituti devono replicare la comunicazione entro il 31/3 semplicemente per comunicare l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare proprio e dell'eventuale intermediario incaricato alla ricezione telematica dei mod. 730-4. Tali informazioni già presenti lo scorso anno non erano allora obbligatorie e potrebbero essere state omesse. Da quest'anno, invece, l'indicazione di uno dei due dati è obbligatoria, in quanto destinata a consentire rapide comunicazioni dirette a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei mod. 730-4Cosa succede al sostituto che non adempie fornendo tali informazioni? Esce di fatto dalla sperimentazione per il 2010?

Risposta

No, non esce dalla sperimentazione e resta fermo che dal punto di vista giuridico non si rendono applicabili sanzioni, tuttavia si potrebbero creare dei problemi ai sostituti d’imposta. Pertanto si consiglia a tutte le sedi di provvedere tempestivamente all’invio dei dati del numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Domanda

Si rileva che mancano indicazioni su come sia opportuno strutturare il rapporto fra intermediario che riceve i mod. 730-4 per conto del sostituto e il sostituto stesso. Si ritiene che l’intermediario debba metterli a disposizione del sostituto e che quest’ultimo debba conservarli nei termini previsti per l’accertamento fiscale. Si chiede quali debbano essere le tempistiche e le modalità che deve seguire l’intermediario.

Risposta

E’ confermato che l’intermediario debba metterli a disposizione del sostituto e che quest’ultimo debba conservarli nei termini previsti per l’accertamento fiscale, cioè entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. E’ evidente, infatti, che oltre al fatto che il modello 730-4 costituisce parte integrante del modello 730 e, come tale, segue le regole di conservazione di quest’ultimo, il sostituto dovrà quantomeno giustificare tramite la presenza del modello 730-4, la riduzione delle ritenute da versare all’erario, al fine di compensare i crediti d’imposta riconosciuti al proprio dipendente.

Domanda

Le istruzioni precisano che l'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della comunicazione in esame, deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d'imposta corredata della delega dell'incarico conferitogli dal sostituto stesso. Quali si ritengono essere i termini per la conservazione applicabili alla fattispecie?

Risposta

Si tratta di una documentazione che è strettamente attinente ai rapporti di natura civilistica tra sostituti d’imposta e intermediari abilitati alla trasmissione telematica, cui si delega la ricezione del 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, è da ritenersi che il termine di prescrizione cui occorre fare riferimento per la conservazione del documento è quello di prescrizione ordinaria di 10 anni previsto dall’articolo art. 2946 del Codice civile.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/ass._fiscale_2010)

 

 

 

[1] Tale possibilità è stata resa disponibile a partire dalle dichiarazioni mod. 730/2008, relative all’anno d’imposta 2007. Con riferimento a tale dichiarazione i Caf-dipendenti trasmettono, entro i termini di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.M. n. 164/1999, in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle Entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta.

[2] Trattasi, nello specifico, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, a seguito delle disposizioni contenute nell’articolo 3-bis, comma 10, e nell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730.