COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 12

 

 Roma, 30 marzo 2009

 

 

 

Oggetto: Omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte dovute per estromissione dell’immobile posseduto da imprese individuali - risposta dell’Agenzia delle entrate a nostro quesito del 12 novembre 2008.

 

 

Sommario

 

1. Premessa .

2. Possibilità di ravvedimento nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte.

3. Omessa compilazione del quadro RQ, sez. IV, del modello unico 2008 –non integrabilita’ della dichiarazione.

 

 


1. Premessa

La Confederazione, con nota del 12 novembre 2008, (cfr Quesito 12.11.2008  n. 9, in link nella versione internet della comunicazione tributaria)  richiedeva chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito a due aspetti dell’istituto dell’estromissione degli immobili posseduti da imprenditori individuali. L’Agenzia delle entrate ha fornito i suddetti chiarimenti; vediamo in sintesi le questioni affrontate.

2. Possibilità di ravvedimento nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte

Nel primo quesito posto dalla Confederazione veniva richiesto se è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in relazione all’omesso, tardivo o insufficiente versamento (oltre il termine del 30 settembre 2008) dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione dell’immobile posseduto da imprenditori individuali.

L’Agenzia delle entrate, superando le considerazioni formulate nella circolare n. 39 del 2008 nella parte in cui veniva affermato che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, conferma, come sollecitato dalla Confederazione, che il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva comporta l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando, quindi, la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Condizione indispensabile affinché possa ritenersi perfezionata l’estromissione, e quindi ravvedibile il versamento dell’imposta, è data dalla corretta indicazione della volontà di voler escludere i beni dal patrimonio dell’impresa attraverso apposita contabilizzazione sul libro giornale ovvero sul registro dei cespiti ammortizzabili (per i soggetti in contabilità semplificata), e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2008 – quadro RQ sez. IV) del valore dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

3. Omessa compilazione del quadro RQ, sez. IV, del modello unico 2008 –non integrabilita’ della dichiarazione

In merito, invece, alla possibilità di integrare ai sensi del comma 8, dell’articolo 2, del D.P.R. n. 322 del 1998 la dichiarazione nei casi di omessa compilazione del quadro relativo all’estromissione dell’immobile, l’Agenzia non concorda con la tesi prospettata dalla Confederazione. L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che la mancata compilazione del citato quadro poteva essere sanata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto in discorso (dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine), afferma che tale omissione non può essere integrata nel termine più ampio previsto dall’articolo 2, comma 8 (termine di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973). A tal riguardo l’Agenzia, coerentemente con la risoluzione n. 325 del 2002, precisa che le ipotesi di errore od omissione previste dal comma 8 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 vanno tenute distinte dal “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate dal contribuente in sede di dichiarazione” come ravvisabile, a parere dell’Amministrazione, nel caso di specie.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/estromi_ques)