COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 45  (versione pdf. )

 Roma, 16 giugno 2009

 

 

  Oggetto: Contribuenti soggetti a studi di settore - Termini per i versamenti (DPCM 4/6/09 - Relazione illustrativa)

 

Nella giornata di ieri 15 giugno 2009, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM con cui è stato disposto il differimento dei termini di pagamento delle imposte relative all’anno 2008, dietro nostra richiesta, è stata resa nota l’immagine del decreto già firmato dal Presidente del Consiglio in data 9 giugno 2009. Il decreto è corredato anche della relazione illustrativa allegata in link nella versione html della presente comunicazione tributaria

Il contenuto del decreto corrisponde a quello già anticipato dalla stampa specializzata e commentato brevemente nella nostra precedente Com. trib. 12 giugno 2009, n. 42, alla quale, pertanto, si rinvia per ulteriori approfondimenti.

La relazione illustrativa come corollario generale sottolinea che «la proroga del termine di versamento delle imposte è disposta non solamente per coloro ai quali è stato predisposto lo studio di settore ma anche per tutti coloro i quali dichiarano un reddito imputato da un soggetto per cui è stato predisposto lo studio di settore.»

’ proprio in base a questo principio ispiratore che l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti soggetti al regime speciale dei minimi di cui all’articolo 1, commi dal 96 a 117 della legge n. 296/2006 è esclusa dalla proroga, anche a dispetto del contenuto letterale della disposizione. Si tratta, infatti, di soggetti che non devono confrontarsi con la congruità neanche in modo eventuale. In altre parole, sebbene gli studi di settore comprendano anche le loro attività economiche,  è anche vero che gli stessi non sono fatti con riferimento a loro. La differenza sostanziale tra le classiche cause di esclusione, ossia: inizio e cessazione nell’anno; non normale periodo di svolgimento dell’attività, ecc.(cfr. par. 4 dell’istruzioni, parte generale, del Modello di Comunicazione), che ammettono l’applicazione della proroga, e quella prevista con riferimento ai soggetti cui si rende applicabile il regime speciale dei minimi, è la natura stessa della causa di esclusione. Infatti, mentre le c.d. classiche cause di esclusione sopra ricordate si rendono applicabili in ragione di particolari situazioni riguardanti l’esercizio dell’attività aziendale, la causa di esclusione prevista per i contribuenti minimi è di natura soggettiva.

Sempre la relazione illustrativa, inoltre, sottolinea che i soggetti che non hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare non possono, ovviamente, giovarsi della proroga con riferimento all’imposta sul valore aggiunto da versare a saldo sul 2008. Questi, infatti, hanno dovuto effettuare il versamento dell’Iva a saldo inderogabilmente entro il 16 marzo 2009. Tuttavia, sulla base della logica ispiratrice del provvedimento di proroga, possono, comunque, usufruire della proroga per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa con l’adeguamento agli studi di settore.

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/pror_ademp)