COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 55 (versione pdf. )  

 

  Roma, 17 luglio 2009

 

 

 

Oggetto: istituzione della scheda di trasporto- D.M. 30 giugno 2009 – articolo 7-bis del D.Lgs n. 286/2005.

 

 

La presente per informare che a decorrere dal 20 luglio 2009 (il 19 luglio cade di domenica) sarà obbligatorio compilare la «scheda di trasporto» di cui all’articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 286/2005, introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo del 22/12/2008 n. 214.

Infatti, in data 5 luglio 2009, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ministeriale 30 giugno 2009, con il quale sono stati definiti i contenuti del nuovo documento.  La scheda di trasporto dovrà essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore.

In questa sede appare comunque utile sottolineare che mentre l’art. 7-bis del D.Lgs n. 286/2005, indica espressamente che il documento di trasporto (DDT), può sostituire la scheda di trasporto solamente se contiene le indicazioni ivi previste, come approvate dal DM 30.06.2009, il decreto stesso indica semplicemente che il documento di trasporto (DDT), può sostituire la scheda di trasporto, senza altro dire (cfr articolo 3 del D.M. 30.06.2009).

Una circolare del Ministero dei Trasporti di prossima emanazione dovrà risolvere la apparente contraddizione tra quanto previsto dalla norma e quanto indicato dal decreto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si rinvia alla circolare della Fita -  Unione Nazionale Imprese di Trasporto del 13 luglio 2009, prot. n. 59/09//GM/mf, allegata alla presente ed al facsimile di scheda di trasporto.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/scheda_trasp)