COMUNICAZIONE 79 (versione pdf. )

 

Roma, 15 dicembre 2009

 

 

Oggetto: Omessi o insufficienti versamenti d’imposta – nuova campagna controlli – Comunicati stampa Agenzia delle Entrate 30 novembre 2009 e 11 dicembre 2009

 

 

Sommario

 

 

1.Premessa: i controlli sugli omessi versamenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

2.  La reazione della CNA rispetto alla posizione dell’Agenzia delle entrate.

3.La riduzione dei versamenti è un fatto fisiologico connesso alla mancanza di liquidità.

 


1. Premessa: i controlli sugli omessi versamenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Con il comunicato stampa del 30 novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto ai contribuenti la realizzazione di una campagna straordinaria di controlli sugli omessi versamenti, volta ad argine il fenomeno dell’evasione da riscossione.

Per tale operazione è stata predisposta una direttiva firmata dallo stesso Direttore, Attilio Befera, per individuare i contribuenti che non hanno provveduto al versamento, in tutto o in parte, delle imposte, in acconto e saldo, delle ritenute e quanto altro, dovute nell’anno in corso.

In particolare, si tratta di un’attività volta ad analizzare il comportamento tenuto dal contribuente nel corso del 2009 e ad individuare le situazioni anomale, intese come omissioni di versamenti periodici d’imposte, tenendo conto anche dei comportamenti adottati negli anni precedenti. I contribuenti con situazioni anomale più a rischio saranno sottoposti a specifiche attività di controllo.  Dal comunicato si evince, infine, che nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, saranno controllati, dunque, i versamenti eseguiti nel corso del 2009 e la rischiosità delle posizioni sarà determinata tenendo conto di una serie di elementi quali la tipologia di contribuente, la sussistenza di fattori di rischio e l’entità degli importi dovuti.

L’obbiettivo dell’Agenzia delle entrate, con tutta evidenza, è quello di scoraggiare la fruizione delle possibilità di posticipare i versamenti delle imposte, considerando i bassi costi dell’operazione resi possibili dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso (cioè il pagamento di circa il 6% annuo dell’imposta non versata). E’ vero, infatti, che anticipando la verifica di un eventuale omesso o insufficiente versamento rispetto ai tempi previsti, l’amministrazione finanziaria inibisce la possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni (vedi «infra» ).

2.  La reazione della CNA rispetto alla posizione dell’Agenzia delle entrate.

Sulla questione, occorre ricordarlo, è intervenuto il presidente Ivan Malavasi che, in un comunicato stampa del 9 dicembre 2009, ha espresso il suo disappunto riguardo all’opportunità di attuare adesso questa politica di verifiche considerando che moltissime dipendono da una effettiva e concreta impossibilità ad adempiere data l’assenza di liquidità. In particolare il nostro presidente ha dichiarato che «non pagare le imposte, avendole comunque dichiarate, non nasconde una strategia elusiva ed evasiva, ma riguarda l'impossibilità concreta di effettuare i pagamenti per mancanza di liquidità. Accanirsi contro chi, senza evadere, ha scelto di posticipare il pagamento dei tributi dovuti sperando in una liquidità futura, ci pare totalmente sbagliato».

In questo momento così difficile dell’economica, la CNA ritiene che la riduzione dei versamenti dei tributi comunque dichiarati è un fatto fisiologico e può dipendere da due fattori:

1)                  riduzione o annullamento legittimo del versamento della seconda rata di acconto, alla luce della riduzione del reddito dell’anno in corso;

2)                  riduzione o annullamento dei versamenti, per assoluta mancanza della liquidità occorrente e difficoltà ad accedere al credito bancario.

Rispetto a questi aspetti riteniamo occorra la massima cautela nella selezione dei contribuenti da controllare e, comunque, che non sia in alcun modo inibita la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso consentendo, quindi, la riduzione delle sanzioni.

Sulla questione l’Agenzia delle entrate ha assunto, in seguito, una posizione di apertura. Infatti, con un comunicato stampa dello scorso 11 dicembre e poi con un invito del Direttore centrale Servizi ai contribuenti, Aldo Polito, ha convocato la nostra Confederazione per il 17 dicembre P.V., unitamente alle altre associazioni dell’artigianato per trovare una soluzione al problema dell’evasione senza però danneggiare le imprese in difficoltà per effetto della congiuntura economico-finanziaria negativa.  La sensibilità mostrata dall’amministrazione finanziaria sulle nostre osservazioni è positiva, anche se per esprimere una qualsiasi valutazione di carattere sostanziale riteniamo occorra attendere l’esito dell’incontro.

3. La riduzione dei versamenti è un fatto fisiologico connesso alla mancanza di liquidità.

L’evidenza riscontrata dall’Agenzia delle Entrate e resa evidente nel Comunicato stampa del 30 novembre, è l’incremento dei contribuenti che scelgono di presentare le dichiarazioni annuali con l’evidenza di debiti fiscali a fronte di versamenti inesistenti. In altre parole la pratica sempre più diffusa è quella di dichiarare i tributi come dovuti, rinviandoli al futuro usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. E’ vero, infatti, che con riferimento ai versamenti di tributi si ha la possibilità di versare il dovuto anche oltre i termini previsti (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno di commissione della violazione) versando al massimo una sanzione del 3% più gli interessi legali sul tributo non versato del 3% nominale annuo, cioè posticipando il versamento del tributo di un anno si paga il 6% su base annua tra sanzione ed interessi.

Se questa è la pratica è anche vero che nei periodi di crisi la fruizione della pratica emerge da motivazione profondamente diverse, molto lontane da qualsiasi calcolo di convenienza economica.  E’ evidente che nei momenti di scarsa liquidità, la possibilità di usufruire dello scaglionamento del versamento dei tributi usufruendo del ravvedimento operoso, diventa una realtà sempre più appetibile e utilizzata dalle imprese che non intendono entrare nell’economia sommersa, ma sono impossibilitate al versamento dei tributi per carenza di fondi. Assodata questa realtà, l’Agenzia delle Entrate intende bloccare questa possibilità iniziando una serie di controlli mirati per verificare la tempestività dei versamenti. La verifica di un ritardato versamento determina diverse conseguenze secondo la natura del tributo:

-          se si tratta di controlli relativi alla tempestività del versamento dei tributi relativi ad una dichiarazione annuale (II.DD; IVA; IRAP, mod-770), allora la sanzione contestata sarà del 30%, con la possibilità di ottenere una riduzione al 10%, se il versamento del tributo avviene entro 30 giorni dalla contestazione. A tale ammontare occorre aggiungere gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo del 4% su base annua (cfr articolo 2 del D.Lgs n. 462/1997);

-          qualora, invece, l’omesso versamento si riferisce ad un tributo per il quale non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione applicabile è sempre del 30%, tuttavia  non è possibile usufruire di alcuna forma di riduzione della sanzione (cfr art. 17 del D.Lgs n. 472/1997), mentre sono sempre dovuti gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo del 4%.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, la possibilità concreta di effettuare verifiche su versamenti (imposte dirette, IRAP ed IVA) relativi a dichiarazione periodiche non ancora presentate, ma solamente nelle ipotesi di dimostrato pericolo per la riscossione (cfr c. 2-bis, art. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72).

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/omessi_versam.)