COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 23     (versione pdf. )

 

Roma, 17 aprile 2009

 

 

Oggetto: Liberalità in favore di ONLUS – riconoscimento quale onere detraibile direttamente da parte del datore di lavoro – procedura da seguire.

 

 

Sommario

 

 

1. Premessa.

2. Procedura da seguire per il riconoscimento quale onere detraibile delle liberalità erogate attraverso i sostituti d’imposta.

 


1. Premessa

Proprio in occasione dell’evento sismico del 6 aprile 2009 registrato nel comune dell’Aquila e nelle zone limitrofe, si sono attivate molte iniziative di raccolta fondi da erogare in favore di ONLUS, finalizzate ad aiutare le popolazioni colpite da tale evento, ed è probabile, anzi auspicabile, che se ne attivino molte altre nel prossimo futuro. Pertanto, ci sembra opportuno ricordare i criteri da rispettare per avere agevolazioni fiscali in termini di detrazioni o deduzioni dal reddito, in ragione di liberalità erogate in favore di ONLUS.

In generale, infatti, le liberalità  possono essere riconosciute quali:

-     oneri deducibili dal reddito della persona fisica nel limite del «dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui» se effettuate in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui  all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previste dall'articolo 7, commi 1 e  2,  della  legge  7 dicembre 2000, n.  383,  (articolo  14  del  D.L.  35/2005, conv. dalla L. n. 80/2005);

-    oneri detraibili dall’IRPEF per un importo pari al 19% dell’erogazione liberale in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83 in favore delle organizzazioni  non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (articolo 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR).

-     costi deducibili dal reddito d’impresa, quando effettuate in tale ambito, per importo non superiore a euro 2.065,83 o il 2% del reddito d’impresa dichiarato, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (articolo 100, comma 2, lett. h) del TUIR).

In ogni caso le liberalità, al fine di ottenere i benefici fiscali, devono essere erogate attraverso uno  dei  seguenti  sistemi  di  pagamento: banca, ufficio postale o sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del  D.Lgs.  9  luglio 1997, n. 241, e cioè carte di  debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari([1]).

Sentita anche l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, il riconoscimento dell’onere deducibile (prima linea) non può essere riconosciuto attraverso il sostituto d’imposta nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, del TUIR, dal momento che si tratta di oneri deducibili previsti da una norma speciale diversa dall’articolo 10 del TUIR([2]), mentre la detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, lett. i-bis), del TUIR (secondo alinea), può essere riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta all’interno delle operazioni di conguaglio ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, tuttavia seguendo una particolare procedura.

 

2. Procedura da seguire per il riconoscimento quale onere detraibile delle liberalità erogate attraverso i sostituti d’imposta

Quando l’erogazione liberale è effettuata dal sostituto d’imposta, attraverso una trattenuta dallo stipendio, il soggetto che effettua la donazione concretamente (il sostituto) risulta diverso dal soggetto che subisce l’onere economico della stessa (dipendente).

In queste ipotesi il sostituto che si pone come tramite per semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, al fine di consentire il riconoscimento dell’onere detraibile deve istituire una procedura documentale ben dettagliata, per assicurare nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante, individuata puntualmente dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Ris. 17 novembre 2008, n. 441/E).

In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate,  al fine di consentire la detrazione per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, occorre porre in essere i seguenti passaggi:

1)   il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale ad effettuare per suo conto l’erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS tramite bonifico bancario;

2)   l’impresa trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata a una determinata ONLUS a titolo di erogazione liberale;

3)   l’impresa sulla base dei singoli mandati effettua, tramite bonifico, il versamento dell’intera somma raccolta, specificando nella causale che l’erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento;

4)   l’impresa, in relazione a ciascun bonifico, compila un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e lo trasmette alla ONLUS;

5)   la ONLUS restituisce all’impresa una copia dell’anzidetto elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale della ONLUS, della somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario;

6)   l’impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla ONLUS (di cui dovrà essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS;

7)   l’impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19 per cento della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

E’ appena il caso di sottolineare che la procedura sopra individuata, per adesso è riferita alle ipotesi di riconoscimento della detrazione per oneri di cui all’articolo 15, lett. i-bis) del TUIR, dal momento che, come si è indicato in premessa, la deduzione dal reddito complessivo delle liberalità riconosciute tra l’altro, in favore di ONLUS (articolo 14, del DL n. 35/2005), non può essere riconosciuta per il tramite del sostituto d’imposta.

 

Tuttavia, è anche vero che la procedura sopra individuata attiene: alla garanzia della effettività del versamento della liberalità, all’individuazione precisa del soggetto che subisce l’onere economico della medesima e alla certezza che le somme giungano all’Organizzazione ONLUS.

Pertanto, a nostro avviso, la specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell’impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla ONLUS, (punto 6 della procedura), qualora non avesse ottenuto il riconoscimento dell’onere detraibile da parte del sostituto ovvero in sostituzione di esso, si ritiene possa essere utilizzata dal dipendente ai fini del riconoscimento dell’onere deducibile direttamente in dichiarazione annuale ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 35/2005.

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/detra_liber)



[1] In proposito vedi quanto indicato dall’articolo 15, comma i-bis del TUIR e dalla Circ. Ag entr. 19 agosto 2005, n. 39/E. 

[2] Infatti, l’articolo 51, comma 1 lett. h)  del TUIR, al fine di indicare gli oneri deducibili di cui il sostituto può tener conto al fine di escludere dette somme dalla formazione del reddito del dipendente, fa esclusivo riferimento agli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del medesimo TUIR.