COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 12
2.
Possibilità di ravvedimento nei casi di omesso, insufficiente o tardivo
versamento delle imposte
La Confederazione, con nota del 12 novembre 2008, (cfr Quesito 12.11.2008 n. 9, in link nella versione internet della comunicazione tributaria) richiedeva chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito a due aspetti dell’istituto dell’estromissione degli immobili posseduti da imprenditori individuali. L’Agenzia delle entrate ha fornito i suddetti chiarimenti; vediamo in sintesi le questioni affrontate.
Nel primo quesito posto dalla
Confederazione veniva richiesto se è possibile
utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in relazione all’omesso,
tardivo o insufficiente versamento (oltre il termine del 30 settembre 2008)
dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione dell’immobile
posseduto da imprenditori individuali.
L’Agenzia delle
entrate, superando le considerazioni formulate nella circolare n. 39 del 2008
nella parte in cui veniva affermato che l’estromissione si intende
perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva,
conferma, come sollecitato dalla Confederazione, che il mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva comporta
l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del D.P.R. n. 602
del 1973, fermo restando, quindi, la possibilità per il contribuente di
avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472
del 1997.
Condizione indispensabile affinché possa ritenersi perfezionata l’estromissione, e quindi ravvedibile il versamento dell’imposta, è data dalla corretta indicazione della volontà di voler escludere i beni dal patrimonio dell’impresa attraverso apposita contabilizzazione sul libro giornale ovvero sul registro dei cespiti ammortizzabili (per i soggetti in contabilità semplificata), e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2008 – quadro RQ sez. IV) del valore dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
In
merito, invece, alla possibilità di integrare ai sensi del comma 8,
dell’articolo 2, del D.P.R. n. 322 del 1998 la dichiarazione nei casi di
omessa compilazione del quadro relativo all’estromissione dell’immobile, l’Agenzia
non concorda con la tesi prospettata dalla Confederazione.
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver ricordato che la mancata compilazione
del citato quadro poteva essere sanata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del
decreto in discorso (dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del
termine), afferma che tale omissione non può essere integrata nel termine più
ampio previsto dall’articolo 2, comma 8 (termine di cui all’articolo 43
del D.P.R. n. 600 del 1973). A tal riguardo l’Agenzia, coerentemente con la
risoluzione n. 325 del 2002, precisa che le ipotesi di errore od omissione previste
dal comma 8 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 vanno tenute
distinte dal “mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già
operate dal contribuente in sede di dichiarazione” come ravvisabile, a parere
dell’Amministrazione, nel caso di specie.
a cura di Claudio
Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali