COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 27     (versione pdf. )

 

 Roma, 5 maggio 2009

 

 

Oggetto:  Modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello – D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Circ. Agenzia  Entrate 24 febbraio 2009, n. 5/E

 

 

Come è noto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (cfr. Com. trib. 10.02.2009, n. 2), è intervenuto anche in materia di interpello, modificando la procedura di gestione delle stesse istanze, in particolare delle istanze di interpello c.d. antielusivo di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e di quelle presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.  

Per quanto riguarda l’interpello antielusivo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2009, n. 5/E precisa che le modifiche introdotte all’articolo 21 della L. n. 413/1991, ad opera dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (c.d. anticrisi), intervengono sia sul fronte del termine per la comunicazione della risposta da parte della stessa Agenzia, sia sul meccanismo di formazione del silenzio assenso, a seguito della soppressione del Comitato consultivo.

Pertanto,  il contribuente che presenta l’istanza di interpello in base al citato articolo 21 della L. n. 413/1991 deve ricevere risposta da parte dell’Agenzia entro 120 giorni dalla richiesta, in luogo dei precedenti 60 giorni, decorsi i quali e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte dello stesso contribuente si determina il silenzio assenso.

L’applicazione di tale nuova procedura riguarda le istanze di interpello presentate a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008), nonché le istanze presentate prima di tale data e per le quali non era scaduto il vecchio termine di sessanta per la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. Ag. Entr. 24 febbraio 2009, n. 5/E).  

Di conseguenza, la circolare in commento sottolinea che le diffide pervenute con riferimento ad istanze presentate prima del 30 settembre 2008 non producono effetti. 

Con riferimento alle imprese di più rilevante dimensione([1]) l’Agenzia delle Entrate con la circolare 24 febbraio 2009, n. 5/E ha precisato, in ossequio alle modifiche introdotte dall’articolo 27, comma 12, del D.L. n. 185/2008, che le diverse istanze di interpello presentate dalle imprese in questione, quali quello:

-          ordinario da Statuto del contribuente (art. 11, co. 5, della L. n. 212/2000);

-          antielusivo (art. 21 della L. n. 413/1991);

-          disapplicativo (art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973)

devono essere presentate, a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. n. 195/1997, con la conseguente uniformazione della competenza della trattazione delle diverse istanze di interpello. In definitiva, per tutte le diverse istanze sopra descritte trova applicazione la sola procedura prevista per l’interpello antielusivo di cui all’articolo 21 della L. n. 413/1991, regolamentato dal citato D.M. 13 giugno 1997, n. 195.

Pertanto, tutte le predette istanze devono essere rivolte all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ed indirizzate alla Direzione regionale della stessa Agenzia competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente.  

La circolare sottolinea che le modifiche non riguardano, invece, gli aspetti procedurali previsti dalle singole tipologie di interpelli per i quali restano fermi i termini in cui l’Agenzia delle Entrate deve dare risposta.

Per le imprese di più rilevante dimensione, inoltre, la circolare 24 febbraio 2009, n. 5/E  precisa che la verifica del rispetto della soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta alle istanze di interpello, come disposto dal citato articolo 27, comma 12, del D.L. n. 185/2008, avverrà nell’ambito dei controlli sostanziali da effettuare a carico delle stesse imprese([2]). 

Ciò significa che la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate acquista un valore che potrebbe definirsi vincolante.  

 

  a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/ist_inter.)



[1] Si precisa che l’articolo 27 del D.L. n. 185/2008 definisce tali le imprese che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro; importo che verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Com. trib. 18 dicembre 2008, n. 110.

[2] Per effetto dell’articolo 27 del D.L. n. 185/2008 l’Agenzia delle Entrate attiva nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e delle dichiarazioni IVA. Sul punto si rinvia alla Com. trib. 18 dicembre 2008, n. 110.