COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 39 (versione pdf. )

 

Roma, 9 giugno 2009

 

 

 

Oggetto: Deducibilità parziale dell’IRAP dalla base imponibile II.DD. – articolo 6 del DL n. 185/2008 – modello di istanza di rimborso – posizione politica e azione CNA

 

 

Sommario

 

1. Premessa.

2. Istanza di rimborso per l’anno d’imposta 2004: posizione confederale e richiesta di proroga.

 


  1. Premessa

E’ stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello per l'istanza di rimborso dell'IRES e dell'IRPEF in relazione ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008, in attuazione dell’articolo 6,  comma 4 del D.L. 185/2008.

Il modello deve essere presentato (cfr Circolare 14 aprile 2009, n. 16):

-          entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, per i versamenti per i quali il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/73, cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica. Pertanto in tutte le ipotesi in cui il termine di 48 mesi cade nel periodo che va dal 29.11.2008 all'11.08.2009 (si tratta del periodo d’imposta 2004), l'istanza deve essere presentata entro l'11 agosto 2009.

-          Entro la data di scadenza del termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73 per i versamenti per i quali il predetto termine cada dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica. Nelle ipotesi in cui il termine di 48 mesi cada dopo l'11 agosto 2009, le istanze di rimborso devono essere presentate entro il predetto termine di 48 mesi a decorrere dal momento del maggior versamento delle imposte dirette. Ad esempio, con riferimento ad un versamento eseguito il 16 giugno 2006, è possibile presentare la domanda di rimborso entro il 16 giugno del 2010 e così via.

E’ importante anche ricordare che, ai fini dell’ottenimento più o meno celere del rimborso, è fondamentale la tempestività della presentazione della domanda (articolo 6, comma 4 del DL 185/2008). A tal fine è importante anche ricordare l’ammontare degli stanziamenti previsti per l’erogazione del rimborso:

-          € 100 milioni per il 2009;

-          € 500 milioni per il 2010;

-          € 400 milioni per il 2011;

L'istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 12 del 12 giugno del 2009 e può essere inoltrata utilizzando il prodotto di gestione "RimborsodaIrap" reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sul sito Internet http://www.agenziaentrate.gov.it/. Il modello con le relative istruzioni per la compilazione è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it/.

 

2. Istanza di rimborso per l’anno d’imposta 2004: posizione confederale e richiesta di proroga.

E’ evidente che gli stanziamenti previsti sono stati pensati in ragione del periodo di tempo disponibile per la presentazione dell’istanza di rimborso. Da nostre stime, confermate anche dalla relazione tecnica allegata alla legge di conversione del DL n. 185/2008, la cifra occorrente per coprire tutte le eventuali istanze di rimborso in relazione al periodo d’imposta 2004, eliminando anche una quota del 10% connessa ad eventuali incapienze, ammonta a circa 700 milioni di euro([1]), a fronte dei 100 milioni previsti. Come è ovvio, di queste una parte non potrà essere comunque liquidata nel 2009, ma si dovrà attendere il rifinanziamento comunque previsto dalla norma (cfr articolo 6, del DL n. 185/2008).

E’ bene sottolineare che l’ordine cronologico con cui si presenta la domanda non è fondamentale per ottenere il rimborso (tutti avranno il rimborso), ma è importante per stabilire quando questo sarà liquidato. In altre parole, prima verrà presentata la domanda prima verrà ottenuto il rimborso, per cui chi non rientra negli stanziamenti previsti per la liquidazione del rimborso, dovrà attendere il rifinanziamento dei fondi, data la loro scarsità rispetto a quanto occorrerebbe da nostre stime.

Nella figura seguente risultano evidenti gli ammontari medi del rimborso in ragione della natura giuridica del soggetto cui spettano. La tabella conferma quanto sostenuto in precedenza (cfr Com. trib. 16.12.2008, n. 110) e cioè che si tratta di importi molto bassi per le imprese personali.

Figura n. 1 – Rimborsi spettanti in ragione della natura giuridica del soggetto – gli ammontari complessivi del rimborso sono espressi in migliaia di euro

 

* La riduzione è stata effettuata per considerare sia soggetti in perdita che i soggetti che non avrebbero comunque diritto alla deduzione per assenza dei requisiti previsti (cfr Com. trib. 16.12.2008, n. 110)

** considerata l’assenza dei dati sul periodo d’imposta 2007, per semplicità e per cautela si sono assunti i medesimi valori dell’anno precedente;

*** per la determinazione del calcolo degli ammontari di rimborso per i soggetti IRPEF si è assunta una aliquota media del 25%, per i soggetti IRES del 33%

 

A parte l’ammontare basso del rimborso, per cui si è già intervenuti, è anche indubitabile che il gli importi a vantaggio delle imprese personali, sono divisi in un numero di soggetti di molto superiore a quello delle società di capitali. Questo aspetto determina due conseguenze molto importanti, notevolmente appesantite dalla stessa vicinanza del termine iniziale per la presentazione della istanza di rimborso, rispetto alla data nel quale il provvedimento è stato diffuso, si tratta di appena 5 giorni lavorativi. Infatti, con riferimento alle imprese personali, in linea teorica occorre presentare più di 3 milioni di istanze mentre le società di capitali fanno riferimento, sempre in linea teorica, ad un numero di istanza di circa 560 mila. Ma non basta occorre anche considerare che il calcolo per la determinazione del rimborso spettante per le imprese personali diventa assai più complicato per via della progressività dell’aliquota cui sono sottoposte. 

 

Proprio tutti questi elementi ci hanno indotto, inizialmente ad inviare una richiesta informale al direttore dell’Agenzia delle Entrate congiuntamente a Confartigianato per uno spostamento della data iniziale per l’invio delle istanze di rimborso relative all’anno d’imposta 2004 nella prima mattinata di lunedì 8 giugno, per poi ribadire il concetto, questa volta con una lettera ufficiale, sempre al direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, firmata da tutte le cinque confederazioni dell’artigianato e del commercio; la richiesta si sostanzia nello spostamento della data iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso relative al periodo d’imposta 2004 dal 12 giugno 2009 al 15 ottobre 2009.

Nella lettera, che si allega alla presente, è richiesta anche una semplificazione del calcoli per la determinazione del rimborso spettante. Questo proprio per evitare che i compensi richiesti per la compilazione dei modelli, considerati i basi importi di cui le piccole imprese hanno diritto, conducano a rinunciare alla richiesta di rimborso.

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/ded_IRAP)



[1] Nella relazione tecnica al provvedimento, infatti, come stima dei perdita di gettito IRPEF/IRES negli anni 2008, 2009 e 2010 per effetto della deduzione parziale dell’IRAP, è nell’ordine di 622 milioni di euro (2008), di 642 milioni di euro (2009) e 642 milioni di euro (2010) (cfr AC1972, pag. 46). Si consideri che in relazione al periodo d’imposta 2004 l’imposta IRAP dovuta per ammonta a circa 24 miliardi di euro. prendendo il 10% di questo ammontare e applicando un’aliquota media del 25%, si giunge ad un valore complessivo di risparmio dovuto di circa 600 milioni. Al fine di consi derare i soggetti che non ne anno diritto per in capienza ovvero perché non hanno  tutti i requisiti di legge previsti si riduce l’ammontare di 50 milioni di euro.