COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 63 (versione pdf. )

 

Roma, 3 agosto 2009

 

 

Oggetto: adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del Garante della Privacy  - particolare assetto societario-organizzativo

 

Con nostro quesito del 28 luglio 2009, prot.. 53-bis/2009, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate, la conformità di un assetto societario-organizzativo, rispetto all’adeguamento dei servizi telematici per soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati), così come disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 18 settembre 2008.

Rinviando alla lettura del quesito, per una più attenta lettura dell’assetto societario utilizzato, in particolare, è stato richiesto se può considerarsi compatibile con le prescrizioni in parola, la nomina di uno stesso operatore incaricato inquadrato in una società di servizi X, da parte dei gestori incaricati, designati dal rappresentante legale di CNA, dipendenti delle società A, B, C, D, E ed F, partecipate da CNA provinciale.

In altre parole mentre le diverse società curano le contabilità e la compilazione, le dichiarazioni nonché gli altri adempimenti fiscali; la trasmissione telematica dei documenti fiscali, è curata da  una società di servizi, attraverso i suoi dipendenti qualificati come “incaricati” dei “gestori incaricati” delle società che si occupano  degli adempimenti contabili e dichiarativi.

  In proposito l’Agenzia delle entrate, ha subordinato l’ammissibilità di tale assetto organizzativo alla sussistenza dei seguenti requisiti

-        rapporto di diretta collaborazione/dipendenza degli “incaricati” con le Società A, B, C, D, E, F;

-        formalizzazione, ad altro titolo, del ruolo dell' operatore “incaricato” nei confronti delle Società menzionate.

Tale formalizzazione potrebbe sussistere, a titolo esemplificativo, laddove la società di servizi che cura la trasmissione telematica dei documenti fiscali:

-        consenta esplicitamente al proprio personale di operare anche in nome e per conto delle Società A, B, C, D, E, F, in virtù del rapporto di partecipazione societaria esistente tra le menzionate società e la società X;

-        conferisca formale compito alla persona fisica individuata come operatore incaricato dai gestori incaricati delle Società A, B, C, D, E, F.

Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, solamente in presenza di questi elementi, risulterebbero evidenti tutti i livelli di responsabilità e l'operatore incaricato sarebbe legittimato ad operare in nome e per conto di tutte le società ed, in particolare, nei confronti della società X, in quanto diretto dipendente/collaboratore ovvero nei confronti delle Società A, B, C, D, E, F in virtù, dell'accordo esistente a monte, tra le stesse e la società X e della nomina di "operatore incaricato" conferita dai gestori incaricati delle Società A, B, C, D, E, F.

 

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/scheda_trasp)